32partecipare alla determinazione <strong>di</strong> valore, anche ai fini dell’indennità <strong>di</strong> espropriazione permotivi <strong>di</strong> interesse generale (ex art. 42, comma 3, Cost.) 5 .La Corte <strong>di</strong> Cassazione (cfr. da ultimo la sentenza 3 gennaio 2008, n. 19) ha peròprecisato che l’art. 16 D.Lgs. 30 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 504 va letto alla luce del necessario equobilanciamento tra gli opposti valori costituzionali, che in essa vengono in gioco, rappresentati,per un verso, dal dovere dì concorrere alla spesa pubblica (sub. art. 53 Cost.) e, per altroverso, del <strong>di</strong>ritto del proprietario al giusto indennizzo dell'immobile espropriatogli (<strong>di</strong> cuiall'art. 42 Cost.). Per cui il duplice obiettivo perseguito dal legislatore del '92 - <strong>di</strong> incentivarefedeli <strong>di</strong>chiarazioni per l'imposta in questione e <strong>di</strong> realizzare una tendenziale armonizzazione<strong>dei</strong> valori delle aree fabbricabili ai fini tributari ed a quelli espropriativi - non può attuarsi, informa sbilanciata, con penalizzazione del <strong>di</strong>ritto indennitario in caso <strong>di</strong> omessa o non fedele<strong>di</strong>chiarazione I.C.I., con la conseguenza che, in detti casi, una interpretazionecostituzionalmente adeguata e compatibile, rispettivamente comporti che:a) l'evasore totale non già perda il suo <strong>di</strong>ritto all'indennizzo espropriativo, ma unicamente sia"destinato a subire le sanzioni per la omessa <strong>di</strong>chiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. cheaveva tentato <strong>di</strong> evadere", potendo l'erogazione <strong>della</strong> indennità <strong>di</strong> espropriazione "interveniresolo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato perl'I.C.I., ed a seguito <strong>della</strong> regolarizzazione <strong>della</strong> posizione tributaria con concreto avvio delrecupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente, appunto, Corte cost. n. 351/00cit.) 6 ;b) e che "l'evasore parziale resti soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore<strong>di</strong>chiarato", potendo quin<strong>di</strong> il Comune procedere ad accertamento del maggiore valore delfondo agli effetti tributari e sulla base <strong>di</strong> questo commisurare consequenzialmente, in viadefinitiva, l'indennità espropriativa e non già liquidarla in misura irrisoria, con ancoraggio alla<strong>di</strong>chiarazione infedele. Nella quale seconda evenienza, in particolare, va da sè che il previorecupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti in<strong>di</strong>cati, oltre cheper accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito <strong>di</strong> rettifica, in termini, da partedello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la<strong>di</strong>chiarazione tributaria è atto <strong>di</strong> scienza e <strong>di</strong> non <strong>di</strong> volontà).La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'art. 16 d.lg. n. 504 del 1992 prende inconsiderazione l'ultima denuncia presentata dall'espropriato prima dell'emissione del decreto5 Secondo la Consulta, poiché la norma tende a perseguire un recupero ed un <strong>di</strong>sincentivo dell’evasionetributaria, <strong>di</strong>venta ininfluente, ai fini <strong>della</strong> sua legittimità costituzionale, il fatto che l’evasione sia totale oparziale, <strong>di</strong>pendente da volontà consapevole o da mero errore nella <strong>di</strong>chiarazione, posto che, in ogni caso, ilsoggetto privato è in stato <strong>di</strong> colpa e, quin<strong>di</strong>, può essere assoggettato a conseguenze <strong>di</strong> responsabilità.6 Cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12771: “la menzionata <strong>di</strong>sposizione non è estensibile,neppure in via interpretativa, all'ipotesi, non prevista dalla norma, <strong>di</strong> omessa presentazione <strong>della</strong> denuncia o<strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione ai fini dell'Ici (Cass. 17.11.2006, n. 24509; 4.1.2005, n. 126; 19.6.2003, n. 9803).”. Cfr.inoltre, ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8030; Cassazione civile, sez. I, 04 gennaio 2005,n. 126; Cassazione civile, sez. I, 28 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 24064; Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2003, n. 9808;Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2003, n. 9715; Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2970;Cassazione civile, sez. I, 17 gennaio 2002, n. 434;
33<strong>di</strong> esproprio, e non del decreto <strong>di</strong> occupazione 7 . È irrilevante - al fine <strong>di</strong> pervenire a una<strong>di</strong>versa conclusione - che, considerati i tempi <strong>della</strong> procedura, l'interessato abbia la possibilità<strong>di</strong> presentare una <strong>di</strong>chiarazione corrispondente all'effettivo valore ed evitare l'incidenzanegativa che una <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>chiarazione avrebbe comportato sull'indennità. La norma, infatti,ha inteso introdurre un elemento <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssuasione <strong>della</strong> evasione parziale, inducendo così gliinteressati a denunciare l'effettivo valore a fronte del pericolo <strong>di</strong> una riduzione <strong>della</strong> indennitàaltrimenti spettante (Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2007, n. 10867).10. Sintesi riepilogativa.Prima delle mo<strong>di</strong>fiche introdotte dalla legge finanziaria 2008, l’indennità <strong>di</strong> esproprio<strong>di</strong> aree e<strong>di</strong>ficabili era <strong>di</strong>sciplinata dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.In base a tali articoli, l'indennità <strong>di</strong> espropriazione <strong>di</strong> un'area e<strong>di</strong>ficabile eradeterminata nella misura pari all'importo, <strong>di</strong>viso per due e ridotto nella misura del quarantaper cento, pari alla somma del valore venale del bene e del red<strong>di</strong>to dominicale netto,rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 <strong>di</strong>cembre 1986, n. 917,e moltiplicato per <strong>di</strong>eci.Il criterio <strong>di</strong>chiaratamente provvisorio previsto dall’art. 5-bis era <strong>di</strong>venuto definitivo,ad opera dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari in materia <strong>di</strong> espropriazione per pubblica utilità).In pratica, nella generalità <strong>dei</strong> casi, la somma ottenuta in base alla me<strong>di</strong>a prevista dallalegge era <strong>di</strong> circa il 50 per cento del valore venale dell’area. A ciò si aggiungeva l'ulterioredecurtazione del 40 per cento, evitabile solo con la cessione volontaria del bene.La Corte europea <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti dell’uomo prima e la Corte Costituzionale poi, hannosancito l’illegittimità dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, conmo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327, poiché l’indennità <strong>di</strong> espropriazione prevista da dette norme non costituiva un «serioristoro» ed era inferiore alla soglia minima accettabile <strong>di</strong> riparazione dovuta ai proprietariespropriati.La legge finanziaria 2008 ha, conseguentemente, introdotto un nuovo criterio <strong>di</strong>calcolo dell’indennità <strong>di</strong> espropriazione <strong>di</strong> un’area e<strong>di</strong>ficabile, sancendo che essa èdeterminata nella misura pari al valore venale del bene, con una riduzione del 25% nei solicasi in cui l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi <strong>di</strong> riforma economico-sociale.Un'area va ritenuta e<strong>di</strong>ficabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulticlassificata dallo strumento urbanistico, secondo un criterio <strong>di</strong> prevalenza o autosufficienza<strong>della</strong> e<strong>di</strong>ficabilità legale.L’e<strong>di</strong>ficabilità effettiva va poi verificata al fine <strong>di</strong> calcolare il valore venale delterreno.7 Cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2007, n. 11867; Cassazione civile, sez. I, 08 agosto 2001,n. 10934.