01.07.2013 Views

Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DI STORTA E DIRITTO 7<br />

loro, e che impossibile è la loro coesistenza. Anche contro le ve-<br />

dute <strong>di</strong> Gans ha scritto Huschke loc. cit. pag. 265. segg.; ed in<br />

verità esse non possono sostenersi. Ometto, che il contrasto fra<br />

un principio generale ed il personale arbitrio, stando nella stessa<br />

natura delle cose, non si trova nel solo orbe <strong>romano</strong> ma presso<br />

tutti i popoli; mentre appo tutte le nazioni si rinvengono gl'in-<br />

<strong>di</strong>viduali arbitri eli fronte ad un' idea generale, sia che questa si<br />

chiami il bonum dei romani, o To ' ov dei greci. Ometto, che la<br />

denominazione d' infinito, meglio che al generale e necessario, si<br />

ad<strong>di</strong>ca al particolare e libero; appunto perché questo non pii,<br />

raggiungersi col generale concetto. Per venire più da vicino alli;<br />

<strong>di</strong>sputa nostra, <strong>di</strong>rò soltanto, che i principi <strong>di</strong> necessità e <strong>di</strong> per-<br />

sonale arbitrio, contrari come sono nell' or<strong>di</strong>ne delle idee, pos-<br />

sono però ottimamente svilupparsi uno accanto all' altro, mo<strong>di</strong>-<br />

ficandosi e temperandosi a vicenda. Così in un testamento, se<br />

altri impieghi nello scriver legati oltre il dodrante contro le <strong>di</strong>-<br />

sposizioni <strong>della</strong> legge falci<strong>di</strong>a, fino al detto dodrante vale la sua<br />

in<strong>di</strong>vidual volontà, per 1' altro quadrante prevale la necessità <strong>della</strong><br />

legge. E per simile ragione può alcuno donare 9nortis causa una<br />

<strong>parte</strong> delle <strong>pro</strong>prie cose, il resto lasciare per gli ere<strong>di</strong> legittimi.<br />

Huschke nella dotta <strong>di</strong>ssertazione sopra mentovata Ueber- <strong>di</strong>e<br />

Rechtsreg. <strong>nemo</strong> <strong>pro</strong> <strong>parte</strong> etc. pag. 296. segg. sceglie un punto <strong>di</strong><br />

<strong>parte</strong>nza simile a quello degli autori piìi antichi; afferma, che<br />

1' ere<strong>di</strong>tà è la successione nella persona del defonto, in quanto<br />

capace <strong>di</strong> avere (vermügensrechtliche Person (les Erblussers), e che<br />

perciò è in<strong>di</strong>visibile come la persona medesima. Soggiunge, che<br />

come è in<strong>di</strong>visibile 1' ere<strong>di</strong>tà, così lo è pur aneo la volontà che<br />

<strong>di</strong> essa <strong>di</strong>spone e ad essa si riferisce, ossia tal volontà esclude il<br />

concorso d' un' altra volontà <strong>di</strong>versa. Quin<strong>di</strong> è, secondo Huschke,<br />

che, se altri fa testamento, non può farlo per <strong>parte</strong>; ma deve<br />

esporre un volere che valga per tutta intiera la ere<strong>di</strong>tà. Mi sia<br />

permesso fare su questa esposizione le seguenti riflessioni. Dalla<br />

in<strong>di</strong>visibilità <strong>della</strong> persona deriva in vero la in<strong>di</strong>visibilità <strong>della</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!