Intervento Avv. Luca Pastrolli - Gruppo ITAS
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anni, ad una evoluzione dell'elaborazione dottrinale e<br />
giurisprudenziale concernente l'imputazione alla società di un<br />
reato commesso con violazione delle norme sulla salute e sulla<br />
sicurezza nei luoghi di lavoro.<br />
Perché considerare questo nucleo di fattispecie così<br />
specificatamente?<br />
Per il semplice motivo che l'introduzione di reati colposi in un<br />
sistema legislativo improntato alla sanzione dei reati tipicamente<br />
dolosi (vedansi le fattispecie di corruzione e concussione, reati<br />
presupposto dell'originario impianto normativo) ha comportato<br />
numerosi problemi interpretativi e applicativi.<br />
Senza, peraltro, contare che le fattispecie di omicidio e lesioni<br />
gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla<br />
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro sono, in particolar<br />
modo nell'ambito del tessuto manifatturiero modenese,<br />
statisticamente alcune tra le fattispecie di reato maggiormente<br />
contestate.<br />
La questione giurisprudenziale è stata quella di capire in cosa<br />
individuare i requisiti del vantaggio e dell'interesse dell'ente.<br />
Il problema dell'introduzione di reati colposi tra i reati<br />
presupposto, risulta essere stato affrontato in giurisprudenza,<br />
solamente dal Tribunale di Trani (sez. dist. di Molfetta) nella<br />
sentenza dell'11.1.2010, in relazione al tragico caso “Truck Center<br />
s.a.s.”, nonché, recentemente, da una sentenza del Tribunale di<br />
Pinerolo (Trib. Pinerolo, 23.09.2010).<br />
Il Tribunale di Trani, in particolare, si era allora espresso<br />
considerando compatibile il criterio dell'interesse o vantaggio con<br />
il reato di omicidio colposo commesso con violazione della<br />
normativa antinfortunistica, ritenendo che la sussistenza<br />
dell'interesse o vantaggio dell'ente si debba accertare in relazione<br />
alla condotta colposa, e non all'evento verificatosi, argomentando