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2008 - Anno II N.12 - Fornoms.net

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Giugno <strong>2008</strong>I TecniciLa Parola al Cittadino 27L'AvvocatorispondeAzienda senza rappresentanze sindacali:a chi devono rivolgersi i lavoratori beffati?Lavoro presso una ditta metalmeccanica da poco più di unanno. Purtroppo non mi ha ancora corrisposto lo stipendiodegli ultimi tre mesi compresa la 13° mensilità (i mieicolleghi di lavoro sono nella mia stessa condizione). Inoltredalla banca, dove la maggior parte dei dipendenti avevastipulato la convenzione perchè fosse accreditata la quotadel fondo pensione, mi è arrivata la comunicazione che perl'anno 2007 non è stato versato nulla. Ovviamente stocercando un altro lavoro, ma come mi devo comportare perrecuperare quanto mi è dovuto dal momento che in aziendanon esistono rappresentanze sindacali ?Gentile lettore,per quanto riguarda le Sue legittime pretese economiche Ella, fin da subito, potrà rivolgersiall’Autorità Giudiziaria (Magistrato del Lavoro) al fine di intraprendere quanto necessarioper il recupero delle somme dovute dal datore di lavoro.Se Lei è in possesso delle buste paga relative alle mensilità non ancora versate potrà ingiungerel’immediato pagamento di quanto dovuto e risultante dalle stesse al datore di lavoro sulquale incomberà l’onere probatorio di dimostrare, per quietanza, l’avvenuta corresponsionedegli importi ivi indicati.Se invece non è in possesso di alcuna “prova” documentale proveniente dal datore di lavoroche già quantifichi esattamente il dovuto, dovrà necessariamente instaurare una causa peril recupero del dovuto, causa che dovrà essere preceduta da un tentativo – oggi obbligatoriodiconciliazione presso l’ufficio del Lavoro e Massima Occupazione territorialmentecompetente.Per quanto riguarda la problematica inerente il mancato versamento della quota relativa alfondo pensione è stata emessa dall’INPS una Circolare datata 22 febbraio <strong>2008</strong> (n. 23)intitolata: “Intervento del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementaredi cui all’art. 5 del D.LGS. 80/92”. In forza di tale circolare si è voluto garantire ai lavoratorisubordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. La tutela riguardanon solo i crediti di lavoro, ma anche la posizione di previdenza complementare. L’art. 5citato ha previsto l’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo di garanzia contro ilrischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoroinsolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momentodella presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistichecomplementari collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla COVIP o aduna forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contrattodi assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall’ISVAP.Sono garantiti dal Fondo: a) il contributo del datore di lavoro; b) il contributo del lavoratoreche il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato; c) la quota di TFR conferita al fondoche il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.Danno titolo all’intervento del Fondo le seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordatopreventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria; qualora ildatore di lavoro non sia assoggettabile a tale procedura concorsuale, il Fondo potrà intervenireprevio esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguitodella quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parteinsoddisfatto.La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata alla Sede dell'INPS nella cuicompetenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; la domanda in caso di esecuzioneindividuale, può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramentonegativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivoalla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione. Inassenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiederel’intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previstodall’art. 2946 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.Avv. Stefano BerettiNON TUTTI SANNO CHEFisco e DintorniHo acquistato casa in Germania dove porrò il miodomicilio. Mantengo la residenza in Italia. Comemi devo comportare con la legge italiana ?Nel caso acquistassi anche in Italia potrei usufruiredelle facilitazioni prima casa?La normativa che regola le imposte sui redditi in Italia si impernia sul cosiddetto T.U.I.R.acronimo di Testo Unico delle Imposte sul Reddito, introdotto in Italia dal decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, successivamente, modificato ed aggiornatoda manovre fiscali