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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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STUDI E DOCUMEICTI 35<br />

<strong>di</strong>tatem debeo, sed <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>am petere ., . Per la qual cosa agendo<br />

esso e vincendo per la sua part o> soltanto, risulta la causa <strong>parte</strong><br />

testata e <strong>parte</strong> intestata, finche quello altre persone non agiscano<br />

ancor esse. E <strong>parte</strong> testata <strong>parte</strong> intestata rimarrt la causa, se lo<br />

persone medesime agiranno, ma per avventura saranno escluse da<br />

nemica sentenza. Imperocchè, posto una volta lo stato <strong>di</strong> causa<br />

<strong>parte</strong> testata <strong>parte</strong> intestata, non deve al certo cangiarsi per<br />

tale esito; nè si deve permettere, che colui il quale per lo in-<br />

nanzi avea vinto per una <strong>parte</strong>, cominci adesso a togliere all'erede<br />

scritto l'altra <strong>parte</strong> che allora avea lasciata presso <strong>di</strong> lui. • Basta<br />

il riflettere, come assurdo sarebbe, che l'erede scritto risentisse<br />

danno dalla vittoria ultimamente riportata. — Alla cl. 1. 8. § 8.<br />

vers. Et si non fa ostacolo la 1. 17. pr. de inoff. test., dove Paolo<br />

così si esprime: " Qui repu<strong>di</strong>antis animo non venit ari accusatio-<br />

nem inofficiosi testamenti, <strong>parte</strong>m non facit his, qui eamdem que-<br />

relam movere volunt ,, . Sagacemente Cujacio 1V. 883, V. 8.96., e<br />

dopo esso altri (come Iluschke pag. 344. n. 145), <strong>di</strong>stinguono. Se<br />

dubbio sia il valore <strong>della</strong> <strong>di</strong>seredazione fatta a carico delle altre<br />

persone, perchè su <strong>di</strong> essa non fu giu<strong>di</strong>cato, ne passò il quinquennio<br />

idoneo a <strong>pro</strong>muover la querela relativa, nè ad essa querela fu ri-<br />

nunciato; allora l'attore deve lasciare ad esse la <strong>parte</strong> loro spet-<br />

tante, e non può colla sua querela perseguitare tutta 1' ere<strong>di</strong>tà,<br />

d. 1. 8. § 8. Se al contrario quella <strong>di</strong>seredazione sia sicuramente<br />

valevole. perchè o fu per sentenza confermata, o passò quel quin-<br />

quennio, o alla relativa querela fu emessa rinuncia; allora l'attore,<br />

mancando <strong>di</strong> giusta concorrenza può colla sua querela tutto perseguitare,<br />

d. 1. 17. pr. Eguale ragione ha . la 1. 23. § 2. eod. tit. dello<br />

stesso Paolo: " Si duo sint filii exheredati, et ambo de inofficioso<br />

testamento egerunt, et unas postea constituit non agore, pars<br />

eius alteri adcrescit. Idemque erit, et si tempore exciusus sit „.<br />

— Però contro le risoluzioni <strong>della</strong> 1. 17. pr. e <strong>della</strong> 1. 23. § 2. sorge<br />

un'altra ragione <strong>di</strong> dubitare. Parrebbe, che nelle specie da esse<br />

trattate, sendochè tutto il testamento vien rescisso colla querela

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