Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS
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prosieguo di questo elaborato, e che ne costituiranno il<br />
fulcro, ma anche di tutto l’impianto normativo prefigurato<br />
dal decreto.<br />
Invero, dapprincipio, qualcuno aveva sostenuto l’irrilevanza<br />
del dibattito sulla questione, dato che il decreto ambisce ad<br />
essere un microsistema totalmente autosufficiente, dotato di<br />
una parte generale che «avrebbe dovuto, in linea di<br />
massima, assicurarne la tenuta»12.<br />
Basti però pensare alle problematiche che si presentano al<br />
momento di applicazione della legge (come quella della<br />
possibilità per la parte civile di costituirsi), o ai principi su<br />
cui dovrà basarsi la Corte Costituzionale per decidere su<br />
eventuali questioni di legittimità, per rendersi conto che<br />
occorre fornire un’interpretazione della responsabilità delle<br />
persone giuridiche che non trascuri una definizione in<br />
12Così O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito<br />
punitivo, in AA. VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di Giorgio<br />
Lattanzi, II edizione, Milano, 2010, p. 10. Tra gli autori che hanno<br />
sostenuto l’irrilevanza di un dibattito sulla natura della responsabilità<br />
si ricorda A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova<br />
disciplina, in AA. VV., Alessandri-Belluta-Bricchetti, ed altri, La<br />
responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 45 ss. L’A.<br />
liquida la «discussione sulle etichette» affermando che, non essendo<br />
pienamente giustificabile una definizione della responsabilità nell’uno o<br />
nell’altro senso a causa dei forti «elementi devianti» rispetto a qualsiasi<br />
paradigma penale o amministrativo, e non volendosi fornire una<br />
soluzione in termini di tertium genus, «si potrebbe allora concludere che<br />
[ … ] la responsabilità degli enti non ha bisogno né reclama<br />
qualificazioni, come rilevano i componenti della Commissione Grosso: si<br />
tratta di una responsabilità punitiva, che sorge in ambiente penalistico,<br />
per esigenze di miglior tutela dei beni giuridici, ma non assume lo<br />
schema penalistico».