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Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS

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Tribunale di Trani, nel “principio di conservazione”; ossia<br />

nell'osservazione per cui, se si riferisse l'interesse o il vantaggio<br />

solamente all'evento lesivo, la disposizione legislativa di cui<br />

all'art. 25 septies sarebbe priva di ogni applicazione pratica, dato<br />

che l'evento in sé considerato è “semmai controproducente” per<br />

l'ente, e data la strutturale non volontarietà dell'evento nei reati<br />

colposi.<br />

Il giudice, inoltre, osserva che “il finalismo della condotta può<br />

armonizzarsi con la non volontarietà dell'evento” perché nel<br />

concetto di colpa “rientra anche il caso della previsione<br />

dell'evento, ancorchè escluso e non voluto”. Tale osservazione<br />

appare tuttavia superflua ed, in parte, fuorviante: infatti, una<br />

volta chiarito che il criterio dell'interesse deve essere accertato in<br />

relazione alla condotta e non all'evento, appare indifferente – ai<br />

fini dell'applicabilità del criterio – che il verificarsi dell'evento sia<br />

stato o meno previsto dall'agente. Nei reati colposi l'evento lesivo,<br />

seppur previsto, non è infatti, appunto, mai voluto, né può<br />

dunque – nonostante la previsione – essere perseguito<br />

nell'interesse o a vantaggio di alcuno. La condotta può invece<br />

essere sempre finalisticamente volta al raggiungimento di un<br />

obiettivo: indipendentemente dalla previsione o meno dell'evento<br />

da parte del soggetto agente.<br />

Per quanto riguarda l'accertamento, in concreto, del compimento<br />

della condotta colposa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il<br />

giudice ritiene necessario verificare che questa non sia stata<br />

indotta da “esclusive finalità estranee alla società”, ma che anzi<br />

sia stata determinata “da scelte afferenti alla sfera di interessi<br />

dell'ente”, ovvero “ispirate a strategie finalizzate ad ottenere<br />

benefici e vantaggi – anche solo mediati – per l'ente medesimo”.

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