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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO - CAL

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igenerazione. Qualora, a causa di vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, non si proceda alla<br />

rigenerazione degli oli usati, è previsto che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi<br />

trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista<br />

ambientale, conformemente alle disposizioni della direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di<br />

vista tecnico, economico e organizzativo. Qualora, infine, non si proceda né alla rigenerazione né alla<br />

combustione degli oli usati, è previsto che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per garantire la<br />

distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati.<br />

In base alla direttiva devono essere vietati: (i) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle<br />

acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; (ii) qualsiasi deposito e/o scarico di oli<br />

usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal<br />

trattamento degli oli usati; e (iii) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria<br />

superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.<br />

E’, inoltre, previsto che, qualora gli obiettivi di cui sopra non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati<br />

membri adottino tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei<br />

prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti dello Stato<br />

membro.<br />

Infine, l’art. 10 prevede un regime diretto ad impedire il mescolamento degli oli usati con policlorodifenili (Pcb) e<br />

policlorotrifenili (Pct) e/o con rifiuti tossici o pericolosi.<br />

La direttiva 75/439/CEE è stata poi abrogata a seguito della emanazione della nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti<br />

(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/CE, v. infra al par. I.I.3).<br />

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa alle pile e agli accumulatori,<br />

nonché ai rifiuti di pile ed accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE e successive modifiche<br />

La direttiva mira ad impedire che sul mercato vengano immessi pile ed accumulatori contenenti sostanze<br />

pericolose e a fare in modo che i rifiuti di pile ed accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l’ambiente.<br />

Il campo di applicazione della direttiva riguarda tutti i tipi di pile ed accumulatori indipendentemente dalla forma,<br />

peso, volume, composizione del materiale di cui sono formati ed all’uso a cui sono destinati.<br />

In particolare la direttiva stabilisce: (i) il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti<br />

sostanze pericolose; e (ii) le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei<br />

rifiuti di pile ed accumulatori, destinate ad integrare la normativa comunitaria in materia di rifiuti, promuovendo<br />

un elevato livello di raccolta differenziata e di riciclaggio di tali rifiuti.<br />

E’, inoltre, vietata l’immissione sul mercato di pile contenenti più di 0,0005% di Hg (Mercurio) e di 0,002% di Cd<br />

(Cadmio) in peso.<br />

E’ previsto che gli Stati membri debbano adottare misure dirette a ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di<br />

pile ed accumulatori come rifiuti urbani misti. A tal fine devono essere predisposti adeguati sistemi di raccolta,<br />

che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti in punti facilmente accessibili, tenuto conto del livello di<br />

densità della popolazione, o direttamente presso i distributori, i quali sono tenuti a recuperare i rifiuti<br />

gratuitamente. In ogni caso, i sistemi di raccolta non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali che<br />

decidano di disfarsi del rifiuto.<br />

La direttiva fissa, inoltre, tassi di raccolta che devono essere raggiunti dagli Stati membri a scadenze prefissate: (i)<br />

25% entro il 26 settembre 2012; (ii) 45% entro il 26 settembre 2016.<br />

Entro il 26 settembre 2009, i produttori di pile ed accumulatori dovranno introdurre sistemi per il trattamento e il<br />

riciclaggio dei rifiuti basati sulle migliori tecniche disponibili e tutti i rifiuti dovranno essere sottoposti a<br />

trattamento e riciclaggio in base a sistemi conformi alla normativa comunitaria. E’ previsto che il processo di<br />

riciclaggio soddisfi gli obiettivi stabiliti dalla direttiva entro il 26 marzo 2010.<br />

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili (Pcb) e dei<br />

policlorotrifenili (Pct) (“Direttiva Pcb/Pct”) e successive modifiche<br />

I Pcb/Pct sono sostanze chimiche che, a causa della loro tossicità e capacità di bioaccumulo, costituiscono una<br />

seria minaccia per le matrici ambientali e la salute umana.<br />

Avuto riguardo alla particolare pericolosità dei Pcb/Pct, la direttiva mira a garantire lo smaltimento controllato<br />

dei Pcb/Pct, la decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi che contengano tali sostanze e, più in generale,<br />

lo smaltimento dei Pcb/Pct usati, in modo da assicurarne l’eliminazione completa.<br />

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