e leggi finanziarie che si sono succedute nel tempo.In particolare, l’articolo 3 del T.U.I.R. prevede il principio di tassazione delle personeresidenti sulla base dei redditi ovunque prodotti nel mondo (Principio di “WorldwideIncome Taxation”).Il principio deve essere applicato in funzionale connessione con il concetto fondamentalee costituzionalmente garantito, secondo il quale lo stesso provento non può essereassoggettato ad una doppia imposizione. Non a caso, i singoli Stati nazionali hanno datovita ad una serie di accordi bilaterali, contro le doppie imposizioni mediante i quali hannocoordinato i differenti sistemi di tassazione.Entrando nel merito del quesito, per quanto riguarda il nostro lettore che “ha acquistatocasa in Germania” dobbiamo far riferimento all’articolo 70 del TUIR comma 2 cheregola i redditi di natura fondiaria (da immobili) prodotti al di fuori dei nostri confini.Se il bene detenuto in Germania è a disposizione del proprietario e non produce alcunreddito, neanche di tipo fondiario, allora il nostro contribuente non dovrà alcuna impostadi tipo “diretto” né al fisco tedesco né al fisco italiano (salvo eventuali imposte localidi tipo indiretto applicabili in Germania come l’imposta sulla proprietà che varia a secondadella regione dove si trova l’immobile) .Se invece il bene detenuto all’estero è dato in locazione a terzi, i proventi incassati dalnostro proprietario devono essere dichiarati in Germania. Lo stesso importo, inoltre,dovrà essere incluso nel quadro RL della dichiarazione dei redditi italiana (ModelloUnico) alla riga 12.In questo caso il contribuente, proprio per evitare la doppia tassazione sulla stessa somma,secondo l’accordo bilaterale Italia Germania Legge 459 del 1992, potrà beneficiare diun credito d’imposta pari alle imposte pagate all’estero da indicarsi nella sezione I delquadro CR (crediti d’imposta) dell’Unico.Sarà, inoltre, obbligatorio, per il nostro lettore, compilare anche il quadro RW (cheriguarda tutti i trasferimenti di denaro per e dall’estero), nel quale dovranno essere indicatii proventi della locazione percepiti oltre confine.Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, ovvero le facilitazioni sull’acquisto di“prima casa”, la proprietà estera non pregiudica l’accesso ai benefici connessi. La rispostaal quesito del lettore è, quindi, affermativa.A tal proposito, si precisa che, la normativa italiana prevede il riconoscimento del beneficionel caso in cui l’acquirente non sia titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione,neanche pro quota, su immobile sito nel comune di residenza e non abbia già usufruitodell’agevolazione sui medesimi diritti per altra abitazione nel territorio nazionale, fattosalvo il trasferimento di residenza entro il termine di diciotto mesi.Ermanno CervoneDottore CommercialistaIl Promotore Finanziario informaUn po’ di “bel tempo” per molte famigliemassesi: l’accordo raggiunto tra il Ministerodell’Economia e l’Associazione Bancaria perla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile,stipulati prima del 2007, rappresentaun’opportunità interessante per tutti queirisparmiatori messi in difficoltà dall’aumentodella rata mensile. Tecnicamente chi chiede larinegoziazione alla propria Banca riportal’importo da versare ogni mese ai livelli del2006 ma trasforma il mutuo in un finanziamentoa rata costante. Il problema allora? Il problemaè potenziale: se nei prossimi anni i tassi nondovessero diminuire a sufficienza la durata delmutuo sarebbe automaticamente estesa percompensare il minor importo di interessi versati,con la riduzione dei pagamenti rispetto al pianooriginario. E il prolungamento potrebbe esseresignificativo, un prestito da 100 mila euro accesotre anni fa comporterebbe, nel caso in cui i tassiil caro-mutuirimangano invariati fino al termine del rapporto,un allungamento che va dai 6 mesi per unfinanziamento a 10 anni agli oltre 4 anni di unmutuo ventennale. Riepilogando, chi puòaccedere alla rinegoziazione? Possono accederesolo i titolari di un mutuo per l’acquisto dellaprima casa a tasso variabile prima del 1 gennaio2007. Quali sono i benefici? Si trasforma iltasso del mutuo da variabile a fisso, riducendol’importo della rata ( in realtà la riduzioneottenuta, viene restituita alla Banca attraversoun allungamento della durata del mutuo). Cosasuccede se i tassi salgono? La durata del mutuosi allunga per ripagare il finanziamentoaccessorio. Cosa succede se i tassi scendono?Il beneficio verrà riconosciuto attraverso ilritorno ad una rata inferiore prevista dal mutuooriginario.Dr. Pierpaolo BertilorenziUna Foto nel TempoFoto NizzaVia F.M. Zoppi, 4Massa (MS)Tel. 0585.42096

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