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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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- giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero<br />

- distributori automatici<br />

- lampade ad incandescenza e lampadari delle abitazioni<br />

Sono previste alcune deroghe, inserite all'allegato alla direttiva 2002/95/Ce “Restrizione dell'uso di determinate<br />

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Aee”, con riferimento a specifici materiali.<br />

In ordine alla raccolta è previsto che il ritiro dei rifiuti provenienti da professionisti sia a carico dei produttori delle<br />

apparecchiature, mentre il ritiro dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici sia invece a carico dei distributori, che<br />

devono ritirarli gratuitamente all'atto dell'acquisto, da parte del consumatore, di un nuovo ed analogo prodotto.<br />

I produttori hanno altresì l’obbligo di organizzare il recupero che deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni<br />

tecniche minime indicate negli allegati della direttiva.<br />

I costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti relativi ai prodotti immessi sul mercato dopo il<br />

13 agosto 2005 gravano interamente sui produttori; per i rifiuti prodotti prima del 13 agosto 2005, la direttiva<br />

distingue invece a seconda dell'utenza finale:<br />

1) gli oneri finanziari per la gestione dei rifiuti provenienti dalle utenze non professionali gravano interamente sui<br />

produttori<br />

2) gli oneri finanziari per la gestione dei rifiuti provenienti da professionisti, invece:<br />

- gravano sui produttori fornitori di nuovi apparecchi in sostituzione di quelli equivalenti giunti a fine vita di<br />

tipo<br />

- gravano sugli utenti finali nel caso in cui i prodotti a fine vita non vengano sostituiti con nuovi prodotti<br />

In base alla direttiva 2002/96/Ce, prima delle modifiche, entro l'agosto del 2004 gli Stati membri avrebbero<br />

dovuto adottare tutte le misure legislative necessarie per dare attuazione al nuovo meccanismo di raccolta,<br />

trattamento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. L'Italia si è adeguata con<br />

il D. Lgs. 151/2005.<br />

Direttiva n. 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e successive<br />

modifiche ed integrazioni.<br />

La direttiva ha ad oggetto i veicoli fuori uso, intendendosi per tali i veicoli che costituiscono un rifiuto ai sensi<br />

dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee e successive modifiche (art. 2).<br />

La direttiva ha lo scopo prioritario di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché di incentivare<br />

il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre<br />

il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori<br />

economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento<br />

dei veicoli fuori uso.<br />

La direttiva mira, altresì, alla riduzione e al controllo delle sostanze pericolose presenti nei veicoli, al fine di<br />

prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi,<br />

promuovendo anche la stipula di accordi con il settore economico interessato.<br />

La direttiva prevede inoltre che vengano istituiti sistemi per la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli<br />

fuori uso, nonché opportuni sistemi di raccolta al fine di garantire che i veicoli fuori uso siano smaltiti senza<br />

pericolo per l'ambiente.<br />

In particolare gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conseguire i seguenti obiettivi:<br />

- istituzione da parte degli operatori economici di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in<br />

cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione<br />

delle autovetture<br />

- garanzia di una adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale<br />

- obbligo della consegna dei veicoli fuori uso ad impianti di trattamento autorizzati<br />

Sono, inoltre, posti i seguenti obiettivi e le corrispondenti scadenze temporali:<br />

- entro il 1° gennaio 2006, la percentuale di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso deve essere pari ad<br />

almeno l’85% del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio<br />

deve essere almeno pari al 80% del peso medio per veicolo e anno<br />

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