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anno I, n. 5 - Dipartimento della Protezione Civile

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2Normativamiliare per cui non sia stata possibile l’autonomasistemazione. (art. 3)Trasloco e deposito. Per chi abita in localisgomberati è previsto un contributo finoall’80% delle spese sostenute per il traslocoe deposito fino ad un massimo di 5milaeuro. Per ottenere il contributo, gli interessatidevono presentare la documentazionegiustificativa. (art. 3)Beni mobili. Per i beni mobili necessari alrecupero delle normali condizioni di vita,esclusi i beni di lusso, è previsto un contributofino al 75% del d<strong>anno</strong>, nel limite massimodi 30mila euro, anche in anticipazione.Il contributo è concesso per i danni sui benimobili registrati o per i beni rottamati per unimporto non inferiore a 500 euro. (art. 3)Cumulabilità dei contributi. I contributi edeventuali indennizzi assicurativi possono essereaccumulati, non oltre l’importo del costoper la riparazione o il riacquisto dei benidanneggiati. Il contributo per abitazioni danneggiatenon può essere cumulato conquello per abitazioni distrutte. (art. 3)Contributi per le attività produttive. Il Commissariodelegato può destinare una partedelle somme stabilite da quest’ordinanza perfavorire l’immediata ripresa delle attività produttivedanneggiate a causa dell’alluvione.Le risorse possono essere distribuite ai soggettiinteressati, anche attraverso i sindacidei comuni colpiti. Il contributo può essere:a) fino al 75% del d<strong>anno</strong> subito da impianti,strutture, macchinari e attrezzature, in basealla spesa effettivamente sostenuta;38b) fino al 30% del prezzo di acquisto dellescorte di materie prime, semilavorati e prodottifiniti, danneggiati o distrutti a causa deglieventi alluvionali e non più utilizzabili;c) legato alla durata <strong>della</strong> sospensione dell’attività– almeno di sei giorni lavorativi – equantificato in 365esimi sulla base dei redditiprodotti, che risultano dall’ultima dichiarazioneannuale dei redditi. La sospensionedell’attività deve essere almeno di seigiorni lavorativi. In caso di attività avviate nel2011, la domanda di contributo deve essereaccompagnata da perizia asseverata compilatada un professionista autorizzato allacertificazione tributaria, cioè un revisorecontabile iscritto negli albi dei commercialisti,dei ragionieri e periti commerciali e deiconsulenti del lavoro che h<strong>anno</strong> esercitato laprofessione per almeno cinque anni.d) fino al 75% del d<strong>anno</strong>, nel limite di 30milaeuro, per beni mobili registrati o danneggiati,sulla base <strong>della</strong> fattura relativa alla riparazioneo, in caso di rottamazione, sullabase del valore complessivo dei beni ricavatodai listini correnti per un importo non inferiorea 500 euro. La domanda va presentatadomanda entro il 31 gennaio 2012. (art. 4)Attestazione dei danni. Per importi fino a30mila euro, i danni possono essere attestaticon dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.I controlli, a campione, sulle attestazioniverr<strong>anno</strong> svolti dal Commissario delegatoanche attraverso i Soggetti attuatori.Danni superiori a 30mila euro devono essereattestati con perizia asseverata fatta daprofessionisti abilitati o da pubblici dipendenti,iscritti ai rispettivi ordini o collegi.Il Commissario delegato, su richiesta degli

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