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Osservatorio regionale sulla legislazione OTTAVO RAPPORTO ...

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<strong>OTTAVO</strong> <strong>RAPPORTO</strong><br />

5. Oggetto e fondatezza delle questioni poste dal governo nei ricorsi di legittimità<br />

costituzionale presentati nei confronti di leggi della Regione Piemonte<br />

(anno 2009-inizio 2010)<br />

All’interno di questa sezione viene offerta una breve analisi del contenzioso costituzionale<br />

<strong>sulla</strong> produzione legislativa della nostra regione durante il 2009 e nei primi mesi del 2010,<br />

sino al termine dell’VIII legislatura.<br />

L’esame dei 4 ricorsi presentati dal governo nel 2009 nei confronti di leggi regionali della<br />

Regione Piemonte non consente, per l’esiguità del loro numero e la diversità dei loro oggetti,<br />

l’individuazione di eventuali linee di tendenza all’interno delle questioni dedotte dal governo<br />

nelle sue impugnazioni.<br />

Su tutti i ricorsi, peraltro, è già intervenuta la relativa sentenza della Consulta e ognuna di<br />

queste pronunce ha finito per l’accogliere almeno una delle questioni di legittimità costituzionale<br />

presentate dal governo.<br />

Pur ribadendo l’impossibilità di pervenire a valutazioni definitive <strong>sulla</strong> base di un numero<br />

così ristretto di pronunce, potremmo registrare l’esistenza di una tendenza della Consulta a<br />

riconoscere la fondatezza delle questioni sollevate dal governo all’interno dei suoi ricorsi.<br />

Si segnala altresì che in uno dei quattro ricorsi presentati il governo non deduce questioni<br />

di legittimità costituzionale che afferiscono al riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni<br />

di cui all’art. 117 Cost., occupandosi invece della violazione dell’art. 6 Cost. che riserva allo<br />

Stato la tutela con apposite norme delle minoranze linguistiche.<br />

Le questioni principali sollevate dal governo nei propri ricorsi riguardano rispettivamente:<br />

- la competenza esclusiva del legislatore statale in materia penale nell’impugnazione della l.r.<br />

9/09 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software<br />

libero e <strong>sulla</strong> portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);<br />

- la violazione dell’art. 6 Cost. nella impugnazione della l.r. 11/09 (Tutela, valorizzazione e<br />

promozione del patrimonio linguistico del Piemonte);<br />

- la natura esclusiva della potestà legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente (art.<br />

117, comma 2 lett. s) Cost.) e la gerarchia esistente nel nostro ordinamento tra i diversi livelli<br />

di pianificazione territoriale nella impugnazione della l.r. 19/09 (Testo unico <strong>sulla</strong> tutela delle<br />

aree naturali e della biodiversità);<br />

- la natura tributaria del canone di abbonamento radiotelevisivo nell’impugnazione della l.r.<br />

25/09 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio,<br />

televisione, cinema e informatica).<br />

5.1<br />

Nella impugnativa delle diverse disposizioni della l.r. 9/09 (Norme in materia di pluralismo<br />

informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e <strong>sulla</strong> portabilità dei documenti<br />

informatici nella pubblica amministrazione) il governo deduce la violazione della competenza<br />

esclusiva dello Stato in materia penale, civile e di tutela della concorrenza.<br />

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