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Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS

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non considerarsi tassativi (grazie alla clausola di chiusura29 che<br />

prevede che le due vicende non siano riunite quando<br />

«l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende<br />

necessario»30) in cui il cumulo giuridico non è necessario. In<br />

questi frangenti il giudice che decide sulla responsabilità dell’ente<br />

risolve incidenter tantum la questione penalistica.<br />

È da notare come la riunione di procedimenti sia disposta anche<br />

in assenza delle condizioni di cui all’art. 17 c.p.p., e che il giudice<br />

non debba verificare che la riunione non determini un ritardo nella<br />

definizione degli stessi procedimenti31. L’aver disposto che si<br />

abbia simultaneus processus anche se questo può ostacolare la<br />

rapida<br />

29Clausola che rischia di «diventare rifugio per tutte quelle situazioni<br />

processuali che, per qualsiasi motive tendono a sganciare il<br />

procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dal<br />

procedimento penale». Così G. GARUTI, voce Responsabilità delle<br />

persone giuridiche giuridiche (profili processuali) in Enc. Giur. Treccani,<br />

Agg., XI, Roma, 2003, p. 2.. Ed in effetti non si può negare che la regola<br />

aurea della riunione dei procedimenti sia alquanto temperata da una<br />

previsione di tal fatta, che rischierebbe di andare a coprire spazi di<br />

«autentica discrezionalità circa la decisione di separare i processi»<br />

(espressione di S. CASSIBBA, sub art. 18 c.p.p., in AA. VV., Codice di<br />

procedura penale commentato, III edizione, a cura di A. Giarda-G.<br />

Spangher, Milano, 2007, p. 141) tali e quali quelli prospettati dall’art.<br />

18 c.p.p. La soluzione ragionevole e probabilmente migliore è quella di<br />

intendere applicabile la clausola in questione solo a quelle situazioni che<br />

presentino caratteri di eccezionalità, e che siano caratterizzate dalla<br />

necessità di non violare disposizioni processuali (ancora una volta G.<br />

GARUTI, voce Responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 2).<br />

30Art. 38 comma 2 lett. c) d. legisl. 231/2001.<br />

31L’art. 17 comma 1 c.p.p. prevede che la riunione sia disposta «quando<br />

non determini un ritardo nella definizione degli stessi» procedimenti, in<br />

alcune ipotesi. Precisamente si avrà riunione nei casi previsti dall’art.<br />

12 c.p.p. e nei casi previsti dall’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

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