08 - 22 Febbraio 2012 N. 182- 18320DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONIAssistenza sociale, lavorativa, giuridicaFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICAFormazione dei datori di lavoro RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti prevista dal D. Lgs. n. 81/2008CONFERENZA STATO REGIONI - ACCORDI DEL 21 DICEMBRE 2011Nella Gazzetta Ufficiale n°8 del 11gennaio 2012, sono stati pubblicatidue importanti accordi approvati dallaConferenza Stato Regioni del 21.12.2011 recanti:a) ACCORDO 21 dicembre 2011 - Accordotra il Ministro del lavoro e delle politichesociali, il Ministro della salute, leRegioni e le Province autonome di Trentoe Bolzano sui corsi di formazione per losvolgimento diretto, da parte del datore dilavoro, dei compiti di prevenzione e protezionedai rischi, ai sensi dell'articolo 34,commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR);b) ACCORDO 21 dicembre 2011 - Accordotra il Ministro del lavoro e delle politichesociali, il Ministro della salute, leRegioni e le Province autonome di Trentoe Bolzano per la formazione dei lavoratori,ai sensi dell'articolo 37, comma 2, deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.(Rep. Atti n. 221/CSR).Gli accordi sono entrati in vigore dal 12gennaio 2012.Nella seduta del 21 dicembre 2011 dellaConferenza Stato Regioni, sono stati approvatianche gli allegati ai citati accordi,nei quali sono stati indicati i criteri e le modalitàda attuare perché sia consideratavalida la formazione su piattaforma E-Learninge sono state altresì suddivise tuttele attività lavorative, secondo i macrosettoriAteco, nelle tre fasce di rischio, abasso, medio ed alto rischio .Si ricorda che è obbligatorio completarela formazione quinquennale entro il 14febbraio 2012 per tutti coloro che sonostati "esonerati" nel 2006.Infatti, per poter ricoprire il ruolo di RSPPe ASPP la legge (art. 32 D.Lgs. 81/08)prevede un percorso formativo e di aggiornamentorigoroso e articolato.Nell'introdurre tali requisiti nel 2006 il legislatoreha voluto distinguere tra chi sipoteva considerare RSPP/ASPP di"prima nomina" e chi invece aveva neglianni (dal 1997 in poi) accumulato esperienzain tali funzioni (sia come "interno"che come professionista esterno).Pertanto alle persone con maggiore esperienzasono stati riconosciuti crediti formativiche hanno loro permesso di:1) Non frequentare i moduli formativi A eB;2) Iniziare ad adempiere all'obbligo immediatodi aggiornamento quinquennalefrequentando il 20% del <strong>numero</strong> di oreprevisto entro e non oltre il 14 febbraio2008.Per tutti costoro è rimasto l'obbligo di terminarel'aggiornamento quinquennaleentro la data del 14 febbraio 2012, nonfarlo significherebbe:1) perdita dei titoli e delle competenze richiesteper ricoprire il ruolo e le funzioni diRSPP e ASPP;2) inadempienza da parte del Datore diLavoro coinvolto con conseguente esposizionea sanzione penale (Art. 55, co. 1lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammendada € 2.500 a € 6.400 per inosservanzaArt. 17, comma 1 let. b D.Lgs.81/08).Ecco i principali contenuti degli Accordidel 21.12.2011:FORMAZIONE PER DATORI DI LA-VORO CHE SVOLGONO I COMPITI DIRSPP.L'accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34del D. Lgs. 81/08, i contenuti e le modalitàdi svolgimento dei percorsi formativi edegli aggiornamenti per i datori di lavoroche svolgono direttamente il compito diResponsabile del Servizio di Prevenzionee Protezione (RSPP).I corsi si articolano su diversi percorsi formativi,di durata variabile (da 16 a 48 ore)in relazione alla natura dei rischi presentinei luoghi di lavoro e delle attività lavorative.La formazione può essere svolta anchesu piattaforme di "e-learning", purchéqueste rispettino specifici requisiti indicati
