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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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18<br />

FTi.Di E DCCUMENTI<br />

miglianza delle cause che viene segnalata da Cicerone a <strong>pro</strong>posito<br />

<strong>della</strong> nostra <strong>regola</strong> nel passo che abbiamo riportato <strong>di</strong> sopra<br />

De Jnvent. II. 21. Di qui s' intende la ragione <strong>di</strong> quel che ricor-<br />

davamo sulle donazioni mortis causa che possono esser fatte su<br />

<strong>parte</strong> de' beni, lasciato il resto agli ere<strong>di</strong> legittimi. Non si trova<br />

parzial testamento, che non esiste affatto; nè è parziale la suc-<br />

cessione ab intestato, perchè, staccate dal patrimonio le cose do-<br />

nate in forza <strong>della</strong> donazione, solo il resto è in ere<strong>di</strong>ta, e su<br />

questa si sviluppa pienamente la detta successione ab intestato.<br />

Raccogliamo le cose esposte finora. Il testamento è l' atto col<br />

quale il capo <strong>di</strong> casa <strong>di</strong>spone, come tale, <strong>di</strong> tutto ciò che alla<br />

famiglia appartiene, in vista dell' epoca posteriore alla morte<br />

<strong>pro</strong>pria. Non consegue da queste premesse per stretta ragion lo-<br />

gica, che dunque tali <strong>di</strong>sposizioni abbiano ad essere necessariamente<br />

riguardate come leggi, debba il testamento essere considerato come<br />

una specie <strong>di</strong> legislazione. Ma questi pensieri sono in strettissima<br />

analogia colle dette premesse, vengono dalle medesime facilmente<br />

suggeriti: quando si pensi all' ampiezza dell' associazione familiare<br />

romana; alla varieta degli elementi che la compongono; alla vastità<br />

ed iiitensitìt de' poteri, che il padre <strong>di</strong> famiglia vi esercita alla spic-<br />

ciolata negli atti fra' vivi, complessivamente nel testamento. Quin<strong>di</strong><br />

la legge romana volle riguardare precisamente come un co<strong>di</strong>ce fa-<br />

niiliare il testamento; e le leggi decemvirali <strong>di</strong>ssero "uti legassit suae<br />

rei ,, . Ciò posto, <strong>di</strong>scendeva chiara e fluida la conseguenza che non<br />

si può morire con parzial testamento, con parzial successione ab<br />

intestato; dovendo ogni legislazione esser completa, nè potencio am-<br />

mettersi il concorso simultaneo <strong>di</strong> due varie legislazioni. Questa<br />

spontanea ed evidente conseguenza de' prestabiliti principi è de-<br />

signata da Pomponio con quel naturaliter <strong>della</strong> 1. 7. de R. I. Non<br />

e adoperato tale avverbio per significare, che la concorrenza <strong>della</strong><br />

rrr^n, rl al) eis <strong>di</strong>c t nn, grronia ►►t vostra. civilas en <strong>di</strong>verso ab aliis populis alita ,.<br />

Se i romani presero qualche <strong>di</strong>sposizione da leggi straniere le, fecero <strong>pro</strong>pria recandola<br />

nel loro gius civile, e come <strong>pro</strong>pria l'applicarono.

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