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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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STUDI E DOCUMENTI 27<br />

talvolta, che prescindendo dal dritto che 1' attore avesse e non<br />

avesse d'esercitar la querela, conduca al descritto risultato la natura<br />

<strong>della</strong> regiu<strong>di</strong>cata emanata <strong>di</strong> fatto nel giu<strong>di</strong>zio d'.inoflicioso testa-<br />

mento, come da esso intentato. Un caso, che spetta a questo punito,<br />

è quello dell'attore, il quale abbia contro piìi ere<strong>di</strong> scritti esercitato<br />

la querela avanti a <strong>di</strong>versi tribunali o consigli centumvirali,t,;- pel<br />

<strong>di</strong>screpante apprezzamento de' fatti, contro altri abbia vinto, verso<br />

altri no; Papin. I. 15. § 2. de inoff. test., 1. 2 .6. pr. de I. 2., 1. 2.9. pr.<br />

vers. Kam et, de except. 'rei jurlic., Gor<strong>di</strong>an. 1. 13. C. (le inof f . test. '.<br />

La <strong>regola</strong>, che niuno ha da essere <strong>parte</strong> testato <strong>parte</strong> intestato,<br />

cede avanti alla suprema importanza delle regiu<strong>di</strong>cate, le quali<br />

per l'interesse stesso <strong>della</strong> repubblica, come <strong>di</strong>ce Cicerone, vanno<br />

osservate, o che condannino o che assolvano. — Huscl ►ke loe. cit.<br />

pag. 336. seg. crede, che quì non si rivenga eccezione alcuna alla<br />

ricordata <strong>regola</strong>. Per <strong>di</strong>rla tale, esso scrive, converrebbe <strong>di</strong>re, che<br />

ai centumviri forse permesso il supporre contro la <strong>regola</strong> stessa<br />

(" dass es den Centumviren erlaubt gewesen wáre, gegen unsere<br />

Regel anzunehmen „), che alcuno può morire <strong>parte</strong> testato <strong>parte</strong><br />

intestato; ma ciò è falso anche in quella specie, mentre il trovarsi<br />

in risultato un erede testamentario ed uno legittimo è soltanto<br />

effetto dello essere stato l'obietto <strong>della</strong> lite avanti al tribunale,<br />

che ammise la querela, una <strong>parte</strong> è non tutta 1' ere<strong>di</strong>tà. perciò<br />

soggiunge, che Papiniano d. 1. 15. § 2. (le inoff. test. non si esprime<br />

" nec absurdum videtur, <strong>pro</strong> <strong>parte</strong> intestatum esse „, ma `' intesta-<br />

tum videri „; cioè non obiettivamente, ma per influenza del giu<strong>di</strong>-<br />

cato (" denn objectiv, und olmo Pinfluss des richterlichen Urtheils<br />

kan <strong>di</strong>eses .... nicht eintreten „). Ma non so vedere per qual neces-<br />

sitd s'abbi, <strong>di</strong>re, che i centumviri, affinchè dessero occasione a for-<br />

mare un'eccezione <strong>della</strong> <strong>regola</strong>, pensar dovessero a formarla, ed<br />

Altro è il caso trattato da Plinio Epist. 6. 33; quando cioè in uno e identico<br />

tribunale, giu<strong>di</strong>cando più consigli riuniti, <strong>di</strong>suguali fossero le opinioni prevalse nei<br />

singoli consigli. In questa ipotesi si ha da ritenere la sentenza favorevole al testamento,<br />

secondo la 1. 10 pr. de inoff. test.

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