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Quaderni tematici COVIP

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Relativamente alle sanzioni civili correlate alle omissioni e alle evasioni, il legislatore,<br />

nella quantificazione delle stesse, ha operato una precisa distinzione:<br />

nel caso dell’omissione il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione, in<br />

ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) 6 maggiorato di 5,5 punti,<br />

fino ad un massimo del 40 per cento dell’importo della contribuzione dovuta e non<br />

corrisposta alle scadenze di legge;<br />

nel caso dell’evasione il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile<br />

pari, in ragione d’anno, al 30 per cento dell’importo dei contributi evasi, il cui<br />

ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60 per cento degli stessi 7 .<br />

Raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste sia per le<br />

omissioni sia per le evasioni, sul debito contributivo (con esclusione delle sanzioni stesse)<br />

maturano, a norma del successivo comma 9, gli interessi di mora di cui all’art.30 del D.P.R.<br />

n.602/1973, come sostituito dall’art.14 del d. lgs.n.46/1999, al tasso determinato annualmente<br />

con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi<br />

bancari attivi.<br />

Previsione apposita il legislatore ha adottato, al comma 10, per quelle inadempienze<br />

derivanti da obiettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o<br />

amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede<br />

giudiziale o amministrativa. In tal caso, se il versamento dei contributi è effettuato entro il<br />

termine fissato dall’Istituto impositore, è applicata la stessa sanzione prevista per le omissioni<br />

contributive, con la differenza che raggiunto il tetto massimo del 40 per cento sul debito<br />

contributivo non maturano gli interessi di mora.<br />

6 A decorrere dal 1° gennaio 1999, l’articolo 2, comma 1, del d. lgs n.213/1998 ha rimesso alla Banca<br />

d’Italia la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), in sostituzione del<br />

previgente tasso ufficiale di sconto (T.U.S.). Al momento, a norma del provvedimento della Banca<br />

d’Italia 9.11.2001, il T.U.R. è pari al 3,25 per cento per cui, attualmente, la sanzione civile è del 8,75<br />

per cento (T.U.R.+5,5 punti) in ragione d’anno. Per la concreta individuazione del T.U.R. da applicare<br />

occorre fare riferimento a quello vigente al momento del pagamento dei contributi<br />

7 Tuttavia se il datore di lavoro provvede a denunciare spontaneamente la situazione debitoria prima di<br />

contestazioni e richieste da parte degli enti impositori e, comunque, non oltre 12 mesi dalla scadenza<br />

del debito contributivo e sempre che il versamento di quanto dovuto avvenga nel termine di 30 giorni<br />

successivi alla denuncia spontanea, la sanzione civile sarà identica a quella prevista nel caso di<br />

omissione (T.U.R., maggiorato di 5,5 punti, nel limite del 40 per cento dei contributi non versati).<br />

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