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Percezione del rischio<br />

La serietà e la completezza delle azioni preventive e correttive<br />

messe in atto per affrontare il food tampering sono proporzionali<br />

all’attenzione che aziende private e autorità pubbliche rivolgono<br />

al problema. Entrambe concordano sul fatto che le procedure<br />

mirate a promuovere e facilitare la coordinazione e lo scambio<br />

d’informazioni tra i diversi operatori siano essenziali.<br />

L’analisi dei rischi, concordata con le aziende che già hanno avuto<br />

esperienza di contaminazioni volontarie, classifica le tipologie<br />

di individui pericolosi, in ordine di probabilità:<br />

• mitomani interessati all’attenzione della stampa;<br />

• iniziative dimostrative: incidenti non pericolosi per la salute<br />

umana, ma di forte impatto mediatico;<br />

• componenti dell’organico aziendale non soddisfatti;<br />

• terroristi.<br />

Benché le industrie valutino adeguate le misure di sicurezza adottate<br />

durante la fase produttiva, la maggiore o minore adeguatezza<br />

dipende dal tipo di contaminazione da affrontare. Per quanto<br />

riguarda gli agenti chimici, la fase produttiva è quella più rischiosa<br />

perché, se la contaminazione dovesse avvenire a questo livello,<br />

un gran numero di consumatori potrebbe esserne vittima, essendo<br />

poco diffuso il controllo e il monitoraggio di queste sostanze in<br />

produzione. Nel caso di agenti biologici invece, la fase produttiva<br />

è quella a minor rischio perché i controlli e le azioni preventive<br />

sono mirati alla localizzazione di questi agenti.<br />

Rintracciabilità di filiera<br />

Il Regolamento CE n° 178/2002, oltre ad istituire l’Autorità per la<br />

sicurezza alimentare e fissare le stesse procedure di sicurezza,<br />

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.<br />

L’articolo 18 del Regolamento introduce nel diritto alimentare<br />

europeo una prescrizione generale, vale a dire la<br />

rintracciabilità di tutti gli alimenti e i mangimi. Il Regolamento<br />

in questione prevede unicamente dei principi generali, in quanto<br />

mira a una sostanziale omogeneità tra i diversi sistemi nazionali<br />

e opera in un quadro mutevole in relazione ai dati scientifici e alle<br />

soluzioni tecnologiche su cui si fonda la possibilità di garantire un<br />

elevato livello di tutela della salute umana.<br />

Si ritiene, infatti, che solo in questo modo sia possibile risalire alle<br />

cause e alle responsabilità di eventuali crisi alimentari e circoscrivere<br />

i problemi sul nascere, focalizzando gli interventi e i controlli,<br />

oltre che evitare che lo stesso problema insorga nuovamente.<br />

Il Regolamento definisce la rintracciabilità come la possibilità<br />

di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un<br />

mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di<br />

una sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un<br />

mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione<br />

e della distribuzione, ovvero la possibilità di ricostruire<br />

a posteriori il percorso effettuato dal prodotto per intercettare e<br />

richiamare un lotto o una partita problematici.<br />

N/7

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