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Quaderni tematici COVIP

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decreti volti alla disciplina delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e alla<br />

individuazione della parte del contributo di solidarietà da destinare al finanziamento del Fondo<br />

medesimo.<br />

La norma in esame è stata recentemente oggetto di alcuni giudizi di merito 19 . Sia in<br />

primo che in secondo grado è stato individuato nell’Inps il soggetto tenuto ad integrare il fondo<br />

pensione a norma dell’art.5 anche nei casi in cui il datore di lavoro versi il contributo di<br />

solidarietà ad altro ente di previdenza obbligatoria.<br />

Nel caso di specie l’Inps aveva chiesto in via principale la dichiarazione della propria<br />

estraneità agli obblighi di cui all’art. 5 e, in subordine, l’integrazione del contraddittorio con i<br />

Ministri del lavoro e dell’economia, ai quali compete, ex comma 5 del citato art. 5,<br />

l’emanazione della normativa secondaria volta all’attuazione del Fondo, sostenendo che<br />

l’inerzia delle amministrazioni abbia di fatto lasciato inattuate le previsioni sulla istituzione del<br />

Fondo di garanzia.<br />

Tale tesi non è stata condivisa dai giudici di merito che hanno ritenuto insussistenti i<br />

dubbi di individuazione prospettati, ritenendo inequivoco il dettato normativo “dal momento<br />

che il lavoratore può chiedere l’integrazione dovuta alla gestione complementare solo ed<br />

unicamente al Fondo di garanzia all’uopo istituito presso l’INPS ” confermato dalla<br />

“surrogazione del Fondo per l’equivalente dei contributi omessi, previsto dal comma terzo<br />

della suddetta norma” (art. 5, d. lgs. n.80/92).<br />

Riguardo al concorso nel finanziamento del Fondo di garanzia del contributo di<br />

solidarietà versato all’Inpdai, il Giudice, muovendo dalla considerazione che la norma ha<br />

previsto il versamento di quota del citato contributo al Fondo di garanzia presso l’Inps, quale<br />

soggetto distinto e diverso, ha sostenuto che “tale circostanza porta necessariamente ad<br />

escludere che i singoli enti gestori siano tenuti alla obbligazione di cui trattasi che, invece,<br />

resta a carico del gestore di tale Fondo che, non va dimenticato, è privo di autonomia<br />

patrimoniale”.<br />

19 Sentenza del Tribunale di Bari, 30 giugno 2000, in primo grado e sentenze della Corte di appello di<br />

Bari n. 566, 573, 577 e 579 del 22 maggio 2001, in secondo grado.<br />

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