Relazione Programmatica - Unione dei Comuni del Pratomagno
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Comune di Empoli<br />
<strong>Relazione</strong> <strong>Programmatica</strong><br />
Secondo Regolamento Urbanistico<br />
quadro conoscitivo così compiuti saranno, in particolare trasmessi, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 32<br />
<strong>del</strong>le Norme Tecniche <strong>del</strong> PAI, all'Autorità di Bacino, la cui approvazione costituirà<br />
presupposto necessario per l'adozione <strong>del</strong>lo strumento urbanistico.<br />
3.6 Revisione <strong>del</strong>la disciplina degli usi e <strong>del</strong>le funzioni<br />
La pianificazione urbanistica ed il governo <strong>del</strong> territorio pongono come loro obiettivo<br />
prioritario la definizione di una struttura coerente di localizzazioni e funzioni che sia in<br />
grado di rispondere alle esigenze di carattere economico, sociale e di sostenibilità<br />
ambientale.<br />
Il primo Regolamento Urbanistico (redatto secondo i disposti <strong>del</strong>la Legge Regionale<br />
Toscana 16 gennaio 1995, n. 5) ha reso operativi gli indirizzi strategicamente <strong>del</strong>ineati<br />
dal Piano strutturale, cercando di superare il concetto di una strumentazione urbanistica<br />
fondata sostanzialmente sulla suddivisione <strong>del</strong> territorio in zone omogenee per<br />
destinazione.<br />
In estrema sintesi il Regolamento Urbanistico distingue gli ambiti storicamente consolidati<br />
da quelli di nuova istituzione, suddivide il territorio in base ad una destinazione<br />
urbanistica di zona e per essa ne specifica poi le funzioni associabili ed insediabili;<br />
prevede infine la localizzazione <strong>del</strong>le nuove infrastrutture, <strong>del</strong>le dotazioni di servizi<br />
pubblici e <strong>del</strong>le aree di conservazione e tutela.<br />
Il tentativo di distinguere la destinazione urbanistica di una zona <strong>del</strong>le funzioni ad essa<br />
associabili, trovò una sua prima enunciazione nel primo Regolamento Urbanistico che<br />
elencava per ciascuna zona le destinazioni/funzioni in essa insediabili, considerando<br />
inoltre le interazioni <strong>del</strong>le stesse con le zone contermini in termini di effetti, bilanci, e<br />
dotazioni.<br />
Tutto ciò deve comunque essere inquadrabile nella suddivisione in zone territoriali<br />
omogenee di cui al Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444.<br />
La suddivisione in zone <strong>del</strong> territorio pianificato costituisce, per precisa previsione di<br />
legge, l'elemento fon dativo di ogni strumentazione urbanistica, dalla quale non si può<br />
sotto alcun profilo derogare.<br />
Il D.M. prevede in maniera perentoria, che le zone urbanistiche, definite in sede di atto di<br />
governo <strong>del</strong> territorio, debbano ricondursi alle sei zone (A, B, C, D, E ed F) ivi definite.<br />
Il settore terziario, come ormai restituito da tutta la prassi urbanistica, rappresenta un<br />
insieme di funzioni che si pongono in senso trasversale rispetto alle zone a destinazione<br />
urbanistica definita; esso comprende attività che vanno da quelle direzionali e<br />
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