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08 - 22 Febbraio 2012 N. 182- 18323DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONIAssistenza sociale, lavorativa, giuridicaappartenenza dell’azienda.(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammendada 1.200 a 5.200 euro il datore dilavoro - dirigente)2. La durata, i contenuti minimi e le modalitàdella formazione di cui al comma 1sono definiti mediante accordo in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano adottato, previaconsultazione delle parti sociali, entro iltermine di dodici mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto legislativo.3. Il datore di lavoro assicura, altresì, checiascun lavoratore riceva una formazionesufficiente ed adeguata in merito ai rischispecifici di cui ai titoli del presente decretosuccessivi al I. Ferme restando le disposizionigià in vigore in materia, la formazionedi cui al periodo che precede èdefinita mediante l’accordo di cui alcomma 2.4. La formazione e, ove previsto, l’addestramentospecifico devono avvenire inoccasione:a) della costituzione del rapporto di lavoroo dell’inizio dell’utilizzazione qualora sitratti di somministrazione di lavoro;b) del trasferimento o cambiamento dimansioni;c) della introduzione di nuove attrezzaturedi lavoro o di nuove tecnologie, di nuovesostanze e preparati pericolosi.5. L’addestramento viene effettuato dapersona esperta e sul luogo di lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei lororappresentanti deve essere periodicamenteripetuta in relazione all’evoluzionedei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.7. I dirigenti e i preposti ricevono a curadel datore di lavoro, un’adeguata e specificaformazione e un aggiornamento periodicoin relazione ai propri compiti inmateria di salute e sicurezza del lavoro. Icontenuti della formazione di cui al presentecomma comprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativiobblighi;b) definizione e individuazione dei fattoridi rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche,organizzative e procedurali di prevenzionee protezione.(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammendada 1.200 a 5.200 euro il datore dilavoro - dirigente)7-bis. La formazione di cui al comma 7può essere effettuata anche presso gli organismiparitetici di cui all’articolo 51 o lescuole edili, ove esistenti, o presso le associazionisindacali dei datori di lavoro odei lavoratori.8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma1, possono avvalersi dei percorsi formativiappositamente definiti, tramite l’accordodi cui al comma 2, in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano.9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzioneincendi e lotta antincendio, dievacuazione dei luoghi di lavoro in casodi pericolo grave ed immediato, di salvataggio,di primo soccorso e, comunque, digestione dell’emergenza devono ricevereun’adeguata e specifica formazione e unaggiornamento periodico; in attesa dell’emanazionedelle disposizioni di cui alcomma 3 dell’articolo 46, continuano atrovare applicazione le disposizioni di cuial decreto del Ministro dell’interno in data10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. allaG.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo13 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626.(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammendada 1.200 a 5.200 euro il datore dilavoro - dirigente)10. Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza ha diritto ad una formazioneparticolare in materia di salute e sicurezzaconcernente i rischi specifici esistentinegli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,tale da assicurargli adeguatecompetenze sulle principalitecniche di controllo e prevenzione dei rischistessi.(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammendada 1.200 a 5.200 euro il datore dilavoro - dirigente)11. Le modalità, la durata e i contenutispecifici della formazione del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza sonostabiliti in sede di contrattazione collettivanazionale, nel rispetto dei seguenti contenutiminimi:a) principi giuridici comunitari e nazionali;b) legislazione generale e speciale in materiadi salute e sicurezza sul lavoro;c) principali soggetti coinvolti e i relativiobblighi;d) definizione e individuazione dei fattoridi rischio;e) valutazione dei rischi;f) individuazione delle misure tecniche, organizzativee procedurali di prevenzionee protezione;g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanzadei lavoratori;h) nozioni di tecnica della comunicazione.La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali,di cui 12 sui rischi specifici presentiin azienda e le conseguenti misure di prevenzionee protezione adottate, con verificadi apprendimento.La contrattazione collettiva nazionale disciplinale modalità dell’obbligo di aggiornamentoperiodico, la cui durata non puòessere inferiore a 4 ore annue per le impreseche occupano dai 15 ai 50 lavoratorie a 8 ore annue per le imprese cheoccupano più di 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quelladei loro rappresentanti deve avvenire, incollaborazione con gli organismi paritetici,ove presenti nel settore e nel territorio incui si svolge l’attività del datore di lavoro,durante l’orario di lavoro e non può comportareoneri economici a carico dei lavoratori.13. Il contenuto della formazione deve esserefacilmente comprensibile per i lavoratorie deve consentire loro di acquisirele conoscenze e competenze necessariein materia di salute e sicurezza sul lavoro.Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati,essa avviene previa verifica dellacomprensione e conoscenza dellalingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.14. Le competenze acquisite a seguitodello svolgimento delle attività di formazionedi cui al presente decreto sono registratenel libretto formativo del cittadinodi cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni se concretamentedisponibile in quanto attivatonel rispetto delle vigenti disposizioni.Il contenuto del libretto formativo è consideratodal datore di lavoro ai fini della programmazionedella formazione e di essogli organi di vigilanza tengono conto ai finidella verifica degli obblighi di cui al presentedecreto.

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