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1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO N. 2/12 ... - LeggiOggi

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• MORONI nella sua qualifica di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della TKAST e<br />

dirigente responsabile della pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza<br />

antincendio anche per lo stabilimento di Torino;<br />

• SALERNO nella sua qualifica di Direttore dello stabilimento di Torino e dirigente;<br />

• CAFUERI nella sua qualifica di dirigente di fatto (in ipotesi d'accusa) in quanto<br />

Responsabile dell’ area Sicurezza Ambiente ed Impianti Ecologici dello stabilimento di<br />

Torino più che in quella di Responsabile della Sicurezza Protezione Prevenzione (RSPP)<br />

dello stabilimento di Torino.<br />

Guardiamo ora la struttura dei capi di imputazione che sono stati mossi agli imputati, struttura su<br />

cui si tornerà approfonditamente nella parte motiva di questa decisione.<br />

Notiamo che a tutti gli imputati viene contestato di<br />

• A) artt. 110, 437 c.p.: aver dolosamente collaborato fra di loro nella condotta omissiva di<br />

non installare nello stabilimento di Torino -specificamente sulla linea APL5 teatro<br />

dell'incendio- un impianto di protezione secondaria dall'incendio (cioè di rivelazione e<br />

spegnimento automatico di focolai già in atto), impianto che si era reso obbligatorio per<br />

dettato normativo (ex DPR 27.4.55 n. 547, D.Lgs. 626/94, D.M.10.3.98, D.Lgs 334/99 che<br />

rinviavano alle norme tecniche accreditate internazionalmente) per gli alti rischi esistenti<br />

riconnessi alla presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta<br />

di olio di laminazione, e la cui necessità di installazione era di fatto emersa e stata<br />

positivamente indicata agli imputati da ben otto vicende precisamente elencate di cui essi<br />

erano stati informati; tale delitto viene contestato aggravato (437.2 c.p.) perché la mancanza<br />

di tale impianto di spegnimento era stata una delle concause del disastro (incendio) e<br />

dell'infortunio (morte di 7 lavoratori e lesioni di altri);<br />

che al solo ESPENHAHN viene contestato di<br />

• B) e C) art. 575 e 423 c.p.: aver cagionato dolosamente (nella forma dell'accettazione del<br />

rischio) la morte di 7 operai [non le lesioni a Fabio SIMONETTA, Giovanni PIGNALOSA<br />

e Antonio BOCCUZZI, n.d.e.] e l'incendio nello stabilimento avendo omesso di adottare<br />

misure di prevenzione primaria e secondaria lungo la linea APL5 di Torino (impianto a<br />

elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione<br />

e carta imbevuta di olio di laminazione, impianto installato in uno stabilimento rientrante<br />

nella categoria di industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto di certificato di<br />

prevenzione incendi), violando plurime disposizioni di legge (DPR 547/55, D.Lgs. 626/94 e<br />

D.M. 10.3.98 e D.Lgs. 334/99).<br />

In particolare le condotte contestate all’imputato sono di due diversi tipi:<br />

1. omissive quelle relative alla inadeguatezza e incompletezza della valutazione del<br />

rischio di incendio, alla mancata o carente organizzazione di corsi informativi di<br />

rischio e formativi per il personale, alla mancata installazione di un sistema<br />

automatico di rivelazione e spegnimento [oggetto della contestazione sub A, n.d.e.]<br />

lungo la linea APL5 di Torino, il tutto in una situazione in cui la drastica riduzione<br />

del personale determinava la perdita della loro professionalità ed avendo previsto il<br />

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