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1 Collegio dei geometri della Provincia di Modena Associazione ...

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gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong>esso, si da incidere su <strong>di</strong> una generalità <strong>di</strong> beni, nei confronti <strong>di</strong> una pluralità in<strong>di</strong>fferenziata<strong>di</strong> soggetti in funzione <strong>della</strong> destinazione <strong>della</strong> intera zona in cui questi ricadono ed inragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) conun'opera pubblica: soltanto in tal caso traducendosi - … - in uno strumento ulteriore <strong>di</strong>conformazione <strong>della</strong> proprietà <strong>dei</strong> beni medesimi. Per converso, se la variante non abbia unatal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati infunzione non già <strong>di</strong> una generale destinazione <strong>di</strong> zona, ma <strong>della</strong> localizzazione <strong>di</strong> un'operapubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essacontiene deve essere qualificato come preor<strong>di</strong>nato alla relativa espropriazione; e da essodeve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area pur quando la variante ne abbiamutato la classificazione urbanistica, con la conseguenza che esclusivamente in tal caso perla determinazione dell'indennizzo deve farsi riferimento alla previgente destinazione delP.R.G. ovvero (come nella specie) del programma <strong>di</strong> fabbricazione (Cass. 5727-2002; 6635-2002). […]se le stesse (<strong>di</strong>sposizioni mo<strong>di</strong>ficative del programma <strong>di</strong> fabbricazione) avevanointrodotto una nuova classificazione (con i relativi vincoli), riguardante singoli immobiliinteressati alla realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche previste nel P.F. o da particolari <strong>di</strong>sposizioni<strong>di</strong> legge, ovvero precisate in appositi provve<strong>di</strong>menti amministrativi e da effettuarenell'interesse <strong>della</strong> collettività, quali l'impianto sportivo polivalente in<strong>di</strong>cato dal c.t.u., sigiustificava la conclusione raggiunta dalla Corte <strong>di</strong> appello, che detti provve<strong>di</strong>menti - nonimporta se contenuti o meno in una variante - costituissero vincoli prodromiciall'espropriazione; <strong>dei</strong> quali, doveva comunque non tenersi conto ai fini <strong>della</strong> valutazionedell'area. Laddove, se il sopravvenire <strong>di</strong> detti provve<strong>di</strong>menti si rivelava quale univoco e<strong>di</strong>n<strong>di</strong>scutibile segno <strong>di</strong> un sopraggiunto mutamento <strong>della</strong> programmazione urbanisticagenerale, per introdurre o comunque sottendere una nuova visione del complessivo assettocomunale in or<strong>di</strong>ne all'identificazione delle zone destinande ad attrezzature sportive, ilcambiamento <strong>di</strong> destinazione non avrebbe potuto più considerarsi mera componente delprogetto espropriativo per la realizzazione <strong>di</strong> detto impianto e delle prescrizioni ad essofinalizzate; e riposando su basi logiche autonome, nell'ambito <strong>della</strong> zona contemplata andavaa mutare le previgenti <strong>di</strong>sposizioni del P.F. e, <strong>di</strong> conseguenza, imponeva <strong>di</strong> tener conto <strong>della</strong><strong>di</strong>sciplina conformativa, astratta e generale sulla nuova utilizzazione <strong>della</strong> stessa. La quale,tuttavia, non comporta per ciò stesso il riconoscimento <strong>della</strong> natura e<strong>di</strong>ficatoriadell'immobile […] ma, trattandosi <strong>di</strong> variazione in zona F-1 (pag. 4 <strong>della</strong> sentenza),rientrante nell'ambito <strong>di</strong> quelle che l'art. 2 d.m. 2 aprile 1968 include fra "le parti delterritorio destinate ad attrezzature ed impianti <strong>di</strong> interesse generale", postula l'ulterioreindagine circa la concreta <strong>di</strong>sciplina e destinazione attribuitale da detti strumenti urbanistici:ove, infatti, la zona è stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicisticoche non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti <strong>di</strong>convenzionamento, il mutamento <strong>di</strong> classificazione non apporta alcuna mo<strong>di</strong>fica allatipologia del nuovo vincolo <strong>di</strong> destinazione che continua a precludere ai privati tutte quelleforme <strong>di</strong> trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazionee che siano come tali soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazionee<strong>di</strong>lizia: perciò includendo l'area espropriata nell'ambito <strong>della</strong> seconda categoriaespressamente prevista dal 4 comma del menzionato art. 5 bis.Ove, invece, il vincolo posto dalla nuova classificazione introduce una destinazione29

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