19.06.2013 Views

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rev.1<br />

Prot. n° 1387 generale - n° 42 speciale<br />

Riassunto dell'osservazione :<br />

- Eliminare dall’art. 21 delle NTA del PdR il 3° ed ultimo comma del punto 10<br />

- Eliminare dall’art. 27 delle NTA del PdR il 2° e ultimo comma del punto 5<br />

- Aggiungere all’art. 27 delle NTA del PdR il seguente comma: “A fronte della cessione gratuita<br />

delle aree necessarie per realizzare attrezzature pubbliche di interesse comunale o<br />

allargamenti stradali da parte del Comune, ai proprietari delle aree è consentito il riutilizzo<br />

della volumetria esistente demolita o del diritto edificatorio di competenza dell’area ceduta<br />

nell’ambito della zona territoriale T2_ ai sensi del punto 5 dell’art.21 delle presenti norme”<br />

Accolta [ ]<br />

Parzialmente accolta [X]<br />

Respinta [ ]<br />

Motivazione : si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione estendendo la norma alle zone T1-<br />

T2 ed alla zona ST1. Si modifica conseguentemente la normativa del PdR come segue:<br />

-art. 20 – T1 – Tessuto urbano saturo – si aggiunge in coda all’articolo:<br />

9 – Norme particolari<br />

-a fronte della cessione gratuita delle aree necessarie per allargamenti stradali ai proprietari delle aree<br />

è consentito il riutilizzo della volumetria esistente da demolire in sito o l’utilizzo della stessa quale<br />

diritto edificatorio riutilizzabile nell’ambito della zona territoriale T2 ai sensi del punto 5 dell’art. 21 delle<br />

presenti norme.<br />

-art. 21 – T2 – Tessuto urbano di completamento – si sostituisce l’ultimo alinea con il seguente:<br />

-a fronte della cessione gratuita delle aree necessarie per allargamenti stradali ai proprietari delle aree<br />

è consentito il riutilizzo della volumetria esistente da demolire in sito o l’utilizzo della stessa quale<br />

diritto edificatorio riutilizzabile nell’ambito della zona territoriale T2 ai sensi del punto 5 dell’art. 21 delle<br />

presenti norme.<br />

-art. 27 – ST1 – Attrezzature pubbliche di interesse comune<br />

Si sostituisce il 2° comma con il seguente:<br />

-a fronte della cessione gratuita delle aree necessarie per allargamenti stradali ai proprietari delle aree<br />

è consentito il riutilizzo della volumetria esistente da demolire in sito o l’utilizzo della stessa quale<br />

diritto edificatorio riutilizzabile nell’ambito della zona territoriale T2 ai sensi del punto 5 dell’art. 21 delle<br />

presenti norme.<br />

Si eliminano conseguentemente dalla Tavola 1Cc del PdR le simbologie di riferimento.<br />

OSSERVAZIONE n° 43:<br />

Presentata da: ABBIATI Benedetto, ACCOTO Paolo, PELLIZZATTI Luigi<br />

Prot. n° 1388 generale - n° 43 speciale<br />

Riassunto dell'osservazione : Eliminare completamente il comma 4 dall’art. 30 delle NTA del PdR.<br />

Accolta [ ]<br />

Parzialmente accolta [ ]<br />

Respinta [X]<br />

Motivazione : Le modifiche introdotte alla normativa in recepimento delle proposte della Provincia<br />

consentono di differenziare gli ambiti dei terrazzamenti dalle restanti parti degli ambiti agricoli<br />

strategici, tutelando la in edificabilità del paesaggio terrazzato.<br />

OSSERVAZIONE n° 44:<br />

Presentata da: ABBIATI Benedetto, ACCOTO Paolo, PELLIZZATTI Luigi<br />

Pag. 23 di 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!