08 - 22 Febbraio 2012 N. 182- 18321DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONIAssistenza sociale, lavorativa, giuridicanell'allegato dell'accordo.I percorsi formativi saranno costituiti sempreda 4 moduli, aventi rispettivamentecontenuti di carattere: normativo, gestionale,tecnico, relazionale.Per quanto riguarda i requisiti dei docenti,pur in attesa dell'elaborazione da partedella Commissione Consultiva Permanenteper la salute sul lavoro dei criteri del"formatore per la salute e sicurezza", icorsi dovranno sempre essere tenuti dadocenti in grado di dimostrare di possedere,con riferimento alle tematiche specifichetrattate, un'esperienza almenotriennale di docenza in materia di tuteladella salute e sicurezza.Al termine del percorso formativo per datoridi lavoro RSPP, dovrà essere somministratauna verifica, effettuata per mezzodi colloquio o di test (le modalità sono alternativefra loro).L'organizzazione dei corsi dovrà rispettare,tra le altre, i seguenti requisiti:• <strong>numero</strong> massimo di partecipanti pari a35;• assenze ammesse pari al 10% delmonte ore complessivo.L'aggiornamento periodico quinquennale,che dovranno seguire i datori di lavoroche svolgono direttamente i compiti diRSPP, avranno durata rispettivamente di:• 6 ore per il rischio "basso"• 10 ore per il rischo "medio"• 14 ore per il rischio "alto"Per i datori di lavoro già formati secondole indicazioni del D.M. 16/01/1997, l'obbligodi aggiornamento quinquennale sicalcola a partire dalla data di pubblicazionedell'accordo nella Gazzetta Ufficiale.Precisazione importante: la formazioneprevista dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08,svolta secondo l'accordo sancito il26/01/2006 in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra Stato, Regioni eProvincie Autonome, pubblicato in G.U. n.37 del 14/02/06, è alternativa a quella previstanel presente accordo.ACCORDO SULLA FORMAZIONE PERLAVORATORI, DIRIGENTI E PROPOSTIL'accordo disciplina ai sensi dell'art. 37del D. Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi,le modalità della formazione e dell'aggiornamentodei lavoratori, deidirigenti e dei preposti, nonché la formazionefacoltativa dei soggetti di cui all'art.21 del D. Lgs. 81/08 (che diviene obbligatoriaqualora questi stessi soggetti svolganoattività lavorative in "ambienti confinati").Le caratteristiche della formazione per dirigentie preposti indicata nell'accordo èda considerarsi "facoltativa", ma rappresenta"lo stato dell'arte" e, quindi, i percorsiformativi conformi a tali requisitigarantiscono la certezza dell'adempimentodell'obbligo previsto all'art. 37comma 7.Anche per la formazione per lavoratori, dirigentie preposti, i docenti dovranno dimostrareun'esperienza di almeno 3 anni.L'organizzazione della formazione dovràrispettare alcuni requisiti, tra i quali:• la presenza di un soggetto organizzatoredel corso, che può essere anche il datoredi lavoro;• la presenza di un responsabile del progettoformativo, che può essere il docentestesso;• la tenuta di un registro dei presenti;• l'obbligo di frequenza pari al 90% delleore previste;• la definizione dei contenuti tenendo presente:le differenze di genere, di età, diprovenienza e lingua, nonché contrattuale.In particolare, nei confronti degli stranierii corsi dovranno essere svolti previa comprensionee conoscenza della lingua.PERCORSO FORMATIVO IN MATERIADI SICUREZZA PER I LAVORATORII lavoratori saranno soggetti ad un percorsoformativo, di fatto conforme ai contenutiprevisti nell'art. 37, costituito da duemoduli:1 - Modulo di "formazione generale", didurata non inferiore a 4 ore, il quale tratteràcontenuti relativi a: concetti di rischio,danno, prevenzione, protezione, organizzazionedella prevenzione aziendale, diritti,doveri e sanzioni, organi di vigilanza,controllo e assistenza;2 - Modulo di "formazione specifica", suirischi presenti in azienda, sulle proceduredi lavoro, anche in situazioni di emergenza,di durata variabile da 4 a 12 ore inrelazione ai rischi riferiti alla mansioni ealle caratteristiche del settore di appartenenzadell'azienda (in modo analogo aquanto previsto per i datori di lavoro chesvolgono direttamente i compiti di RSPP).Tale formazione è da considerarsi "dibase": a questa dovrà aggiungersi la formazione"specifica" per i rischi normati daiTitoli successivi al Titolo I del D. Lgs.81/08 (tra cui anche la formazione perl'uso di attrezzature particolari, quali adesempio il carrello elevatore, gli apparecchidi sollevamento, etc.). Analogamente,