21.07.2015 Views

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

(venti <strong>per</strong> cento); e <strong>di</strong> due punti <strong>per</strong>centuali <strong>per</strong> ogni punto <strong>di</strong> ribasso su<strong>per</strong>iore al 20% (venti <strong>per</strong>cento).10.3Il Committente può contrattualmente stabilire che la garanzia definitiva <strong>di</strong> cui al comma 1 delpresente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nellimite massimo del 75% (settantacinque <strong>per</strong> cento) dell’importo garantito.L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque <strong>per</strong> cento) dell’iniziale importo garantito, èsvincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo.10.4La garanzia <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo, ovvero la quota residua della stessa ove sia statocontrattualmente previsto lo svincolo progressivo della stessa è restituita alla scadenza del <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong>garanzia <strong>di</strong> buon funzionamento <strong>di</strong> cui al successivo art. 46 delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, salva<strong>di</strong>versa previsione contrattuale.Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine dellafornitura, la restituzione è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita.In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventualicontestazioni inerenti l’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.10.5La garanzia <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo è prestata, salva <strong>di</strong>versa previsione, me<strong>di</strong>antefideiussione bancaria, assicurativa ovvero rilasciata da<strong>gli</strong> interme<strong>di</strong>ari finanziari iscritti nell’elencospeciale <strong>di</strong> cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, autorizzati dal Ministerodell’Economia e delle Finanze a svolgere, in via esclusiva o prevalente, attività <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> garanzie.10.6In ogni caso, la fideiussione deve prevedere espressamente:- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;- la rinuncia alla possibilità del fideiussore <strong>di</strong> far valere il decorso del termine <strong>di</strong> sei mesi entro ilquale, nell’ipotesi <strong>di</strong> scadenza dell’obbligazione principale, il cre<strong>di</strong>tore è tenuto a proporre (ai sensidell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;- la sua o<strong>per</strong>atività entro quin<strong>di</strong>ci giorni a semplice richiesta scritta del Committente.10.7Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, nell’ipotesi <strong>di</strong> mancata costituzionedella garanzia <strong>di</strong> cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre la revoca20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!