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Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

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OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE<br />

I profili di illegittimità costituzionale afferenti il diritto penale hanno per oggetto il comma<br />

3 dell’art. 1 della l.r. 9/09 che esclude la cessione del “software c.d. libero” 15 dall’applicazione<br />

delle disposizioni di cui all’articolo 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del<br />

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall’articolo 13 della<br />

legge 18 agosto 2000, n. 248.<br />

Il software c.d “libero”, osserva il governo, costituisce anch’esso un’opera dell’ingegno<br />

ed è, pertanto, oggetto di diritti d’autore esattamente come qualsivoglia altro programma<br />

per elaboratore. La previsione quindi di deroga alle fattispecie di reato per il contrasto al<br />

fenomeno della contraffazione di software, disciplinate dalle norme statali succitate, travalica<br />

la potestà legislativa <strong>regionale</strong>.<br />

La violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia civile per<br />

violazione della disciplina in materia di diritto d’autore viene dedotta invece in relazione all’art.<br />

3 della l.r. 9/09 che prevede la possibilità per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare<br />

un software originale compatibile con un altro software, anche proprietario.<br />

In questo caso infatti la disposizione <strong>regionale</strong> interverrebbe <strong>sulla</strong> materia del diritto<br />

d’autore, derogando la disciplina già dettata per tutti i programmi per elaboratori dagli artt.<br />

64-bis e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, in<br />

attuazione, peraltro, della disciplina europea in materia (Direttiva CE 91/250).<br />

Analoga violazione della disciplina civilistica in materia di diritto d’autore sarebbe<br />

imputabile al primo comma dell’art. 6 che prevede che la Regione utilizza, nella propria<br />

attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente” e che<br />

“la disponibilità del codice sorgente consente alla regione di modificare i programmi per<br />

elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze” in quanto consente ad una<br />

Amministrazione che ha la materiale detenzione del codice sorgente di intervenire sul codice<br />

sorgente medesimo, modificandolo secondo le proprie esigenze.<br />

Una lesione del principio di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e)<br />

Cost.) viene invece dedotta in relazione all’articolo 16 6, commi 1 e 2, e all’articolo 4, comma<br />

1, che prevede l’utilizzo da parte della Regione di programmi per elaboratore a sorgente<br />

aperto per la diffusione di documenti soggetti all’obbligo di pubblicità e il comma 1 dell’articolo<br />

5, che prevede l’utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto per il trattamento dei<br />

dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio<br />

per la pubblica sicurezza, in quanto risulta escluso che possa ricondursi nell’ambito delle<br />

materie afferenti alla potestà esclusiva o concorrente delle Regioni il potere di normare in<br />

modo autonomo, imponendo alle amministrazioni locali l’acquisto di software esclusivamente<br />

a codice sorgente aperto.<br />

15 Un programma open source è un software che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti,<br />

autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che<br />

le parti possono pattuire nell’ambito dell’autonomia negoziale.<br />

16 I commi 1 e 2 della l.r.9/09 recitano:<br />

“1.La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.<br />

La disponibilità del codice sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da<br />

poterli adattare alle proprie esigenze.<br />

2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti di cui all’articolo 11,<br />

la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria<br />

del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.”.<br />

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