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1 Collegio dei geometri della Provincia di Modena Associazione ...

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135. I criteri e i requisiti per valutare l'e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> fatto dell'area sono definiti conregolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.6. Fino alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del regolamento <strong>di</strong> cui al comma 5, si verifica sesussistano le possibilità effettive <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, valutando le caratteristiche oggettivedell'area.”.In base all’art. 37, comma 3, D.P.R. 327/01, per stabilire se un’area sia o menoe<strong>di</strong>ficabile, occorre dunque rifarsi alle possibilità legali ed effettive <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, esistenti almomento dell’emanazione del decreto <strong>di</strong> esproprio o dell’accordo <strong>di</strong> cessione, senza chepossano avere rilievo eventuali costruzioni abusivamente realizzate, pur presenti in loco.Quanto alla fissazione <strong>dei</strong> criteri e <strong>dei</strong> requisiti per valutare l’e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> fatto dellearee, il comma 5 dell’art. art. 37 D.P.R. 327/01 – come già il comma 5 dell’art. 5 bis D.L.333/92 – rinvia ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture e <strong>dei</strong> trasporti, a tutt’oggimai emanato.In apparenza, dunque, sembrerebbe che la legge abbia inteso tracciare due autonome e<strong>di</strong>stinte nozioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità:- un’e<strong>di</strong>ficabilità legale, <strong>di</strong>scendente dall’assetto normativo e dal regime proprietario delbene;- un’e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> fatto (i cui presupposti dovranno, nel futuro, essere fissati da un attonormativo <strong>di</strong> secondo grado), che tiene conto delle caratteristiche oggettive dell’area.Questo, tuttavia, solo in apparenza, dacché, già sotto l’imperio dell’art. 5 bis D.L.333/92, la Corte <strong>di</strong> Cassazione era giunta a conclusioni <strong>di</strong>ametralmente opposte.In particolare, con sentenza 23/4/2001, n. 172, la Corte <strong>di</strong> cassazione a sezioni Uniteha precisato che la norma, nel prevedere, quale requisito essenziale per la classificazione <strong>di</strong>un'area come e<strong>di</strong>ficabile, la sua possibilità legale <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, esclude necessariamente,con un ragionamento a contrariis, che possa essere considerata tale un'area per la quale glistrumenti urbanistici non consentano l'e<strong>di</strong>ficabilità.E, sempre in coerenza alla così enucleata preponderanza <strong>della</strong> classificazioneurbanistica, agli effetti indennitari, nel quadro <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> norma in esame, ha esclusola necessità <strong>della</strong> "compresenza", a quei fini, <strong>di</strong> una parallela "e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> fatto",pervenendosi così ad affermare che l'e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> un'area vada ritenuta per il solo fatto cheessa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, in<strong>di</strong>pendentemente da ogni valutazionecirca la cosiddetta "e<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> fatto", mentre eventuali cause <strong>di</strong> riduzione o <strong>di</strong> esclusionedelle possibilità effettive <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione non trasformano il terreno e<strong>di</strong>ficabile in un terrenoagricolo, ma, incidendo sulla sua concreta utilizzazione e, quin<strong>di</strong>, sul valore <strong>di</strong> mercatodell'immobile, assumono influenza solo in sede <strong>di</strong> liquidazione <strong>della</strong> indennità <strong>di</strong>espropriazione, in applicazione <strong>dei</strong> criteri, comunque, stabiliti per le aree e<strong>di</strong>ficabili.Da ciò la conclusione <strong>della</strong> "prevalenza" e "sufficienza", del parametro <strong>della</strong>"e<strong>di</strong>ficabilità legale", ai fini <strong>della</strong> corrispondente qualificazione delle aree espropriate aglieffetti indennitari, e del rilievo "suppletivo" <strong>della</strong> e<strong>di</strong>ficabilità "<strong>di</strong> fatto", utilizzabile, adesempio, in assenza <strong>di</strong> pianificazione urbanistica.

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