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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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prodotti e gestiti con le modalità previste dalla L. 70/94 (MUD), introducendo e dando operatività al sistema di<br />

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, di cui<br />

all’art. 188-bis, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06. I soggetti chiamati ad aderire al SISTRI, su base obbligatoria e su<br />

base volontaria, sono elencati all’art. 188-ter del medesimo D.Lgs. 152/06.<br />

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.<br />

Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE, ha introdotto<br />

nell’ordinamento interno le nuove regole per l'attività di smaltimento in discarica dei rifiuti.<br />

Il D. Lgs. 152/2006, all’art. 182, comma 7, ha previsto espressamente che le “attività di smaltimento in discarica<br />

dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.<br />

Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 prevede la suddivisione delle discariche in tre tipologie: discariche per rifiuti<br />

inerti; discariche per non pericolosi, discariche per pericolosi. In secondo luogo, per ben 14 tipologie di rifiuto, di<br />

cui all’art. 6, esclude l’accesso in discarica; per le altre tipologie di rifiuto prevede che i rifiuti potranno essere<br />

collocati in discarica solo dopo trattamento (in particolare riciclaggio, trattamento aerobico e anaerobico,<br />

recupero di materiali o energia).<br />

Oltre alle definizioni ed agli obiettivi di riduzione di rifiuti conferiti in discarica, il Decreto Legislativo disciplina:<br />

le fasi di autorizzazione, costruzione, esercizio, gestione post-operativa, controllo degli impianti ed i piani di<br />

chiusura e ripristino ambientale del sito.<br />

Per quanto riguarda i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica la normativa di riferimento è stata recentemente<br />

aggiornata con il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 che definisce criteri di ammissibilità dei rifiuti in<br />

discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3<br />

agosto 2005.<br />

La procedura da seguire per determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica prevede una caratterizzazione di<br />

base del rifiuto di competenza del produttore dei rifiuti, una verifica di conformità, di competenza del gestore, ed<br />

una verifica in loco ed i relativi metodi di campionamento ed analisi.<br />

Vengono inoltre fissati i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica (per rifiuti inerti, non<br />

pericolosi e pericolosi) e per i depositi sotterranei, nonchè stabilite le possibile deroghe a detta disciplina.<br />

Il Decreto legislativo persegue gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica.<br />

E’, inoltre, previsto che si debba elaborare ed approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto,<br />

un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del<br />

piano regionale dei rifiuti.<br />

Il D. Lgs. 36/2003 è in vigore dal 27 marzo 2003, ad eccezione delle disposizioni che riguardano il regime delle<br />

autorizzazioni e dei criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica.<br />

Sotto questo particolare profilo, il D.L. 208/2008 (cd. "Decreto Milleproroghe") ha stabilito che i rifiuti con "Pci"<br />

superiore ai 13mila kJ/kg previsti dall'articolo 6 del medesimo D. Lgs. 36/2003 non sono più ammessi in<br />

discarica a partire dal 31 dicembre 2009. Per effetto del comma 2 ter, dell’art.15, del Decreto Legge 135/09, tale<br />

termine è stato posposto al 31 dicembre 2010. La legge di conversione del D.L. 208/2008 in parola ha altresì<br />

disposto il rinvio al 30 giugno 2009 (estensibile al 31 dicembre 2009 su richiesta della Regione interessata) del<br />

divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti previsti dall'articolo 17, D. Lgs. 36/2003.<br />

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla<br />

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.<br />

Il D. Lgs. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni ha introdotto un sistema di gestione dei rifiuti costituiti<br />

da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero<br />

specifici per tali tipologie di rifiuti.<br />

Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso decreto posti a carico dei produttori e distributori delle<br />

apparecchiature. Sui produttori grava inoltre l'obbligo, finalizzato alla riduzione della produzione di rifiuti ad alta<br />

pericolosità, di non utilizzare determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti.<br />

Le finalità principali del decreto sono le seguenti:<br />

a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<br />

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