Quaderni tematici COVIP
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Relativamente alle sanzioni civili correlate alle omissioni e alle evasioni, il legislatore,<br />
nella quantificazione delle stesse, ha operato una precisa distinzione:<br />
nel caso dell’omissione il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione, in<br />
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) 6 maggiorato di 5,5 punti,<br />
fino ad un massimo del 40 per cento dell’importo della contribuzione dovuta e non<br />
corrisposta alle scadenze di legge;<br />
nel caso dell’evasione il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile<br />
pari, in ragione d’anno, al 30 per cento dell’importo dei contributi evasi, il cui<br />
ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60 per cento degli stessi 7 .<br />
Raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste sia per le<br />
omissioni sia per le evasioni, sul debito contributivo (con esclusione delle sanzioni stesse)<br />
maturano, a norma del successivo comma 9, gli interessi di mora di cui all’art.30 del D.P.R.<br />
n.602/1973, come sostituito dall’art.14 del d. lgs.n.46/1999, al tasso determinato annualmente<br />
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi<br />
bancari attivi.<br />
Previsione apposita il legislatore ha adottato, al comma 10, per quelle inadempienze<br />
derivanti da obiettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o<br />
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede<br />
giudiziale o amministrativa. In tal caso, se il versamento dei contributi è effettuato entro il<br />
termine fissato dall’Istituto impositore, è applicata la stessa sanzione prevista per le omissioni<br />
contributive, con la differenza che raggiunto il tetto massimo del 40 per cento sul debito<br />
contributivo non maturano gli interessi di mora.<br />
6 A decorrere dal 1° gennaio 1999, l’articolo 2, comma 1, del d. lgs n.213/1998 ha rimesso alla Banca<br />
d’Italia la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), in sostituzione del<br />
previgente tasso ufficiale di sconto (T.U.S.). Al momento, a norma del provvedimento della Banca<br />
d’Italia 9.11.2001, il T.U.R. è pari al 3,25 per cento per cui, attualmente, la sanzione civile è del 8,75<br />
per cento (T.U.R.+5,5 punti) in ragione d’anno. Per la concreta individuazione del T.U.R. da applicare<br />
occorre fare riferimento a quello vigente al momento del pagamento dei contributi<br />
7 Tuttavia se il datore di lavoro provvede a denunciare spontaneamente la situazione debitoria prima di<br />
contestazioni e richieste da parte degli enti impositori e, comunque, non oltre 12 mesi dalla scadenza<br />
del debito contributivo e sempre che il versamento di quanto dovuto avvenga nel termine di 30 giorni<br />
successivi alla denuncia spontanea, la sanzione civile sarà identica a quella prevista nel caso di<br />
omissione (T.U.R., maggiorato di 5,5 punti, nel limite del 40 per cento dei contributi non versati).<br />
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