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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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DI STORIA E DIRITTO<br />

Quin<strong>di</strong> è, che le leggi nel testatore non viddero il semplice in-<br />

<strong>di</strong>viduo, ma il capo <strong>della</strong> famiglia. E, non per stretta necessità<br />

logica, ma per ragione <strong>di</strong> <strong>pro</strong>ssima analogia, ravvisarono iii esso<br />

il carattere <strong>di</strong> legislatore domestico, in quel suo atto complessivo<br />

e solenne una legislazione, relativamente alla famiglia, piena e<br />

completa. Che il testatore venga dalle leggi riguardato come capo<br />

<strong>di</strong> famiglia, paterfamilias, lo afferma espressamente Cicerone Dc<br />

invent. IL 50. e Ad Ilerenn. 1. 13. <strong>di</strong>cendo che le do<strong>di</strong>ci tavole avean<br />

dato al " paterfamilias„ la potestà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre per testamento " super<br />

familia pecuniaque,,. Precisamente per questa ragione nel testamento<br />

per aes et libram si faceva la mancipazione "familia pecuniaque tua...<br />

esto mihi emta ,,, e nomavasi familiae mancipatio, Gaj. 11. 103. 104.,<br />

Ulp. XX. 9. Il carattere legislativo su tutto il complesso <strong>della</strong> fa-<br />

miglia è segnalato dalla famosa legge decemvirale " Uti legassi!<br />

suae rei, ita jus esto ,,. È per questo che dai testatori è adoperata<br />

nella espressione <strong>della</strong> volontà la forma legislatoria " Ileres esto;<br />

tutor esto; liber esto; sumito; habeto; damnas esto, etc. „ E trovasi anche<br />

in monumenti fuori <strong>della</strong> collezione giustinianea, che i testatori<br />

chiamino legge il loro volere. Così in quel testamento <strong>di</strong> uo111<br />

nativo <strong>della</strong> Gallia lionese, munito de' dritti <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza ro-<br />

mana, che fu scritto nella buona epoca <strong>della</strong> nostra giurispru-<br />

deriza, ed è stato ritrovato l' a. 1863 nella biblioteca eli Basilea,<br />

leggiamo: " Loco autem buie LEX hace in perpetuum <strong>di</strong>citur: ne quisquam<br />

post me dominium potestatemque eorum locorum habeto etc. „ '. Il pen-<br />

siero, che il testamento sia un complesso <strong>di</strong> leggi familiari, fa<br />

<strong>di</strong>re a Cicerone Philipp. II. 42. „ In publicis actis nihil est leg gi yravius:<br />

in privatis firmissimum testamentum „.<br />

Questo carattere <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce familiare scritto dal paterfanrilias,<br />

che è impresso nel testamento <strong>romano</strong>, vale a spiegare de'punti<br />

rilevantissimi del testamento medesimo. Ne spiega in primo luogo<br />

uno de' più essenziali requisiti, la necessità <strong>di</strong> non preterire i<br />

sui heredes, cioè le persone sottoposte al patrio potere del testa-<br />

Cf. Bruns Fontes jur. ronfi. ant. pag. 152.<br />

11.

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