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Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS

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prosieguo di questo elaborato, e che ne costituiranno il<br />

fulcro, ma anche di tutto l’impianto normativo prefigurato<br />

dal decreto.<br />

Invero, dapprincipio, qualcuno aveva sostenuto l’irrilevanza<br />

del dibattito sulla questione, dato che il decreto ambisce ad<br />

essere un microsistema totalmente autosufficiente, dotato di<br />

una parte generale che «avrebbe dovuto, in linea di<br />

massima, assicurarne la tenuta»12.<br />

Basti però pensare alle problematiche che si presentano al<br />

momento di applicazione della legge (come quella della<br />

possibilità per la parte civile di costituirsi), o ai principi su<br />

cui dovrà basarsi la Corte Costituzionale per decidere su<br />

eventuali questioni di legittimità, per rendersi conto che<br />

occorre fornire un’interpretazione della responsabilità delle<br />

persone giuridiche che non trascuri una definizione in<br />

12Così O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito<br />

punitivo, in AA. VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di Giorgio<br />

Lattanzi, II edizione, Milano, 2010, p. 10. Tra gli autori che hanno<br />

sostenuto l’irrilevanza di un dibattito sulla natura della responsabilità<br />

si ricorda A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova<br />

disciplina, in AA. VV., Alessandri-Belluta-Bricchetti, ed altri, La<br />

responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 45 ss. L’A.<br />

liquida la «discussione sulle etichette» affermando che, non essendo<br />

pienamente giustificabile una definizione della responsabilità nell’uno o<br />

nell’altro senso a causa dei forti «elementi devianti» rispetto a qualsiasi<br />

paradigma penale o amministrativo, e non volendosi fornire una<br />

soluzione in termini di tertium genus, «si potrebbe allora concludere che<br />

[ … ] la responsabilità degli enti non ha bisogno né reclama<br />

qualificazioni, come rilevano i componenti della Commissione Grosso: si<br />

tratta di una responsabilità punitiva, che sorge in ambiente penalistico,<br />

per esigenze di miglior tutela dei beni giuridici, ma non assume lo<br />

schema penalistico».

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