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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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- organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in<br />

modo omogeneo l'intero territorio nazionale<br />

- assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e<br />

accumulatori, nonché la loro trasmissione all'Ispra entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di<br />

rilevamento<br />

- garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri<br />

operatori economici<br />

Sono, infine, previsti obiettivi di raccolta: (i) entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su<br />

base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo<br />

immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere; (ii) entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del<br />

quantitativo immesso sul mercato.<br />

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico delle Norme in materia ambientale (Titolo II – Gestione degli<br />

imballaggi).<br />

Il titolo II della parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 1 , disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di<br />

imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela<br />

dell'ambiente e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in<br />

conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata<br />

e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.<br />

Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di<br />

imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi,<br />

servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono.<br />

L’articolo 219 definisce i principi generali a cui deve improntarsi l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti<br />

di imballaggio:<br />

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella<br />

fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio<br />

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di<br />

rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei<br />

materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati<br />

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di<br />

recupero<br />

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi<br />

previa consultazione degli operatori economici interessati<br />

Questi i principi specifici ai quali l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, secondo il decreto, deve ispirarsi:<br />

- individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico<br />

- promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati<br />

- informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori<br />

- incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta<br />

differenziata da parte del consumatore<br />

La Pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al<br />

consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di<br />

rifiuti di imballaggio. In particolare:<br />

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto<br />

conto del contesto geografico<br />

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia,<br />

l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti<br />

L’articolo 220, rinviando all’all. E alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, definisce gli obiettivi di recupero e di<br />

1 Tale titolo non ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea sui rifiuti D.Lgs.<br />

205/2010.<br />

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