Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...
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OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGISLAZIONE<br />
I profili di illegittimità costituzionale afferenti il diritto penale hanno per oggetto il comma<br />
3 dell’art. 1 della l.r. 9/09 che esclude la cessione del “software c.d. libero” 15 dall’applicazione<br />
delle disposizioni di cui all’articolo 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del<br />
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall’articolo 13 della<br />
legge 18 agosto 2000, n. 248.<br />
Il software c.d “libero”, osserva il governo, costituisce anch’esso un’opera dell’ingegno<br />
ed è, pertanto, oggetto di diritti d’autore esattamente come qualsivoglia altro programma<br />
per elaboratore. La previsione quindi di deroga alle fattispecie di reato per il contrasto al<br />
fenomeno della contraffazione di software, disciplinate dalle norme statali succitate, travalica<br />
la potestà legislativa <strong>regionale</strong>.<br />
La violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia civile per<br />
violazione della disciplina in materia di diritto d’autore viene dedotta invece in relazione all’art.<br />
3 della l.r. 9/09 che prevede la possibilità per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare<br />
un software originale compatibile con un altro software, anche proprietario.<br />
In questo caso infatti la disposizione <strong>regionale</strong> interverrebbe <strong>sulla</strong> materia del diritto<br />
d’autore, derogando la disciplina già dettata per tutti i programmi per elaboratori dagli artt.<br />
64-bis e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, in<br />
attuazione, peraltro, della disciplina europea in materia (Direttiva CE 91/250).<br />
Analoga violazione della disciplina civilistica in materia di diritto d’autore sarebbe<br />
imputabile al primo comma dell’art. 6 che prevede che la Regione utilizza, nella propria<br />
attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente” e che<br />
“la disponibilità del codice sorgente consente alla regione di modificare i programmi per<br />
elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze” in quanto consente ad una<br />
Amministrazione che ha la materiale detenzione del codice sorgente di intervenire sul codice<br />
sorgente medesimo, modificandolo secondo le proprie esigenze.<br />
Una lesione del principio di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e)<br />
Cost.) viene invece dedotta in relazione all’articolo 16 6, commi 1 e 2, e all’articolo 4, comma<br />
1, che prevede l’utilizzo da parte della Regione di programmi per elaboratore a sorgente<br />
aperto per la diffusione di documenti soggetti all’obbligo di pubblicità e il comma 1 dell’articolo<br />
5, che prevede l’utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto per il trattamento dei<br />
dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio<br />
per la pubblica sicurezza, in quanto risulta escluso che possa ricondursi nell’ambito delle<br />
materie afferenti alla potestà esclusiva o concorrente delle Regioni il potere di normare in<br />
modo autonomo, imponendo alle amministrazioni locali l’acquisto di software esclusivamente<br />
a codice sorgente aperto.<br />
15 Un programma open source è un software che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti,<br />
autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con le limitazioni che<br />
le parti possono pattuire nell’ambito dell’autonomia negoziale.<br />
16 I commi 1 e 2 della l.r.9/09 recitano:<br />
“1.La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.<br />
La disponibilità del codice sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da<br />
poterli adattare alle proprie esigenze.<br />
2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti di cui all’articolo 11,<br />
la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria<br />
del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.”.<br />
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