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EDIFICI PRIVATI - Regione Molise

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Direttive per la ricostruzione di edifici privati in <strong>Molise</strong> Circolare n° 117 del 6 aprile 1972 del Ministero della Pubblica Istruzione ora Ministero BeniCulturali ed Ambientali, denominata Carta del Restauro 1972; Legge 2 febbraio 1974 n° 64 recante: "Provvedimenti per le costruzioni con particolariprescrizioni per le zone sismiche"; Circolare n° 1032 del 18 luglio 1986 del Ministero Beni Culturali ed Ambientali recante:"Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialisticain zona sismica"; Circolare n° 1841 del 12 marzo 1991 del Ministero Beni Culturali ed Ambientali, recante:"Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi dimiglioramento antisismico e manutenzione nei complessi architettonici di valore storicoartisticoin zona sismica"; Legge 11 febbraio 1994 n° 109, coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legge 3aprile 1995 n° 101, convertito in legge n° 216 del 2 giugno 1995; D.M. 16 gennaio 1996 del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Interno,recante: "Norme tecniche per le costruzione in zone sismiche"; "Criteri di valutazione delle istanze di deroga ai sensi dell'art. 12 della Legge 2.2.74 n° 64 (Voton°60 del 19.3.1996 della I Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.); Circolare, n°65 del 10 aprile 1997 del Ministero dei Lavori Pubblici, recante "Istruzioni perl'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16.1.96".C - CRITERI GENERALIC.1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTOGli interventi di restauro di cui alle presenti istruzioni devono essere ricondotti alla tipologia diinterventi di miglioramento di cui al punto C.9.1.2. delle "Norme tecniche per le costruzioni in zonesismiche".Secondo la suddetta norma, infatti, tale tipologia di interventi si applica, in particolare, al caso dibeni architettonici di cui all'art.16 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto compatibile con leesigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.Gli interventi di adeguamento antisismico sono limitati, nei beni architettonici di cui alle presentiistruzioni, solo ad alcuni casi di seguito descritti.Ai sensi del citato D.M. 9/1/96, si intende per intervento di miglioramento antisismico "l'esecuzionedi una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio, con lo scopo di conseguireun maggiore grado di sicurezza senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamentoglobale".Nello stesso D.M. è, inoltre, disposta l'obbligatorietà di eseguire interventi di miglioramento achiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturalidell'edificio.Si intende, invece, per intervento di adeguamento antisismico “l'esecuzione di un complesso diopere sufficienti per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche così come definite nelD.M. stesso”.Per gli interventi di miglioramento il D.M. non richiede verifiche formali del livello di sicurezzaglobale dell'edificio, sempre che sia dimostrato che gli interventi progettati non produconosostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio.Peraltro, come previsto nella Circolare 10/4/97 per ogni intervento di miglioramento deve, inrelazione all'intervento da effettuare, essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezzastrutturale raggiunta e l'incremento di sicurezza conseguito.50

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