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Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

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Al fine di completare il quadro delineato è infine utile richiamare anche la D.G.R. 5<br />

ottobre 2009, n. 12-12279 con la quale si è previsto un intervento straordinario sulle liste di<br />

attesa. Infatti, già con la D.G.R. 3 luglio 2006 n. 56-3322 relativa all’ Intesa, ai sensi<br />

dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le<br />

Province Autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di contenimento dei tempi di<br />

attesa per il triennio 2006-2008, la Regione Piemonte aveva:<br />

- approvato i principi ed i criteri per l’erogazione delle prestazioni e per la gestione<br />

delle liste d’attesa;<br />

- individuato le prestazioni oggetto di monitoraggio da parte dell’Amministrazione<br />

Regionale ed i relativi standard di riferimento ;<br />

- stabilito che le Aziende Sanitarie Regionali adottassero<br />

entro 90 giorni il programma attuativo aziendale<br />

secondo i criteri definiti dal provvedimento <strong>regionale</strong> stesso.<br />

Anche tra i vari obiettivi assegnati ai Direttori generali delle ASR è presente una parte<br />

specifica sull’individuazione ed utilizzo delle classi di priorità cliniche da parte dei medici<br />

prescrittori per l’accesso ad alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali che presentano<br />

rischi di inappropriatezza prescrittiva e che, quindi, possono incidere <strong>sulla</strong> gestione delle<br />

agende di prenotazione delle prestazioni.<br />

Pertanto, con la D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 12-12279, si è provveduto a sviluppare, a<br />

livello <strong>regionale</strong>, un’azione straordinaria affinché le ASR intervengano ulteriormente <strong>sulla</strong><br />

propria organizzazione aziendale , accompagnandola con un intervento economico<br />

straordinario.<br />

L’azione straordinaria riguarda alcune prestazioni che presentano particolari criticità rilevate<br />

utilizzando criteri specifici quali:<br />

- i tempi di attesa oltre standard <strong>regionale</strong>;<br />

- le prestazioni di largo consumo;<br />

- le prestazioni per le quali sono stati definiti a livello <strong>regionale</strong> i criteri di priorità clinica<br />

per l’accesso.<br />

Per le prime visite si individua in 20 giorni il nuovo standard e per le prestazioni<br />

diagnostiche in 40 giorni, in luogo dei precedenti standard di cui alla D.G.R. 37-518 del<br />

27.01.2007 (30 gg. per le visite e 60 gg. per le prestazioni diagnostiche), secondo l’obiettivo<br />

di portare globalmente la capacità delle singole ASR ad assicurare le prestazioni identificate<br />

entro standard di riferimento più virtuosi, che rappresentino una risposta più efficiente ed<br />

efficace per il paziente, attraverso una progetto aziendale che porti a raggiungere la migliore<br />

organizzazione a regime.

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