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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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corretta gestione e smaltimento delle sostanze residue, prevedendo:<br />

- i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti<br />

- i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti<br />

- i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le<br />

condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata<br />

protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti<br />

- i criteri temporali di adeguamento degli impianti già esistenti alle disposizioni del decreto<br />

Sono previste procedure per garantire la trasparenza delle informazioni sugli impianti e sui processi autorizzativi,<br />

con la possibilità per il cittadino di accedere a tutte le informazioni.<br />

Vengono, infine, fissati limiti rigorosi per le emissioni in atmosfera e vengono introdotti valori limite di emissione<br />

per gli scarichi delle acque reflue che derivano dalla depurazione dei gas di scarico degli impianti di<br />

incenerimento e coincenerimento, che limiteranno il passaggio delle sostanze inquinanti dall'atmosfera ai corpi<br />

idrici.<br />

Decreto Legislativo n° 95 del 27/01/1992 e succ. modifiche ed integrazioni (attuazione delle direttive 75/439/CEE e<br />

87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).<br />

Il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 disciplina la eliminazione degli oli usati in attuazione di due direttive<br />

comunitarie di settore (75/439/CEE e 87/101/CEE entrambe relative alla eliminazione degli oli usati).<br />

La gestione dell'olio minerale usato deve rispondere ad alcuni precisi obblighi e divieti relativi alla eliminazione<br />

degli oli usati, dettati per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.<br />

In particolare, gli oli usati debbono essere eliminati:<br />

a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti<br />

b) nel caso in cui la rigenerazione non sia tecnicamente, economicamente od organizzativamente possibile,<br />

tramite combustione<br />

c) ove la natura dell'olio usato raccolto non consenta la percorribilità delle strade di cui ai punti precedenti,<br />

l'eliminazione deve avvenire tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente<br />

Per quanto concerne i divieti:<br />

a) i consumatori non possono procedere alla diretta eliminazione degli oli usati<br />

b) è vietato qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle<br />

acque marine territoriali e nelle canalizzazioni<br />

c) è vietato qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, nonché qualsiasi<br />

scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati<br />

d) è vietato qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello<br />

fissato dalle disposizioni vigenti<br />

Sono previsti, inoltre, obblighi specifici per i "detentori". In particolare, il detentore per stoccaggi superiori a 300<br />

litri annui deve:<br />

- stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti<br />

ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze<br />

- non miscelare gli oli usati con altri rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse né con rifiuti non<br />

pericolosi; la miscelazione è consentita solo tra oli appartenenti alla stessa categoria<br />

- cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati direttamente oppure ad<br />

imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi<br />

all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati<br />

- rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli<br />

usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati<br />

A prescindere dal quantitativo di 300 litri annui è previsto che i detentori di oli usati possono provvedere alla loro<br />

eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio<br />

degli Oli Usati.<br />

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