N. 5 - Settembre/Ottobre 2006 - cerca - Fiba
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Qual è il termine oltre il quale<br />
non è più possibile esercitare un<br />
diritto, fino a quando si è tenuti a<br />
conservare le ricevute di pagamenti<br />
e non essere più tenuti a<br />
dimostrare nulla.<br />
In questa sintetica scheda proviamo<br />
a riepilogare i termini della<br />
prescrizione e della decadenza di<br />
un diritto e quando far “pulizia”<br />
delle molteplici ricevute alle quali<br />
siamo soggetti.<br />
La prescrizione e la decadenza<br />
sono istituti legati al decorrere<br />
del tempo.<br />
La prescrizione comporta l’estinzione<br />
di un diritto se non<br />
esercitato nell’arco di tempo previsto<br />
dalla legge (artt. 2934 e seguenti<br />
del c.c.) Essa inizia a decorrere<br />
dal giorno in cui il diritto<br />
può essere fatto valere. È un istituto<br />
di ordine pubblico e la sua<br />
disciplina è inderogabile. La rinuncia<br />
del diritto, mentre decorre<br />
il termine prescrizionale, determina<br />
l’interruzione della prescrizione.<br />
I diritti si estinguono – per<br />
prescrizione – decorsi dieci<br />
(10) anni, salvo i casi in cui la<br />
legge prevede tempi diversi.<br />
La prescrizione in materia di lavoro<br />
è:<br />
• decennale per i diritti non<br />
retributivi come la qualifica<br />
superiore;<br />
• quinquennale per le differenze<br />
retributive e in tutti i<br />
casi di prestazioni periodiche<br />
come: la retribuzione e le indennità<br />
spettanti al lavoratore<br />
per la cessazione del rapporto<br />
di lavoro;<br />
• triennale per le retribuzioni<br />
corrisposte per periodi superiori<br />
al mese;<br />
• annuale per le retribuzioni<br />
corrisposte per periodi non<br />
superiori al mese.<br />
Le prescrizioni triennali e annuali<br />
sono dette “presuntive”, per<br />
indicare che al decorrere dei<br />
tempi stabiliti si devono ritenere<br />
ormai soddisfatte. Quindi il diritto<br />
viene soddisfatto in via presuntiva<br />
(e non estinto per prescrizione),<br />
salvo la possibilità di<br />
fornire la prova contraria.<br />
La decadenza si ha quando un<br />
soggetto deve far valere un diritto<br />
entro un determinato periodo<br />
di tempo, decorso il quale perde<br />
la possibilità di esercitarlo (prescrizione).<br />
Può essere stabilita<br />
nell’interesse generale (diritti<br />
indisponibili); in questo caso la<br />
sua disciplina è inderogabile, irrinunciabile<br />
dalle parti e rilevabile<br />
dal giudice d’ufficio, come ad<br />
esempio il termine:<br />
• di 60 giorni per impugnare il<br />
licenziamento;<br />
• di 6 mesi per impugnare le rinunce<br />
e le transazioni;<br />
• di 20 giorni per invocare la<br />
procedura innanzi al collegio<br />
arbitrale in tema di procedimenti<br />
disciplinari (art. 7 Statuto<br />
dei diritti dei lavoratori).<br />
La decadenza può essere disposta<br />
anche nell’interesse individuale di<br />
una delle parti; in tal caso trattandosi<br />
di diritti disponibili, la disciplina<br />
è derogabile dalle parti.<br />
La rinuncia e la transazione<br />
sono due negozi dispositivi<br />
che intervengono nel rapporto di<br />
lavoro, limitando l’esercizio delle<br />
facoltà di disporre di un diritto<br />
soggettivo.<br />
La rinuncia è l’atto tendente alla<br />
dismissione di un diritto soggettivo<br />
da parte del titolare.<br />
La transazione è il contratto<br />
mediante il quale le parti, facendosi<br />
reciproche concessioni, rimuovono<br />
o prevengono una lite<br />
(negozio di autocomposizione<br />
della lite).<br />
La rinuncia e la transazione<br />
possono essere impugnate dal<br />
lavoratore con qualsiasi atto<br />
scritto (anche stragiudiziale, purchè<br />
idoneo a rendere nota la<br />
propria volontà) entro sei mesi,<br />
con decorrenza dalla data di cessazione<br />
del rapporto se rinuncia<br />
COME CALCOLARE...<br />
Prescrizione e decadenza:<br />
nel rapporto di lavoro e per la conservazione dei documenti<br />
a cura di Cesare Sandulli<br />
o transazione sono avvenuti nel<br />
corso del rapporto di lavoro, ovvero<br />
dalla data della stessa rinuncia<br />
o transazione se avvenuta a<br />
rapporto concluso. Segue quindi<br />
la procedura di annullamento da<br />
parte del Giudice con il ripristino<br />
dei diritti lesi.<br />
Sono VALIDE e quindi NON impugnabili<br />
le rinunce o transazioni<br />
che siano avvenute o stipulate innanzi<br />
al giudice, alle commissioni<br />
presso le Direzioni provinciali del<br />
lavoro, o secondo procedure previste<br />
dai CCNL, poiché il lavoratore<br />
in questa sede perde il ruolo<br />
di contraente debole.<br />
Nel mondo del lavoro ci troviamo<br />
spesso di fronte alle cosiddette<br />
QUIETANZE a SALDO<br />
ossia documenti sottoscritti dal<br />
lavoratore, solitamente a fine rapporto,<br />
quando, nel ricevere una<br />
certa somma (TFR, tredicesima,<br />
ecc), si evince la piena soddi-<br />
Lavoro Bancario e Assicurativo - settembre/ottobre <strong>2006</strong><br />
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sfazione del prestatore che<br />
non ha più nulla da pretendere<br />
in quanto a crediti di lavoro.<br />
In realtà, questo atto non implica<br />
una rinuncia ad eventuali<br />
compensi che, in un secondo momento,<br />
potrebbe accorgersi di<br />
non aver percepito. In sostanza:<br />
• La quietanza è una mera dichiarazione<br />
senza alcuna efficacia<br />
negoziale. Il lavoratore<br />
potrà sempre far valere i propri<br />
diritti entro i termini di<br />
prescrizione e senza il “limite”<br />
di impugnazione di 6 mesi previsto<br />
per rinuncia/transazione;<br />
• Per conferire alle quietanze<br />
rilevanza negoziale al<br />
pari di rinuncia/transazione è<br />
necessaria la presenza di elementi<br />
specifici, chiari e oggettivamente<br />
determinabili, dai<br />
quali risulti la concreta volontà<br />
del lavoratore di abbandonare<br />
diritti e ragioni.