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Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS

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isultati in termini di profitto”, emerge chiaramente dalla “perfetta<br />

consapevolezza del problema (rischi per l'incolumità dei lavoratori<br />

dovuti al transito imprevisto di treni), ripetutamente denunciato e<br />

comprensibile sul piano delle prevedibili implicazioni”.<br />

Recentemente, con una sentenza del 4 luglio 2011, il Tribunale di<br />

Cagliari ha determinato con ancora maggior precisione, l'ambito<br />

della responsabilità dell'ente per i delitti colposi di cui all'art. 25<br />

septies d. legisl. 231/01.<br />

Nella citata pronuncia il Giudice ribadisce che il criterio di<br />

imputazione dell'interesse e del vantaggio deve essere rapportato<br />

alla condotta, più che all'evento del reato.<br />

Ma non solo: i due requisiti possono anche non coesistere. Basta,<br />

infatti,. La sussistenza dell'interesse, inteso come elemento<br />

caratterizzante una condotta finalisticamente determinata. Si<br />

precisa, ulteriormente, che l'ambito delle condotte colpose<br />

rilevanti deve essere limitato, perchè l'interesse delle persona<br />

giuridica si deve sostanziare in una condotta consapevole e<br />

volontaria: con ciò escludendo, ad esempio, tutte le ipotesi di<br />

semplice imperizia.<br />

Ed ancora: la volontarietà della condotta non deve derivare da<br />

una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva<br />

considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve –<br />

oggettivamente – rivelare una tensione finalistica verso un<br />

obiettivo di risparmio di costi aziendali.

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