Scarica REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Pineto
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Art. 32. Costruzioni rurali.<br />
CAPO VI - COSTRUZIONI RURALI<br />
1. Le abitazioni rurali sono quelle comprese nel territorio agricolo, identificato dallo strumento<br />
urbanistico generale e sono soggette a prescrizioni particolari e a tutte le norme relative agli altri<br />
fabbricati destinati alla residenza.<br />
2. Gli e<strong>di</strong>fici rurali devono essere situati su terreni asciutti, che abbiano le falde acquifere assai<br />
profonde; Ove ciò non sia possibile, gli interrati ed i piani a livello <strong>di</strong> campagna devono essere protetti<br />
dall’umi<strong>di</strong>tà con idonei accorgimenti ed impermeabilizzazioni. In assenza <strong>di</strong> scantinati, tutti i locali del piano<br />
terra devono essere muniti <strong>di</strong> vespai ben ventilati, alti non meno <strong>di</strong> cm. 40.<br />
3. Sono vietate le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche attraverso scale e passaggi chiusi,<br />
anche se con infissi.<br />
4. Ogni e<strong>di</strong>ficio rurale deve essere munito <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda e pluviali e deve essere circondato, per<br />
tutto il perimetro, da un marciapiede costruito a regola d’arte e largo non meno <strong>di</strong> mt. 1,00.<br />
I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case rurali devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno<br />
delle acque meteoriche.<br />
5. Le stalle, i ricoveri <strong>di</strong> animali ed i loro annessi devono essere in<strong>di</strong>pendenti dall’abitazione e posti ad<br />
una <strong>di</strong>stanza non inferiore a mt. 20,00 da questa e dalla viabilità <strong>di</strong> uso pubblico. Le stalle devono avere:<br />
ventilazione e illuminazione adeguate;<br />
- un’altezza minima <strong>di</strong> mt. 3,00;<br />
- il pavimento costruito con materiali impermeabili e munito dei necessari scoli;<br />
- le pareti intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile sino ad una altezza <strong>di</strong> mt. 2,00;<br />
- le mangiatoie realizzate con angoli lisci e arrotondati e con materiale facilmente lavabile.<br />
6. Al fine <strong>di</strong> conservare e tutelare l’ambiente nelle sue caratteristiche conta<strong>di</strong>ne ed evitare<br />
l’impiego nel territorio agricolo <strong>di</strong> criteri e tecniche che sono proprie dell’e<strong>di</strong>ficazione in zone urbane<br />
residenziali, la realizzazione <strong>di</strong> residenze, pur sempre <strong>di</strong>sciplinata dalle previsioni della vigente legislazione<br />
regionale in materia integrata dalle norme dello strumento urbanistico, deve osservare i seguenti criteri:<br />
a) le soluzioni architettoniche dovranno rispettare schemi tra<strong>di</strong>zionali del luogo e geometricamente<br />
regolari, con coperture uniformi;<br />
b) gli e<strong>di</strong>fici potranno essere mono/bi-familiari, ad uno o due piani fuori terra; è considerato piano a tutti<br />
gli effetti l’eventuale sottotetto che determini in qualsiasi caso volumetria. La possibilità <strong>di</strong> due unità abitative in<br />
un singolo e<strong>di</strong>ficio è limitata alla eventualità <strong>di</strong> due <strong>di</strong>versi nuclei familiari nell’ambito della stessa famiglia<br />
coltivatrice – che abbiano ognuno un rappresentante avente titolo <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore agricolo a titolo principale – con<br />
riferimento alle esigenze abitative del nucleo della famiglia dell’impren<strong>di</strong>tore agricolo a titolo principale impegnata<br />
nella conduzione del fondo;<br />
c) i locali aziendali non dovranno avere <strong>di</strong>retta comunicazione con la parte residenziale<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio, se non attraverso vano scala principale; nel caso <strong>di</strong> realizzazione del fabbricato su due piani<br />
(piano terra ad accessori e primo piano a residenza) con corpo scala interno, quest’ultimo dovrà essere<br />
delimitato da muratura che lo renda nettamente separato dagli altri ambienti ed il suo accesso principale dovrà<br />
avvenire <strong>di</strong>rettamente dall’esterno del fabbricato; sono comunque consentiti collegamenti interni tra il vano<br />
scala e gli accessori;<br />
d) i locali aziendali dovranno avere specifica destinazione d’uso in relazione allo sfruttamento agricolo<br />
del fondo; altresì, i locali aziendali dovranno essere dotati <strong>di</strong> necessari ed idonei accessi dall’esterno;<br />
e) sono ammessi eventuali piani sottotetto con destinazione d’uso a “locali <strong>di</strong> sgombero” che non<br />
determinino volumetrie come stabilito nel precedente art. 29; tali sottotetti non vengono computati nel numero dei<br />
piani. Nel caso in cui il piano sottotetto, per la sua conformazione, determini volumetria a termini del<br />
precedente art. 29, questa dovrà essere computata nel volume consentito per la parte residenziale. In ogni caso<br />
è vietata la realizzazione <strong>di</strong> abbaini sulle coperture;<br />
f) il manto <strong>di</strong> copertura dovrà essere realizzato con coppi o tegole tra<strong>di</strong>zionali in laterizio; non è ammessa<br />
alcuna soluzione <strong>di</strong> copertura piana;<br />
g) per le opere <strong>di</strong> finitura del fabbricato l’uso del cemento armato a faccia-vista dovrà essere limitato<br />
alla realizzazione <strong>di</strong> cornicioni e sporti <strong>di</strong> gronda, con esclusione <strong>di</strong> velette <strong>di</strong> coronamento della copertura; le<br />
grondaie e i <strong>di</strong>scendenti pluviali dovranno essere in lamiera zincata verniciata o in rame, con esclusione <strong>di</strong><br />
materiali in plastica, fibro-cemento o similari;<br />
h) i parapetti dei balconi dovranno essere realizzati con ringhiere in ferro o muratura intonacata o<br />
mattoni a faccia-vista;<br />
i) limitatamente agli infissi esterni (persiane) è consentito l’impiego <strong>di</strong> elementi in alluminio non<br />
ano<strong>di</strong>zzato <strong>di</strong> colore verde scuro, panna o marrone, finto legno, mentre si fa espresso <strong>di</strong>vieto dell’impiego <strong>di</strong><br />
elementi in plastica;<br />
Città <strong>di</strong> PINETO (Prov. <strong>di</strong> Teramo)<br />
AREA “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive”<br />
Servizio Pianificazione<br />
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