20.01.2015 Views

Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4.2.1. Non è stata adottata legge elettorale <strong>regionale</strong> si applica la legge 108/1968. 60 + 3 per premio governabilità<br />

4.2.2. L’art. 13 del reg. CR prevede che:<br />

- costituiscono gruppo i Consiglieri, qualunque sia il numero, eletti nella stessa lista purchè presentata in non meno della metà delle province fra cui quella del<br />

capoluogo.<br />

- costituiscono gruppo i consiglieri, qualunque ne sia il numero, purchè trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento.<br />

- i gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno 2 consiglieri salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza<br />

in gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (comma 2bis vigente fino a fine VIII legislatura)<br />

-è prevista la costituzione del gruppo misto.<br />

se vengono a cadere i requisiti di cui sopra il gruppo non può rimanere in vita.<br />

N.B. A partire dalla IX legislatura il comma 2 bis entrerà in vigore nel seguente testo:<br />

I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:<br />

a) da almeno 3 consiglieri<br />

b) da almeno 2 consiglieri purchè trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale<br />

c) da almeno 2 consiglieri nel caso di aggregazione tra gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1.<br />

Note:<br />

87

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!