10.06.2013 Views

Scarica REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Pineto

Scarica REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Pineto

Scarica REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - Comune di Pineto

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 96. Impianti in genere.<br />

Capo XVI - IMPIANTI.<br />

1. Gli impianti ra<strong>di</strong>otelevisivi ed elettronici, <strong>di</strong> riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, <strong>di</strong> gas, <strong>di</strong><br />

sollevamento e <strong>di</strong> protezione antincen<strong>di</strong>o in e<strong>di</strong>fici ad uso civile e gli impianti <strong>di</strong> energia elettrica in e<strong>di</strong>fici per<br />

qualsiasi uso rispettano le norme <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui alla legge n.46/1990 e al D.P.R. n. 447/1991.<br />

2. Installazione, trasformazione e ampliamento <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> cui a comma 1, nei casi previsti dal D.P.R. n.<br />

447/1991, esclusi gli impianti <strong>di</strong> sollevamento, sono realizzati in base a progetti redatti da tecnici iscritti ad albo<br />

professionale, nell'ambito delle rispettive competenze.<br />

3. I progetti <strong>di</strong> cui a comma 2 non soggetti ad approvazione sono depositati presso la competente Area<br />

Tecnica contestualmente al progetto e<strong>di</strong>lizio.<br />

4. Gli impianti sono eseguiti a regola d'arte da soggetti abilitati <strong>di</strong> cui alla legge n. 46/1990, art. 2. Il rilascio<br />

<strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> abitabilità o agibilità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici è subor<strong>di</strong>nato alla presentazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità, <strong>di</strong> cui<br />

alla legge 46/1990, art. 9, o <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> collaudo degli impianti.<br />

5. Sono esclusi dall’ obbligo <strong>di</strong> redazione del progetto, <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> collaudo e <strong>di</strong> esecuzione<br />

da parte <strong>di</strong> soggetti abilitati i lavori <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria.<br />

6. Ove nuovi impianti, esclusi idrosanitari e <strong>di</strong> sollevamento, siano installati in e<strong>di</strong>fici già dotati <strong>di</strong><br />

certificato <strong>di</strong> abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il Settore Tecnico Comunale, dopo ultimazione dei<br />

lavori, progetto <strong>di</strong> rifacimento e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità o certificato <strong>di</strong> collaudo.<br />

7. Restano salve le norme per impianti elettrici ed elettronici in abitazioni.<br />

Art. 97. Impianti elettrici ed elettronici in abitazioni.<br />

1. Costruzione, mo<strong>di</strong>fica ed ampliamento <strong>di</strong> impianti elettrici ed elettronici in abitazioni sono realizzati in<br />

base a progetti esecutivi redatti e firmati da tecnici abilitati ed iscritti ad albo professionale, con le modalità <strong>di</strong> cui<br />

alla L.R. n. 71/1987.<br />

2. I progetti <strong>di</strong> impianti per opere <strong>di</strong> cui a comma 1 soggette a concessione sono depositati in due copie<br />

presso il Settore Tecnico Comunale prima dell’inizio dei lavori <strong>di</strong> cablaggio dal committente o dal costruttore. I<br />

progetti relativi ad opere soggette ad autorizzazione o denuncia sono depositati in due copie presso la competente<br />

Area Tecnica contestualmente a domanda <strong>di</strong> autorizzazione o denuncia. Eventuali varianti sono depositate presso la<br />

competente Area Tecnica prima dell’ultimazione dell’impianto.<br />

3. I documenti <strong>di</strong> cui a comma 2 sono datati e firmati dal <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> lavori e dal costruttore o installatore,<br />

e conservati in cantiere per tutto il periodo <strong>di</strong> esecuzione delle opere, sotto la responsabilità del costruttore.<br />

4. Dopo l’ultimazione dell’impianto <strong>di</strong> cui a comma 1 il <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> lavori, o in mancanza il committente,<br />

deposita presso la competente Area Tecnica una relazione in due copie attestante conformità dell’impianto a norme<br />

<strong>di</strong> cui alla Legge n. 46/1990, firmata dall’installatore e dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, o in mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore dei lavori,<br />

dal committente.<br />

5. Le opere ed impianti <strong>di</strong> cui a comma 1 sono sottoposti a collaudo da parte <strong>di</strong> tecnico abilitato iscritto<br />

all’albo professionale da almeno 5 anni. La nomina <strong>di</strong> collaudatore spetta a committente, che la comunica alla<br />

competente Area Tecnica. Il certificato <strong>di</strong> collaudo e relativa relazione sono redatti in tre copie, e contengono<br />

eventuali accertamenti della competente Area Tecnica su documentazione e accertamento del collaudatore<br />

sull’impianto. Le tre copie <strong>di</strong> certificato e <strong>di</strong> relazione sono trasmesse alla competente Area Tecnica, che ne<br />

restituisce due con attestazione <strong>di</strong> avvenuto deposito.<br />

6. Le norme <strong>di</strong> cui a commi precedenti si applicano in quanto compatibili con le norme per impianti in<br />

genere.<br />

Art. 98. Opere implicanti consumo <strong>di</strong> energia.<br />

1. Le opere implicanti consumo <strong>di</strong> energia rispettano le norme <strong>di</strong> cui alla legge n. 10/1991, al D.P.R. n.<br />

412/1993 e al D.M. Industria 6.8.1994. Negli interventi <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente la loro<br />

applicazione è graduata in relazione a categorie <strong>di</strong> intervento. Per sostituzione <strong>di</strong> generatori <strong>di</strong> calore vale la C.M.<br />

Industria 12 .4.1994.<br />

2. Gli e<strong>di</strong>fici pubblici e privati <strong>di</strong> qualsiasi destinazione d'uso e gli impianti non <strong>di</strong> processo ad essi<br />

associati sono progettati e posti in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione a progresso tecnico, i<br />

consumi <strong>di</strong> energia termica ed elettrica.<br />

Città <strong>di</strong> PINETO (Prov. <strong>di</strong> Teramo)<br />

AREA “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive”<br />

Servizio Pianificazione<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!