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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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2.2 L’oggetto della programmazione e competenze di pianificazione<br />

2.2.1 Le competenze della pianificazione<br />

Il D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, prevede specifiche attribuzioni di competenze in<br />

capo a Stato, Regioni, Province e Comuni.<br />

Per quanto concerne la pianificazione regionale, ai sensi dell’art. 195 del T.U. Ambiente, spettano allo Stato:<br />

- l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e<br />

l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti<br />

- l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di<br />

smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese<br />

- la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di<br />

comunicazione e di conoscenza ambientale<br />

- la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della<br />

elaborazione dei piani regionali<br />

- l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli<br />

impianti di smaltimento dei rifiuti<br />

- l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l’emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e<br />

l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani<br />

- l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche<br />

possono essere smaltiti direttamente in discarica<br />

Ai sensi dell’art. 196 del T.U. Ambiente, sono di competenza delle Regioni:<br />

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei<br />

piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199<br />

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti<br />

urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e<br />

degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti<br />

- l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria<br />

competenza<br />

- la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei<br />

rifiuti urbani e assimilati<br />

- la promozione della gestione integrata dei rifiuti<br />

- la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione<br />

degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato<br />

- la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la<br />

determinazione, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dallo Stato, di disposizioni speciali per rifiuti di<br />

tipo particolare<br />

Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del<br />

recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e<br />

finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:<br />

- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20,<br />

comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui al Piano<br />

regionale, nonché sentite le Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli<br />

impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e<br />

di smaltimento dei rifiuti.<br />

I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei<br />

rifiuti urbani ed assimilati.<br />

Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti<br />

dallo Stato, per la redazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per<br />

l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e<br />

di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.<br />

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