Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS
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isultati in termini di profitto”, emerge chiaramente dalla “perfetta<br />
consapevolezza del problema (rischi per l'incolumità dei lavoratori<br />
dovuti al transito imprevisto di treni), ripetutamente denunciato e<br />
comprensibile sul piano delle prevedibili implicazioni”.<br />
Recentemente, con una sentenza del 4 luglio 2011, il Tribunale di<br />
Cagliari ha determinato con ancora maggior precisione, l'ambito<br />
della responsabilità dell'ente per i delitti colposi di cui all'art. 25<br />
septies d. legisl. 231/01.<br />
Nella citata pronuncia il Giudice ribadisce che il criterio di<br />
imputazione dell'interesse e del vantaggio deve essere rapportato<br />
alla condotta, più che all'evento del reato.<br />
Ma non solo: i due requisiti possono anche non coesistere. Basta,<br />
infatti,. La sussistenza dell'interesse, inteso come elemento<br />
caratterizzante una condotta finalisticamente determinata. Si<br />
precisa, ulteriormente, che l'ambito delle condotte colpose<br />
rilevanti deve essere limitato, perchè l'interesse delle persona<br />
giuridica si deve sostanziare in una condotta consapevole e<br />
volontaria: con ciò escludendo, ad esempio, tutte le ipotesi di<br />
semplice imperizia.<br />
Ed ancora: la volontarietà della condotta non deve derivare da<br />
una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva<br />
considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve –<br />
oggettivamente – rivelare una tensione finalistica verso un<br />
obiettivo di risparmio di costi aziendali.