rivista trimestrale di diritto dell 'economia - Fondazione Capriglione ...
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Eleonora Venturi 308<br />
po bancario. Il principale, possibile rischio è che lo scarso attivismo<br />
dei soci e la forte rappresentanza <strong>di</strong> alcuni gruppi <strong>di</strong> essi<br />
renda inefficace una norma pensata nel presupposto <strong>di</strong> un effettivo<br />
coinvolgimento <strong>di</strong> tutta la compagine sociale.<br />
Oltre a quanto appena rappresentato per la totalità <strong>dell</strong>e<br />
banche le Disposizioni prevedono uno speciale regime per le<br />
“realtà aziendali più complesse”, le quali – all’interno<br />
<strong>dell</strong>’organo che stabilisce i compensi dei singoli consiglieri <strong>di</strong><br />
amministrazione e <strong>di</strong> gestione – devono costituire un comitato per<br />
le remunerazioni; questo deve essere “composto in maggioranza<br />
da soggetti in<strong>di</strong>pendenti” ed è investito <strong>di</strong> “compiti consultivi e <strong>di</strong><br />
proposta in materia <strong>di</strong> compensi degli esponenti aziendali nonché<br />
<strong>di</strong> compiti consultivi in materia <strong>di</strong> determinazione dei criteri per<br />
la remunerazione del management <strong>dell</strong>a banca”. Infine, le <strong>di</strong>sposizioni<br />
<strong>di</strong> vigilanza in materia <strong>di</strong> organizzazione e governo societario<br />
<strong>dell</strong>e banche stabiliscono il regime retributivo per i soggetti<br />
coinvolti nel controllo <strong>dell</strong>’impresa e per i consiglieri non esecutivi<br />
21 .<br />
In vista <strong>dell</strong>a scadenza per il recepimento <strong>dell</strong>’insieme <strong>di</strong><br />
regole delineate dall’autorità <strong>di</strong> vigilanza, che era fissato a giugno<br />
del 2009, la Banca d’Italia è nuovamente intervenuta per<br />
21 Gli organi <strong>di</strong> controllo non possono essere retribuiti con strumenti finanziari e bonus<br />
collegati ai risultati economici <strong>dell</strong>’impresa, in ragione dei potenziali conflitti <strong>di</strong> interesse<br />
che per tal via potrebbero insorgere; stesse cautele devono essere adottate con riferimento<br />
ai consiglieri non esecutivi, per i quali “andranno <strong>di</strong> norma evitati meccanismi <strong>di</strong> incentivazione”,<br />
vale a <strong>di</strong>re compensi variabili in funzione <strong>dell</strong>e performance <strong>dell</strong>a banca. Inoltre,<br />
è stabilito che i compensi dei responsabili <strong>dell</strong>e funzioni <strong>di</strong> controllo interno (così<br />
come del <strong>di</strong>rigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) devono essere<br />
adeguati “alle significative responsabilità e all’impegno connessi al ruolo”, coerenti<br />
con i compiti svolti e – anche in questo caso – slegati dai risultati economici “salvo valide<br />
e comprovate ragioni”.