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Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

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<strong>OTTAVO</strong> <strong>RAPPORTO</strong><br />

All’interno del ricorso 45/2010 la regione Piemonte deduce l’illegittimità costituzionale<br />

degli art. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del<br />

procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione) per violazione dell’art. 122, comma<br />

1, Cost., dell’art. 5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, degli art. 70, 72, 76, 77,<br />

Cost., nonché degli art. 5, 114. 117, Cost. e dei principi di ragione (art. 3, Cost.) e di<br />

leale collaborazione Stato-regioni (art. 120, Cost.).<br />

Con tale provvedimento il governo ha fornito una propria interpretazione autentica<br />

di diverse disposizioni della disciplina statale (art. 9 e 10 dellla legge 108/68) in materia di<br />

termini di presentazioni delle liste per le elezioni regionali (art. 1, comma 1, d.l. n. 29 del<br />

2010), di autenticazione delle firme a sostegno della presentazione delle liste sulle firme a<br />

sostegno delle liste (art. 1, comma 2, d.l. n. 29 del 2010), di rimedi alle decisioni degli uffici<br />

elettorali (art. 1, comma 3, d.l. n. 29 del 2010), stabilendo altresì una remissione in termini<br />

per i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione,<br />

che abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale.<br />

La mancata conversione in legge del d.l. 29/10 preclude alla Consulta l’esame nel<br />

merito delle censure formulate dalla regione ricorrente in tema di interpretazione autentica<br />

in base alle quali:<br />

- dopo la legge costituzionale n.1 del 1999 - lo Stato deve stabilire con legge ordinaria<br />

i principi fondamentali cui le Regioni debbono attenersi con le proprie leggi elettorali, sicché<br />

lo Stato non può più introdurre in qualsiasi forma disposizioni di dettaglio, anche in via<br />

interpretativa delle preesistenti legge n. 108 del 1968 e legge n. 43 del 1995, poiché ciò<br />

si risolverebbe in un esercizio attuale della cessata potestà legislativa di dettaglio in materia<br />

d’elezioni regionali che non gli appartiene più per scelta costituzionale (art 122, Cost.).<br />

- una legge di interpretazione è una legge espressione della potestà legislativa - e<br />

non già di una ‘’soggettiva’’ volontà ‘’chiarificatrice’’ del suo autore - e pertanto essa, al pari<br />

di qualsiasi legge può provenire soltanto» da chi è «attualmente investito di tale potestà,<br />

senza che in alcun modo rilevi la qualità di ‘’autore’’ della legge interpretata» (sent. Corte<br />

cost. 232/06 e sent. Corte cost. 232/06).<br />

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