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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (“Direttiva Discariche”).<br />

La Direttiva Discariche ha previsto una serie di disposizioni innovative in materia di discariche, le quali sono<br />

destinate a produrre effetti rilevanti sia sulle modalità di gestione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, sia<br />

sulle modalità di autorizzazione, realizzazione e gestione delle discariche.<br />

Ai sensi della Direttiva per discarica deve intendersi (i) un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli<br />

stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti<br />

(cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad<br />

opera di chi li ha prodotti), e (ii) un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito<br />

temporaneo di rifiuti, ma esclusi (a) gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il<br />

successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento; (b) i depositi di rifiuti in attesa di<br />

recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o (c) i depositi di rifiuti in attesa<br />

di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.<br />

L’obiettivo generale della direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le<br />

discariche, misure, procedure e orientamento volto a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative<br />

sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e<br />

dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle<br />

discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.<br />

La direttiva definisce le varie categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e rifiuti inerti) e stabilisce<br />

una procedura uniforme e criteri per l’ammissione di rifiuti in discarica allo scopo di evitare ogni pericolo. In<br />

particolare l’art. 6 prevede quanto segue:<br />

(i)<br />

i rifiuti devono essere trattati prima di essere conferiti in discarica, oppure possono esser collocati in<br />

discarica i rifiuti il cui trattamento non è tecnicamente possibile, come i rifiuti inerti<br />

(ii) i rifiuti pericolosi che rispondono ai parametri della direttiva (Allegato II) devono essere destinati ad una<br />

discarica per rifiuti pericolosi<br />

(iii) le discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere solo rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi conformi ai<br />

criteri di ammissione di cui all’Allegato II, nonchè i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, vetrificati,<br />

solidificati e, in generale, conformi ai criteri di cui all’Allegato II<br />

(iv) le discariche per inerti possono essere utilizzate solo per inerti<br />

Pertanto, per il futuro si dovranno distinguere le seguenti categorie di discariche: (i) discarica per rifiuti pericolosi;<br />

(ii) discarica per rifiuti non pericolosi, e (iii) discarica per rifiuti inerti.<br />

Va inoltre tenuto presente che la direttiva definisce il trattamento come i processi fisici, termici, chimici, o<br />

biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura<br />

pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero.<br />

Al fine di ridurre i rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, è fatto obbligo a ciascuno Stato membro di<br />

adottare una strategia specifica nei termini che seguono:<br />

- entro il 16 luglio 2006 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 75% del totale<br />

dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995<br />

- non oltre il 16 luglio 2009 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 50% del<br />

totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995<br />

- non oltre il 16 luglio 2016 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 35% del<br />

totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995<br />

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio<br />

(“Direttiva Imballaggi”) e successive modifiche ed integrazioni.<br />

La Direttiva Imballaggi si pone l’obiettivo generale di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e dei loro<br />

rifiuti, fissando obiettivi quantitativi per le operazioni di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.<br />

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio,<br />

utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro<br />

livello, qualunque siano i materiali che li compongono.<br />

Gli obiettivi della Direttiva Imballaggi sono i seguenti: (i) armonizzare le misure nazionali in materia di gestione<br />

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