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Quaderni tematici COVIP

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1.3 Il procedimento di recupero dei contributi non versati e delle sanzioni<br />

La normativa in materia di recupero dei crediti degli Enti previdenziali è stata rivisitata<br />

dal d. lgs. n.46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), recante<br />

modifiche della disciplina del D.P.R. n.602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte<br />

sul reddito), che all’art.17 dispone “Si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle<br />

entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici,<br />

anche previdenziali, esclusi quelli economici” 9 .<br />

Con riferimento all’iter procedimentale, il citato decreto legislativo attribuisce all’Ente<br />

previdenziale la facoltà di richiedere il pagamento dei crediti vantati nei confronti dei<br />

contribuenti mediante avviso bonario; l’iscrizione a ruolo viene eseguita solo in caso di<br />

mancato pagamento, totale o parziale, da parte del debitore nei 30 giorni successivi al<br />

ricevimento dell’avviso.<br />

Il ruolo consiste nell’elenco dei debitori e degli importi da essi dovuti e costituisce<br />

titolo esecutivo. Una volta formato, viene consegnato dall’Ente al concessionario della<br />

riscossione che provvede, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui gli è<br />

pervenuto, alla notifica al debitore della cartella di pagamento, contenente l’intimazione ad<br />

adempiere l’obbligo contributivo risultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notifica, con<br />

l’avviso che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata.<br />

Caratteristica della esecuzione forzata mediante ruolo è l’esenzione degli atti della<br />

procedura da una serie di tasse e diritti. A norma dell’art.47 del D.P.R. n.602/1973, sulla<br />

riscossione delle imposte dirette, nel testo modificato dal d. lgs. n.46/1999, dichiarato<br />

applicabile anche nei confronti degli enti previdenziali, le trascrizioni e le cancellazioni dei<br />

pignoramenti e delle ipoteche, le eventuali misure presso i competenti uffici del territorio e<br />

un’altra serie di adempimenti sono compiute in carta libera ed in esenzione di ogni tassa e<br />

9 Anteriormente alla riforma della riscossione, gli enti previdenziali provvedevano alla riscossione<br />

coattiva attraverso il procedimento disciplinato dalla legge n.689/1981 (combinato disposto degli artt.35<br />

e 18), con l’emissione, una volta accertato il debito e provveduto alle relative contestazioni, della cd.<br />

ordinanza-ingiunzione che costituiva, comunque, titolo esecutivo. L’esecuzione forzata veniva<br />

effettuata dagli uffici legali degli stessi enti previdenziali secondo le disposizioni del codice di<br />

procedura civile.<br />

18

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