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N. 5 - Settembre/Ottobre 2006 - cerca - Fiba

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Qual è il termine oltre il quale<br />

non è più possibile esercitare un<br />

diritto, fino a quando si è tenuti a<br />

conservare le ricevute di pagamenti<br />

e non essere più tenuti a<br />

dimostrare nulla.<br />

In questa sintetica scheda proviamo<br />

a riepilogare i termini della<br />

prescrizione e della decadenza di<br />

un diritto e quando far “pulizia”<br />

delle molteplici ricevute alle quali<br />

siamo soggetti.<br />

La prescrizione e la decadenza<br />

sono istituti legati al decorrere<br />

del tempo.<br />

La prescrizione comporta l’estinzione<br />

di un diritto se non<br />

esercitato nell’arco di tempo previsto<br />

dalla legge (artt. 2934 e seguenti<br />

del c.c.) Essa inizia a decorrere<br />

dal giorno in cui il diritto<br />

può essere fatto valere. È un istituto<br />

di ordine pubblico e la sua<br />

disciplina è inderogabile. La rinuncia<br />

del diritto, mentre decorre<br />

il termine prescrizionale, determina<br />

l’interruzione della prescrizione.<br />

I diritti si estinguono – per<br />

prescrizione – decorsi dieci<br />

(10) anni, salvo i casi in cui la<br />

legge prevede tempi diversi.<br />

La prescrizione in materia di lavoro<br />

è:<br />

• decennale per i diritti non<br />

retributivi come la qualifica<br />

superiore;<br />

• quinquennale per le differenze<br />

retributive e in tutti i<br />

casi di prestazioni periodiche<br />

come: la retribuzione e le indennità<br />

spettanti al lavoratore<br />

per la cessazione del rapporto<br />

di lavoro;<br />

• triennale per le retribuzioni<br />

corrisposte per periodi superiori<br />

al mese;<br />

• annuale per le retribuzioni<br />

corrisposte per periodi non<br />

superiori al mese.<br />

Le prescrizioni triennali e annuali<br />

sono dette “presuntive”, per<br />

indicare che al decorrere dei<br />

tempi stabiliti si devono ritenere<br />

ormai soddisfatte. Quindi il diritto<br />

viene soddisfatto in via presuntiva<br />

(e non estinto per prescrizione),<br />

salvo la possibilità di<br />

fornire la prova contraria.<br />

La decadenza si ha quando un<br />

soggetto deve far valere un diritto<br />

entro un determinato periodo<br />

di tempo, decorso il quale perde<br />

la possibilità di esercitarlo (prescrizione).<br />

Può essere stabilita<br />

nell’interesse generale (diritti<br />

indisponibili); in questo caso la<br />

sua disciplina è inderogabile, irrinunciabile<br />

dalle parti e rilevabile<br />

dal giudice d’ufficio, come ad<br />

esempio il termine:<br />

• di 60 giorni per impugnare il<br />

licenziamento;<br />

• di 6 mesi per impugnare le rinunce<br />

e le transazioni;<br />

• di 20 giorni per invocare la<br />

procedura innanzi al collegio<br />

arbitrale in tema di procedimenti<br />

disciplinari (art. 7 Statuto<br />

dei diritti dei lavoratori).<br />

La decadenza può essere disposta<br />

anche nell’interesse individuale di<br />

una delle parti; in tal caso trattandosi<br />

di diritti disponibili, la disciplina<br />

è derogabile dalle parti.<br />

La rinuncia e la transazione<br />

sono due negozi dispositivi<br />

che intervengono nel rapporto di<br />

lavoro, limitando l’esercizio delle<br />

facoltà di disporre di un diritto<br />

soggettivo.<br />

La rinuncia è l’atto tendente alla<br />

dismissione di un diritto soggettivo<br />

da parte del titolare.<br />

La transazione è il contratto<br />

mediante il quale le parti, facendosi<br />

reciproche concessioni, rimuovono<br />

o prevengono una lite<br />

(negozio di autocomposizione<br />

della lite).<br />

La rinuncia e la transazione<br />

possono essere impugnate dal<br />

lavoratore con qualsiasi atto<br />

scritto (anche stragiudiziale, purchè<br />

idoneo a rendere nota la<br />

propria volontà) entro sei mesi,<br />

con decorrenza dalla data di cessazione<br />

del rapporto se rinuncia<br />

COME CALCOLARE...<br />

Prescrizione e decadenza:<br />

nel rapporto di lavoro e per la conservazione dei documenti<br />

a cura di Cesare Sandulli<br />

o transazione sono avvenuti nel<br />

corso del rapporto di lavoro, ovvero<br />

dalla data della stessa rinuncia<br />

o transazione se avvenuta a<br />

rapporto concluso. Segue quindi<br />

la procedura di annullamento da<br />

parte del Giudice con il ripristino<br />

dei diritti lesi.<br />

Sono VALIDE e quindi NON impugnabili<br />

le rinunce o transazioni<br />

che siano avvenute o stipulate innanzi<br />

al giudice, alle commissioni<br />

presso le Direzioni provinciali del<br />

lavoro, o secondo procedure previste<br />

dai CCNL, poiché il lavoratore<br />

in questa sede perde il ruolo<br />

di contraente debole.<br />

Nel mondo del lavoro ci troviamo<br />

spesso di fronte alle cosiddette<br />

QUIETANZE a SALDO<br />

ossia documenti sottoscritti dal<br />

lavoratore, solitamente a fine rapporto,<br />

quando, nel ricevere una<br />

certa somma (TFR, tredicesima,<br />

ecc), si evince la piena soddi-<br />

Lavoro Bancario e Assicurativo - settembre/ottobre <strong>2006</strong><br />

18<br />

sfazione del prestatore che<br />

non ha più nulla da pretendere<br />

in quanto a crediti di lavoro.<br />

In realtà, questo atto non implica<br />

una rinuncia ad eventuali<br />

compensi che, in un secondo momento,<br />

potrebbe accorgersi di<br />

non aver percepito. In sostanza:<br />

• La quietanza è una mera dichiarazione<br />

senza alcuna efficacia<br />

negoziale. Il lavoratore<br />

potrà sempre far valere i propri<br />

diritti entro i termini di<br />

prescrizione e senza il “limite”<br />

di impugnazione di 6 mesi previsto<br />

per rinuncia/transazione;<br />

• Per conferire alle quietanze<br />

rilevanza negoziale al<br />

pari di rinuncia/transazione è<br />

necessaria la presenza di elementi<br />

specifici, chiari e oggettivamente<br />

determinabili, dai<br />

quali risulti la concreta volontà<br />

del lavoratore di abbandonare<br />

diritti e ragioni.

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