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Scarica REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Pineto

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Art. 27. Piani interrati.<br />

CAPO V – CLASSIFICAZIONE DEI PIANI E DEI LOCALI.<br />

1. Sono quelli che si sviluppano completamente al <strong>di</strong> sotto del livello della più bassa sistemazione del<br />

terreno all’esterno dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

2. I locali dei piani interrati, salvo casi particolari previsti da specifiche norme dello strumento<br />

urbanistico generale e/o attuativi, possono essere utilizzati esclusivamente per locali accessori quali cantine,<br />

garages, magazzini e simili; per tali locali deve essere garantito l’isolamento dall’umi<strong>di</strong>tà e assicurato il ricambio<br />

d’aria.<br />

3. Per evitare inconvenienti <strong>di</strong> carattere igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque <strong>di</strong> scarico del<br />

fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto <strong>di</strong> sollevamento<br />

delle acque.<br />

Art. 28. Piani seminterrati.<br />

1. Sono i locali che hanno il pavimento ad un livello più basso della sistemazione esterna e l’intradosso del<br />

soffitto ad un livello più alto della stessa.<br />

2. Tali locali possono avere le seguenti destinazioni d’uso:<br />

a) accessori quali cantine, garages, magazzini e simili per i quali deve essere garantito l’isolamento<br />

dall’umi<strong>di</strong>tà ed assicurato il ricambio d’aria;<br />

b) cucine e lavanderie <strong>di</strong> ristoranti e alberghi, a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- il pavimento sia separato dal suolo con vespaio <strong>di</strong> almeno cm. 50 <strong>di</strong> spessore;<br />

- le pareti perimetrali siano separate dal terrapieno per mezzo <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ne ventilata;<br />

- i locali abbiano un’altezza minima <strong>di</strong> mt. 2,70 da pavimento a soffitto;<br />

- la parte fuori terra, misurata all’intradosso del soffitto, sia <strong>di</strong> almeno 1/3 dell’altezza netta dei locali;<br />

- vi sia finestratura <strong>di</strong>retta con l’esterno della superficie minima pari a 1/8 della superficie pavimentata.<br />

3. Per evitare inconvenienti <strong>di</strong> carattere igienico, nel caso in cui il deflusso delle acque <strong>di</strong> scarico del<br />

fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano seminterrato, deve essere installato un impianto <strong>di</strong><br />

sollevamento delle acque.<br />

Art. 29. Piani sottotetti e coperture.<br />

1. I locali ricavati sotto le falde dei tetti o con copertura inclinata possono essere classificati abitabili o<br />

non abitabili.<br />

2. I sottotetti abitabili dovranno avere un’altezza me<strong>di</strong>a utile interna pari a mt. 2,70 con un minimo, nel<br />

punto più basso, non inferiore a mt. 1,80.<br />

3. I sottotetti sono, in ogni caso, agibili con destinazione d’uso ad accessori e non concorrono alla<br />

determinazione del volume realizzabile presentando le seguenti caratteristiche:<br />

a) pendenza delle falde <strong>di</strong> copertura non superiore al 35%;<br />

b) falde <strong>di</strong> copertura aventi pendenza unica, impostate al <strong>di</strong> sotto o alla stessa quota del punto d’incontro<br />

della linea <strong>di</strong> estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile con la linea <strong>di</strong> intradosso delle falde nel punto <strong>di</strong><br />

massima sporgenza, con aggetto a soletta piana (fig. A della Tav. I.A) o inclinata (fig. B della Tav. I.A) della<br />

larghezza non superiore a mt. 1,50 misurati dal filo esterno della parete più sporgente del fabbricato;<br />

c) altezza netta, misurata al punto <strong>di</strong> colmo della copertura, non superiore a mt. 2,70 (fig. C della Tav.<br />

I.B);<br />

d) le aperture sulle falde dovranno essere contenute nella entità <strong>di</strong> mq. 0,80 per ogni mq. 10 <strong>di</strong> superficie della<br />

copertura nella sua proiezione orizzontale;<br />

e) eventuali abbaini dovranno essere impostati con l’arretramento minimo, frontale e laterale, <strong>di</strong> mt. 1,00<br />

dal filo esterno della parete perimetrale corrispondente del fabbricato e ad una <strong>di</strong>stanza minima dal colmo<br />

della copertura pari al 10% della lunghezza della falda interessata (fig. C della Tav. I.B); gli stessi abbaini<br />

dovranno essere posti ad una <strong>di</strong>stanza minima frontale <strong>di</strong> mt. 4,00 tra i loro interassi e quantificati nel rapporto delle<br />

aperture <strong>di</strong> cui al precedente punto d); la superficie dell’abbaino è riferita all’intera facciata misurata al<br />

netto della struttura <strong>di</strong> coronamento; non è comunque ammessa, per ogni abbaino da realizzare, una lunghezza<br />

netta me<strong>di</strong>a del fronte superiore a mt. 3,00, né tantomeno una altezza netta, al <strong>di</strong> sopra della linea <strong>di</strong> falda,<br />

superiore a mt. 1,00; (per gli abbaini ved. figg. C e D della Tav. I.B).<br />

Città <strong>di</strong> PINETO (Prov. <strong>di</strong> Teramo)<br />

AREA “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive”<br />

Servizio Pianificazione<br />

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