COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Presentata da: UFFICIO TECNICO Comune di Montagna in Valtellina<br />
Prot. n° 1422 generale - n° 62 speciale<br />
Riassunto dell'osservazione :<br />
1. Art.4.14 precisare altezza massima degli edifici, che nel caso di edifici con copertura dell’<br />
ultimo piano abitabile a falde l’ altezza va misurata con metodo della sommatoria delle aree di<br />
facciata divisa per il perimetro<br />
2. Specificare che gli ampliamenti previsti dall’art.42 non sono in deroga alle altezze massime di<br />
zona<br />
3. Art.21 (zone T2) inserire la possibilità degli ampliamenti previsti dall’ art.42<br />
4. Art.23 (zona T4) inserire la possibilità degli ampliamenti previsti dall’ art.42<br />
5. Specificare nel caso dello spostamento di sedime previsto dal comma 2 dell’ art.45 se lo<br />
stesso deve avvenire nel rispetto delle distanze da Codice Civile o di 5 m dai confini di altre<br />
proprietà, ed eventualmente se tali distanze sono derogabili con l’ assenso del confinante<br />
6. Art. 4.22 specificare se nel caso di recupero abitativo del sottotetto entro la sagoma dell’<br />
edificio ma con aumento/creazione di nuove unità immobiliari è necessario dimostrare la<br />
disponibilità di spazi da destinare a parcheggio privato<br />
7. Nella legenda mancano le colorazioni che individuano gli spazi dedicati alla viabilità esistente<br />
8. Manca l’indicazione dei vincoli di rispetto stradale<br />
9. Art.7 NTA PdS inserire la possibilità di trasferire le volumetrie derivanti da cessioni gratuite di<br />
spazi a destinazione “pubblica” anche su lotti di terreno con edifici esistenti e posti di qualsiasi<br />
zona del PGT, da utilizzare come volumi accessori all’ edificio principale (anche non in<br />
aderenza) o per l’ ampliamento dell’ edificio principale<br />
10. Manca una norma sull’edificazione in prossimità di elettrodotto e l’ eventuale indicazione delle<br />
ex fasce di rispetto<br />
11. Alcuni tecnici liberi professionisti hanno evidenziato che la distanza di 5 m ( sia per strutture<br />
fuoriterra che interrate) da spazi a destinazione pubblica, comprese strade ecc., è eccessiva è<br />
ne propongono la riduzione almeno per gli interrati a 1,50<br />
12. La Comunità Montana Valtelllina di Sondrio ha segnalata all’ufficio tecnico la mancata<br />
indicazione del vincolo per la presenza di metanodotto (e relativa norma tecnica) e la<br />
mancanza dell’ inserimento del fabbricato occupato dal canile<br />
13. Inserire la possibilità di edificare autorimesse ai sensi della L.122/89 nelle zone agricole fino<br />
alla quota di 700 m con la delimitazione che rientrino nel raggio di 200-300 m dall’ edificio alla<br />
quale sono asservite e con il rapporto massimo di 10mq/100mc di edificio residenziale<br />
14. Art. 24 (tessuto T5) nelle norme particolari dell’ ambito contraddistinto con il simbolo & è<br />
necessario specificare se la cessione dell’ area è intesa come solo cessione o cessione e<br />
realizzazione della strada prevista<br />
15. Art. 44 (fabbricati accessori) specificare, per maggior chiarezza, se tali fabbricati devono<br />
essere accessori ad un fabbricato esistente, se devono essere realizzati nell’area di<br />
pertinenza o aree limitrofe, se tale fabbricato deve essere residenziale o se possono essere<br />
realizzati anche su aree libere senza vincoli di pertinenza.<br />
16. Inserire una limitazione degli ambienti interrati realizzabili in zona agricola per evitare che in<br />
caso di interventi su fabbricati esistenti vengano realizzati ripostigli interrati garantendo solo il<br />
limite di permeabilità previsto dal Regolamento Locale d’Igiene<br />
17. La Via Malpensata è indicata in maniera non corretta<br />
18. Inserire un allargamento stradale in via Carletti a nord de mappali fg.27 n.915-916-917-918 al<br />
fine di garantire la possibilità di un futuro allargamento stradale che permetterebbe di<br />
raggiungere le vecchie case del nucleo della Madonnina e forse incentivarne il recupero<br />
19. Valutare la possibilità di inserire per la zona AG3 l’ammissibilità di nuove edificazioni a<br />
destinazione esclusivamente agricola limitandole al possesso di certi requisiti: es. quote non<br />
superiori di 1000 m, superficie coperta massima di 60 mq.<br />
Accolta [ ]<br />
Parzialmente accolta [X]<br />
Respinta [ ]<br />
Motivazione : si tratta di osservazioni puntuali dell’ufficio tecnico inerenti chiarimenti e migliorie alle<br />
NTA del PdR, che vengono accolte in quanto ritenute idonee a meglio precisare alcuni aspetti attuativi<br />
della norma. Le modifiche introdotte sono le seguenti:<br />
1. Al secondo comma del punto 4.14 dell’art. 4 è aggiunta la seguente frase:<br />
Rev.1<br />
Pag. 30 di 33