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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Vedano Olona

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<strong>Regolamento</strong>_<strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>_approvato_delibera_C.C. n. 23_del_21.04.2009 - 48<br />

1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi,<br />

1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila<br />

metri cubi,<br />

2) per gli e<strong>di</strong>fici non residenziali un incremento della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento in misura<br />

superiore:<br />

2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati,<br />

2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri<br />

quadrati,<br />

2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre <strong>di</strong>ecimila<br />

metri quadrati,<br />

c) mo<strong>di</strong>fiche:<br />

1) dell'altezza dell'e<strong>di</strong>ficio in misura superiore a un metro senza variazione del numero<br />

dei piani,<br />

2) delle <strong>di</strong>stanze minime, fissate dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni, dell'e<strong>di</strong>ficio dalle altre costruzioni<br />

e dai confini <strong>di</strong> proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore<br />

a <strong>di</strong>eci centimetri dalle strade pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico, qualora l'e<strong>di</strong>ficio sia<br />

previsto in fregio ad esse,<br />

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione sulla<br />

tipologia dell'intervento,<br />

e) violazione delle norme vigenti in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia antisismica.<br />

4. In ogni caso, a determinare la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> variazione concorrono gli elementi ed i criteri fissati a livello<br />

regionale in attuazione alla legislazione statale in materia <strong>di</strong> abusivismo e<strong>di</strong>lizio.<br />

Articolo 52<br />

Interventi non ultimati<br />

1. Ove l'opera oggetto <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire non risulti ultimata nel termine stabilito dall'atto originario,<br />

l'intervento per l'esecuzione delle parti e delle opere residue è subor<strong>di</strong>nato alla presentazione <strong>di</strong><br />

nuova istanza. L'intervento è classificato come l'intervento originario, salvo che tali completamenti non<br />

siano riferiti a intonaci, rivestimenti e tinteggiature interne ed esterne, posa <strong>di</strong> infissi interni ed esterni,<br />

posa <strong>di</strong> pavimentazioni esterne, arre<strong>di</strong> fissi e modeste opere murarie per la creazione <strong>di</strong> nicchie, muretti,<br />

arma<strong>di</strong> a muro, posa <strong>di</strong> apparecchi igienici, opere tutte che vengono equiparate ad "opere <strong>di</strong> manutenzione<br />

or<strong>di</strong>naria" e per le quali si applicano le relative <strong>di</strong>sposizioni.<br />

Articolo 53<br />

Documenti ed elaborati da allegare alle istanze<br />

1. Alle istanze <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire o degli atti equipollenti, alle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> inizio attività ed alle<br />

proposte <strong>di</strong> piani attuativi <strong>di</strong> iniziativa privata deve essere allegata la documentazione come in<strong>di</strong>cata nel<br />

"regolamento comunale <strong>di</strong> igiene tipo - aggiornamento titolo III, capitoli I, II, III, IV e IX - manuale tecnico"<br />

che qui si intende recepito nella versione in vigore all'atto <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> ogni singola istanza nonché<br />

quanto prescritto al Titolo I del presente <strong>Regolamento</strong>. Gli elaborati grafici minimi sono in<strong>di</strong>cati nel<br />

successivo "allegato A".<br />

2. Qualora l’istanza non sia corredata dalla documentazione prescritta, il responsabile del proce<strong>di</strong>mento<br />

(o dell’istruttoria) richiede, nel termine perentorio <strong>di</strong> 15 giorni, la documentazione mancante. In tal caso i<br />

termini <strong>di</strong> conclusione del proce<strong>di</strong>mento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data <strong>di</strong><br />

presentazione <strong>di</strong> quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente il permesso <strong>di</strong> costruire o dell'atto equipollente<br />

non presenti la necessaria documentazione entro il termine <strong>di</strong> 30 giorni dal ricevimento della<br />

richiesta, la pratica è archiviata d’ufficio.<br />

Della chiusura della pratica viene data comunicazione scritta al Richiedente.<br />

3. Qualora la richiesta <strong>di</strong> integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla<br />

normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati<br />

dalla legge per l’emanazione del provve<strong>di</strong>mento finale.<br />

Articolo 54

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