20comporterebbe il riconoscimento <strong>di</strong> un tertium genus contrario alla logica <strong>della</strong> norma,considerandosi altresì che l'e<strong>di</strong>ficabilità va identificata con l'e<strong>di</strong>lizia privata esprimibile dalproprietario dell'area, e non con gli interventi unicamente finalizzati alla realizzazione delloscopo pubblicistico" (Cass., n. 5106 del 2004; n. 19615 del 2005; n. 2812 del 2006). Non valeosservare in contrario, come suggerito dal ricorrente, che la zona "F" prevede la necessità <strong>di</strong>realizzazione <strong>di</strong> strutture funzionali al sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>dei</strong> bisogni collettivi cui sovrintendequella determinata destinazione urbanistica, alla quale non può non riconoscersi l'attributoe<strong>di</strong>lizio. L'orientamento largamente maggioritario <strong>della</strong> giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità, incline,già prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, a identificare l'e<strong>di</strong>ficabilità, comeestrinsecazione dello ius ae<strong>di</strong>fican<strong>di</strong> connesso al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà, con l'e<strong>di</strong>lizia privataesprimibile dal proprietario dell'area (Cass., n. 4048 del 1983; n. 12035 del 1991), nega orarecisamente l'acquisizione <strong>della</strong> natura fabbricativa per effetto <strong>di</strong> interventi unicamentefinalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l’esproprio(Cass. n. 7258 del 2001; n. 10073 del 2003; n. 11729 del 2003; n. 4732 del 2004; n. 11322del 2005; n. 24585 del 2006).”.Cassazione civile , sez. I, 14 giugno 2007, n. 13917“ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico(verde pubblico, attrezzature pubbliche ecc.), la classificazione apporta un vincolo <strong>di</strong>destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme <strong>di</strong> trasformazione del suolo che sonoriconducibili alla nozione tecnica <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione e che sono, come tali, soggette al regimeautorizzatorio previsto dalla vigente legislazione e<strong>di</strong>lizia; con la conseguenza che l'area vaqualificata come non e<strong>di</strong>ficabile. Vero è che anche le aree destinate ad impianti, servizi ed usi<strong>di</strong> interesse generale, come osservato dai ricorrenti, concorrendo a determinare l'in<strong>di</strong>cee<strong>di</strong>lizio territoriale <strong>della</strong> zona cui sono funzionali, sono pienamente partecipi <strong>di</strong> tutti iparametri e<strong>di</strong>ficatori che la caratterizzano ai fini dell'indennità <strong>di</strong> espropriazione; ma taleprincipio, dagli stessi non rettamente inteso, è applicabile all'interno <strong>di</strong> una zona omogeneagià classificata dagli strumenti urbanistici e<strong>di</strong>ficabile. E comporta: 1) che non si debba tenerconto sempre nell'ambito <strong>di</strong> essa, nè delle singole destinazioni <strong>di</strong> ciascuna area, nè <strong>dei</strong> vincolipreor<strong>di</strong>nati all'esproprio apposti su alcune <strong>di</strong> esse onde realizzare spazi pubblici, attrezzaturee servizi collettivi, sicchè in tal caso le aree interessate conservano natura e<strong>di</strong>ficatoria evengono indennizzate secondo la potenzialità e<strong>di</strong>ficatoria delle aree limitrofe: intervenendodette destinazioni in un momento logicamente successivo a quello <strong>della</strong> zonizzazione delterritorio e costituendo soltanto momento attuativo ed esecutivo del piano urbanisticogenerale sulle cui scelte non influiscono, incidendo esclusivamente nell'ambito delle singoleopere pubbliche da realizzare utilizzando alcuni fon<strong>di</strong> piuttosto che altri, egualmentecompresi nella medesima zona; 2) che nel calcolare il valore venale <strong>di</strong> ciascuna area ai fini<strong>della</strong> stima dell'indennità <strong>di</strong> espropriazione non deve tenersi conto <strong>della</strong> densità fon<strong>di</strong>aria chedefinisce il volume massimo consentito su <strong>di</strong> essa, e riferisce il relativo in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>fabbricabilità all'effettiva superficie suscettibile <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, con esclusione delle areedestinate ad uso pubblico; ma <strong>della</strong> densità territoriale riferita, invece, a ciascuna zonaomogenea la quale definisce il complessivo carico <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione che può gravare sull'interazona. Con la conseguenza che il relativo in<strong>di</strong>ce è rapportato all'intera superficie <strong>della</strong> zona,ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità e simili. Pertanto dette regolenon possono essere invocate al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ciascuna zona omogenea, nè tanto meno per
