10.07.2015 Views

anno I, n. 5 - Dipartimento della Protezione Civile

anno I, n. 5 - Dipartimento della Protezione Civile

anno I, n. 5 - Dipartimento della Protezione Civile

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

35Le modalità per l’erogazione del contributosar<strong>anno</strong> definite dal Commissario delegatocon successivi provvedimenti. (art. 3)Contributo di autonoma sistemazione. Peri nuclei familiari con abitazione principale distrutta,in tutto o in parte, o sgomberata èprevisto un contributo per l’autonoma sistemazionefino ad un massimo di 400 euro almese, e nel limite di 100 euro per ogni componente.Se il nucleo familiare è compostoda una sola persona, il contributo massimoè di 200 euro. Se sono presenti personecon più di 65 anni, portatori di handicap odisabili con una invalidità superiore al 67%,è concesso un contributo aggiuntivo fino adun massimo di 100 euro al mese perognuna di queste persone.Il contributo di autonoma sistemazione èconcesso dalla data di sgombero fino alrientro in casa o alla sistemazione in unanuova abitazione, e comunque non oltre 12mesi dal provvedimento di sgombero. IlCommissario delegato è autorizzato a reperireun alloggio alternativo per i nuclei familiariper cui non sia stata possibile l’autonomasistemazione. (art. 3)Trasloco e deposito. Per chi abita in localisgomberati è previsto un contributo finoall’80% delle spese per il trasloco e depositofino ad un massimo di 5mila euro. Per ottenereil contributo, gli interessati devono presentarei documenti giustificativi. (art. 3)Beni mobili. Per i beni mobili necessari alrecupero delle normali condizioni di vita,esclusi i beni di lusso, è previsto un contributofino al 75% del d<strong>anno</strong>, nel limite massimodi 30mila euro, anche in anticipazione.Il contributo è concesso per i danni sui benimobili registrati o per i beni rottamati, per unimporto non inferiore a 500 euro. (art. 3)Cumulabilità dei contributi. I contributi edeventuali indennizzi assicurativi possono esserecumulati, non oltre l’importo del costoper riparare o riacquistare i beni danneggiati.Il contributo per abitazioni danneggiatenon può essere cumulato con quelloper abitazioni distrutte. (art. 3)Contributi per le attività produttive. Il Commissariodelegato può destinare una partedelle somme stabilite da quest’ordinanzaper favorire l’immediata ripresa delle attivitàproduttive danneggiate a causa dell’alluvione.Il contributo può essere:a) fino al 75% del d<strong>anno</strong> subito da impianti,strutture, macchinari e attrezzature, in basealla spesa effettivamente sostenuta;b) fino al 30% del prezzo di acquisto dellescorte di materie prime, semilavorati e prodottifiniti, danneggiati o distrutti a causa deglieventi alluvionali e non più utilizzabili;c) legato alla durata <strong>della</strong> sospensione dell’attività– almeno di sei giorni lavorativi – equantificato in 365esimi sulla base dei redditiprodotti, dall'ultima dichiarazione annualedei redditi. Per attività avviate nel2011, la domanda di contributo deve essereaccompagnata da perizia asseverata.d) fino al 75% del d<strong>anno</strong>, nel limite di30mila euro, per beni mobili registrati danneggiatio rottamati. La domanda va presentataentro 20 giorni dal 10 novembre,data di pubblicazione di questa ordinanza inGazzetta ufficiale. (art. 4)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!