COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
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Rev.1<br />
Prot. n° 1387 generale - n° 42 speciale<br />
Riassunto dell'osservazione :<br />
- Eliminare dall’art. 21 delle NTA del PdR il 3° ed ultimo comma del punto 10<br />
- Eliminare dall’art. 27 delle NTA del PdR il 2° e ultimo comma del punto 5<br />
- Aggiungere all’art. 27 delle NTA del PdR il seguente comma: “A fronte della cessione gratuita<br />
delle aree necessarie per realizzare attrezzature pubbliche di interesse comunale o<br />
allargamenti stradali da parte del Comune, ai proprietari delle aree è consentito il riutilizzo<br />
della volumetria esistente demolita o del diritto edificatorio di competenza dell’area ceduta<br />
nell’ambito della zona territoriale T2_ ai sensi del punto 5 dell’art.21 delle presenti norme”<br />
Accolta [ ]<br />
Parzialmente accolta [X]<br />
Respinta [ ]<br />
Motivazione : si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione estendendo la norma alle zone T1-<br />
T2 ed alla zona ST1. Si modifica conseguentemente la normativa del PdR come segue:<br />
-art. 20 – T1 – Tessuto urbano saturo – si aggiunge in coda all’articolo:<br />
9 – Norme particolari<br />
-a fronte della cessione gratuita delle aree necessarie per allargamenti stradali ai proprietari delle aree<br />
è consentito il riutilizzo della volumetria esistente da demolire in sito o l’utilizzo della stessa quale<br />
diritto edificatorio riutilizzabile nell’ambito della zona territoriale T2 ai sensi del punto 5 dell’art. 21 delle<br />
presenti norme.<br />
-art. 21 – T2 – Tessuto urbano di completamento – si sostituisce l’ultimo alinea con il seguente:<br />
-a fronte della cessione gratuita delle aree necessarie per allargamenti stradali ai proprietari delle aree<br />
è consentito il riutilizzo della volumetria esistente da demolire in sito o l’utilizzo della stessa quale<br />
diritto edificatorio riutilizzabile nell’ambito della zona territoriale T2 ai sensi del punto 5 dell’art. 21 delle<br />
presenti norme.<br />
-art. 27 – ST1 – Attrezzature pubbliche di interesse comune<br />
Si sostituisce il 2° comma con il seguente:<br />
-a fronte della cessione gratuita delle aree necessarie per allargamenti stradali ai proprietari delle aree<br />
è consentito il riutilizzo della volumetria esistente da demolire in sito o l’utilizzo della stessa quale<br />
diritto edificatorio riutilizzabile nell’ambito della zona territoriale T2 ai sensi del punto 5 dell’art. 21 delle<br />
presenti norme.<br />
Si eliminano conseguentemente dalla Tavola 1Cc del PdR le simbologie di riferimento.<br />
OSSERVAZIONE n° 43:<br />
Presentata da: ABBIATI Benedetto, ACCOTO Paolo, PELLIZZATTI Luigi<br />
Prot. n° 1388 generale - n° 43 speciale<br />
Riassunto dell'osservazione : Eliminare completamente il comma 4 dall’art. 30 delle NTA del PdR.<br />
Accolta [ ]<br />
Parzialmente accolta [ ]<br />
Respinta [X]<br />
Motivazione : Le modifiche introdotte alla normativa in recepimento delle proposte della Provincia<br />
consentono di differenziare gli ambiti dei terrazzamenti dalle restanti parti degli ambiti agricoli<br />
strategici, tutelando la in edificabilità del paesaggio terrazzato.<br />
OSSERVAZIONE n° 44:<br />
Presentata da: ABBIATI Benedetto, ACCOTO Paolo, PELLIZZATTI Luigi<br />
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