21trasformare la classificazione <strong>di</strong> taluna <strong>di</strong> queste da agricola o ine<strong>di</strong>ficabile in zonae<strong>di</strong>ficabile: altrimenti rendendosi inutile l'intero sistema <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione delle aree introdottodall'art. 5 bis in funzione <strong>della</strong> previsione urbanistica; e confondendosi la maggiore o minorefabbricabilità che ciascun fondo venga a godere o subire per effetto delle <strong>di</strong>sposizioniattuative del piano inerenti alla collocazione sui singoli fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> specifiche e<strong>di</strong>ficazioni,ovvero servizi e infrastrutture con l'utilizzo meramente pubblicistico cui può essere vincolataun'intera zona in sede <strong>di</strong> scelte <strong>di</strong> ripartizione pianificatorie dell'intero territorio da partedegli strumenti urbanistici generali (Cass. 11741/2006; 13958/2006; 3146/2006; 2812/2006;1626/2006; 20459/2005).”Cassazione civile, sez. I, 02 aprile 2007, n. 8218“E' noto che <strong>della</strong> con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità del suolo assoggettato a proceduraablatoria, perchè destinato a servizi ed attrezzature pubbliche (nella fattispecie, ad asilonido), deve tenersi conto agli effetti valutativo-indennitari, sempre che sia riconoscibile unvincolo conformativo, ovvero riguardante porzioni del territorio comunale identificate, aprescindere dal loro regime <strong>di</strong> appartenenza, in base a criteri generali e predeterminati,riconducibili alla logica <strong>della</strong> zonizzazione (Cass. 7.2.2006, n. 2613; 27.5.2005, n. 11322:1.4.2005, n. 6914; 20.1.2004, n. 821).Diversamente, nel caso in cui la destinazione a utilizzazione collettiva sia funzionale aporzioni circoscritte del territorio comunale e la previsione <strong>di</strong> opera pubblica si suoi <strong>di</strong>reoggetto, nella specie, <strong>di</strong> previsione "localizzativa" o "puntiforme" - la valutazione del benedeve essere inserita nel contesto territoriale i cui bisogni il previsto servizio è destinato asod<strong>di</strong>sfare: in tal caso si è in presenza <strong>di</strong> un vincolo preor<strong>di</strong>nato a esproprio (Cass.24.11.2005, n. 24837; 1.8.2003, n. 11729), e la valutazione <strong>di</strong> suoli destinati allarealizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche deve essere riferita alla potenzialità e<strong>di</strong>ficatoria delle areelimitrofe, al cui servizio la destinazione pubblicistica è concepita, tenendo conto degli spazida assegnare ad attrezzature collettive (Cass. 7.2.2006, n. 2613, cit.; 24.11.2005, n. 24837,cit.; 28.12.2004, n. 24064).”.Cass. civ. Sez. I, 25-01-2007, n. 1641“Correttamente i Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito (sulla base <strong>della</strong> consulenza <strong>di</strong> ufficio) hannoaffermato che, essendo il terreno in questione, al tempo dell'espropriazione, inserito dalP.R.G. in parte entro la fascia <strong>di</strong> rispetto stradale, assoggettata a vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilitàassoluta, e in parte in zona destinata ad attrezzature ospedaliere, e<strong>di</strong>ficabili solo dagli entipubblici, la relativa area non ha natura e<strong>di</strong>ficabile ai fini del calcolo dell'indennità <strong>di</strong>esproprio.”.Cass. civ. Sez. I, 19-01-2007, n. 1161“non sempre e non in ogni caso la destinazione ad attrezzature ed impianti d'interessegenerale esclude una limitata e<strong>di</strong>ficabilità, ai fini <strong>della</strong> determinazione del valore <strong>di</strong>espropriazione. L'assoluta ine<strong>di</strong>ficabilità <strong>di</strong> una zona non è, infatti, ravvisabile laddove nonsussista impe<strong>di</strong>mento a che si provveda alle finalità perseguite me<strong>di</strong>ante iniziativa privata opromiscua pubblico - privata (Corte Cost. 20 maggio 1999 n. 179). In tal caso ci si trova inpresenza <strong>di</strong> una vocazione e<strong>di</strong>ficatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche daprivati (nella giurisprudenza <strong>di</strong> questa corte suprema, del principio è stata fatta applicazione