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1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO N. 2/12 ... - LeggiOggi

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l’apposito pulsante manuale di centratura automatica (aspo in centro). Le Difese ritengono<br />

che tale errata manovra fu compiuta dalla squadra smontante alle ore 22 (volontariamente e<br />

correttamente, per permettere l’imbocco di un nastro sciabolato, cioè non perfettamente<br />

complanare) ma non fu comunicata alla squadra subentrante ovvero dimenticata da parte di<br />

chi (Antonio BOCCUZZI, Antonio SCHIAVONE) aveva preso parte ad entrambi i turni.<br />

Le Difese ravvisano nei comportamenti tenuti dagli operai una sommatoria di circostanze<br />

causali anomale e dunque eccezionale e che comunque avrebbe reso imprevedibile per gli<br />

imputati gli eventi.<br />

Quanto poi alla successiva fase di divampamento delle fiamme (che, non efficacemente sedate,<br />

arrivarono al flessibile, col flash fire che investì gli operai avvicinatisi con gli estintori):<br />

• la prima Corte fa propria l'impostazione dell'Accusa che la ritiene direttamente addebitabile<br />

alle condotte degli imputati che, benché destinatari dell’obbligo giuridico di farlo,<br />

scientemente non installarono il doveroso sistema di rivelazione e spegnimento automatico<br />

del fuoco (la cui necessità era stata a loro segnalata da più fonti ed era prevista dalle norme<br />

tecniche internazionali e dalla normativa di settore) sulla rete di flessibili dell’impianto e<br />

lasciarono invariati invece un Documento di valutazione rischi (che ignorava o<br />

minimizzava i veri rischi di incendio) e un Piano di emergenza ed evacuazione del tutto<br />

inadeguato e caotico (che affidava il primo intervento in caso di incendio agli stessi operai<br />

non qualificati, dotati di mezzi inidonei e anzi pericolosi, non prevedeva l’azionamento di<br />

pulsanti di emergenza e non prevedeva l’immediato allarme ai Vigili del Fuoco pubblici); la<br />

prima Corte ritiene che le decisioni dell’a.d. ESPENHAHN di far slittare l’utilizzo dei fondi<br />

già stanziati per gli impianti come la APL5 a dopo il loro trasferimento a Terni indicano un<br />

preciso obiettivo di risparmio economico da parte dell’azienda (anche con riferimento alla<br />

doverosa installazione del sistema di rivelazione e spegnimento automatico), rispetto al<br />

quale rimaneva prevista, accettata e soccombente qualunque valutazione della sicurezza dei<br />

dipendenti che continuavano a lavorare a Torino;<br />

• invece i Difensori contestano, partendo dall’analisi della specifica struttura dell'impianto<br />

coinvolto nell’incendio, che esistesse in capo all’azienda un obbligo giuridico di<br />

installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento automatico delle fiamme (con<br />

dirette conseguenze per il delitto di cui all'art. 437 c.p.) a protezione dei flessibili;<br />

sottolineano che non c’è norma giuridica che lo imponesse, che non esistevano indicazioni<br />

in questo senso da parte di norme internazionali (che imponevano la protezione solo delle<br />

centrali oleodinamiche con serbatoi di almeno 500 litri e non dei flessibili di distribuzione<br />

dell’olio idraulico); sottolineano che le compagnie di assicurazione non avevano richiesto<br />

questi ma altri interventi (sostituzione di alcune parti combustibili in plastica); ammettono<br />

che –sì- in alcuni casi le Assicurazioni avevano richiesto sistemi di rivelazione e<br />

spegnimento automatico ma su linee della TK (a Terni, a Krefeld in Germania) che erano<br />

strutturalmente diverse dalla APL5 di Torino perché avevano o le centrali oleodinamiche<br />

non interrate e segregate ma a bordo della linea (e quindi più pericolose) ovvero la<br />

sezione d’ingresso non visibile agli operai (e quindi più pericolosa). Sostengono infine che,<br />

comunque, i sistemi antincendio installati dalla TK a Krefeld e Terni non avrebbero<br />

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