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Percezione del rischio<br />
La serietà e la completezza delle azioni preventive e correttive<br />
messe in atto per affrontare il food tampering sono proporzionali<br />
all’attenzione che aziende private e autorità pubbliche rivolgono<br />
al problema. Entrambe concordano sul fatto che le procedure<br />
mirate a promuovere e facilitare la coordinazione e lo scambio<br />
d’informazioni tra i diversi operatori siano essenziali.<br />
L’analisi dei rischi, concordata con le aziende che già hanno avuto<br />
esperienza di contaminazioni volontarie, classifica le tipologie<br />
di individui pericolosi, in ordine di probabilità:<br />
• mitomani interessati all’attenzione della stampa;<br />
• iniziative dimostrative: incidenti non pericolosi per la salute<br />
umana, ma di forte impatto mediatico;<br />
• componenti dell’organico aziendale non soddisfatti;<br />
• terroristi.<br />
Benché le industrie valutino adeguate le misure di sicurezza adottate<br />
durante la fase produttiva, la maggiore o minore adeguatezza<br />
dipende dal tipo di contaminazione da affrontare. Per quanto<br />
riguarda gli agenti chimici, la fase produttiva è quella più rischiosa<br />
perché, se la contaminazione dovesse avvenire a questo livello,<br />
un gran numero di consumatori potrebbe esserne vittima, essendo<br />
poco diffuso il controllo e il monitoraggio di queste sostanze in<br />
produzione. Nel caso di agenti biologici invece, la fase produttiva<br />
è quella a minor rischio perché i controlli e le azioni preventive<br />
sono mirati alla localizzazione di questi agenti.<br />
Rintracciabilità di filiera<br />
Il Regolamento CE n° 178/2002, oltre ad istituire l’Autorità per la<br />
sicurezza alimentare e fissare le stesse procedure di sicurezza,<br />
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.<br />
L’articolo 18 del Regolamento introduce nel diritto alimentare<br />
europeo una prescrizione generale, vale a dire la<br />
rintracciabilità di tutti gli alimenti e i mangimi. Il Regolamento<br />
in questione prevede unicamente dei principi generali, in quanto<br />
mira a una sostanziale omogeneità tra i diversi sistemi nazionali<br />
e opera in un quadro mutevole in relazione ai dati scientifici e alle<br />
soluzioni tecnologiche su cui si fonda la possibilità di garantire un<br />
elevato livello di tutela della salute umana.<br />
Si ritiene, infatti, che solo in questo modo sia possibile risalire alle<br />
cause e alle responsabilità di eventuali crisi alimentari e circoscrivere<br />
i problemi sul nascere, focalizzando gli interventi e i controlli,<br />
oltre che evitare che lo stesso problema insorga nuovamente.<br />
Il Regolamento definisce la rintracciabilità come la possibilità<br />
di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un<br />
mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di<br />
una sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un<br />
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione<br />
e della distribuzione, ovvero la possibilità di ricostruire<br />
a posteriori il percorso effettuato dal prodotto per intercettare e<br />
richiamare un lotto o una partita problematici.<br />
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