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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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38<br />

DI STORIA E DIRITTO<br />

vin<strong>di</strong>care la <strong>parte</strong> che avrebbe avuto se la madre fosse morta inte-<br />

stata, e non più; secondo la efficacia giuri<strong>di</strong>ca <strong>della</strong> querela, qual'è,<br />

che la causa si riduca intestata, si abbiamo risultati identici a quelli<br />

che si avrebbero se l'ere<strong>di</strong>tà testamentaria fosse rimasta deserta<br />

1. 21. § 2. de inoff. test. Ora è contra<strong>di</strong>ttorio, che altri <strong>pro</strong>muova<br />

azione oltre i <strong>di</strong>ritti che per essa esercita e porta ad esecuzione.<br />

" Respon<strong>di</strong>: filia praeterita id vin<strong>di</strong>care debet, quod intestata ?atre ha-<br />

bitura esset ,,. Quin<strong>di</strong> il giureconsulto comincia a spiegare, investi-<br />

gando in qual modo potrebbe sostenersi la tesi contraria alla <strong>pro</strong>-<br />

pria risposta, cioè che la preterìta ottenga tutta l'ere<strong>di</strong>tà intestata.<br />

Questa tesi non importerebbe soltanto la supposizione che tutta<br />

la causa sia resa intestata colla querela <strong>della</strong> preterìta; perchè,<br />

anche ciò posto, verrebbe anzi <strong>regola</strong>rmente che essa preterìta<br />

dovesse lasciare la metà alla sorella come chiamata alla pari ab<br />

intestato. Per giungere a conchiudere, che la preterìta abbia tutta<br />

la legittima ere<strong>di</strong>tà, <strong>di</strong>ce Paolo che converrebbe appigliarsi alla<br />

spiegazione seguente. Bisognerebbe affermare, che la preterìta<br />

avesse atterrato il testamento agencio <strong>di</strong>rettamente colla querela<br />

contro il solo estraneo, ed avesse insieme affacciato dritto d'accre-<br />

scere verso la <strong>parte</strong> che sarebbe andata ab intestato alla sorella,<br />

quasi che essa sorella, scritta per <strong>parte</strong> erede, adendo 1' ere<strong>di</strong>tà<br />

ex testamento avesse con ciò stesso omesso per rinuncia la ere<strong>di</strong>tà<br />

legittima. Giammai si potrebbe, per arrivare a detta conchiusione,<br />

<strong>di</strong>re verosimilmente, che la querela fu intentata anche contro la<br />

sorella scritta e così fu presa da lei <strong>di</strong>rettamente anche la sua <strong>parte</strong>:<br />

poichè è evidente, che in quanto la madre scrisse erede una figlia,<br />

il testamento, lungi dallo essere inofficioso, compie un dovere.<br />

Inoltre sarebbe assurdo, che la con<strong>di</strong>zione <strong>della</strong> sorella medesima<br />

fosse resa deteriore per essere stata istituita; mentre, come ve-<br />

demmo, se fosse stata pur essa preterìta, avrebbe dovuto dalla<br />

sorella esercente la querela esserle riservata la sua <strong>parte</strong>. " Itaque<br />

potest orna, quae onnissa est, etiaansi totam here<strong>di</strong>tatem ab intestato<br />

eplat, et obtineat; solam habituram universam successionem, quemadmo-

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