21.07.2015 Views

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Direzione Affari Legali e SocietariLEGALEONLINEDocumento Normativa <strong>di</strong> GruppoDocumenti correlati:<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong><strong>per</strong> <strong>gli</strong> <strong>Appalti</strong> <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e, lavorie forniture in o<strong>per</strong>adelle Società del GruppoFerrovie dello StatoTesto approvato dal Consi<strong>gli</strong>o <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> Ferrovie dello Stato S.p.A. nellaseduta del 1 marzo 2007, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio <strong>di</strong> Roma in data21 marzo 2007, ed emanate con Disposizione <strong>di</strong> Gruppo n. 99/AD del 17 aprile 2007.


Allegato 2 alla DdG n.99 /AD del17 aprile 2007<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong><strong>per</strong> <strong>gli</strong> <strong>Appalti</strong> <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e, lavorie forniture in o<strong>per</strong>adelle Società del GruppoFerrovie dello Stato(Testo approvato dal Consi<strong>gli</strong>o <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 1 marzo 2007)


INDICECAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1Definizioni..............................................................................................................................6Articolo 2 Ambito <strong>di</strong> applicazione - Difformità tra documenti contrattuali ...................................8Articolo 3 Osservanza <strong>di</strong> leggi, regolamenti e norme .........................................................................8Articolo 4Articolo 5Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore.....................................................9Proprietà industriale e commerciale. Brevetti....................................................................9Articolo 6 Impegno <strong>di</strong> riservatezza..................................................................................................... 10Articolo 7 Pubblicità ............................................................................................................................. 11Articolo 7 bis Ince<strong>di</strong>bilità dei cre<strong>di</strong>ti......................................................................................................... 12CAPO IICONCLUSIONE DEL CONTRATTOArticolo 8 Stipula del <strong>Contratto</strong> .......................................................................................................... 12Articolo 9 Spese <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>, <strong>di</strong> registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore....................... 14Articolo 10 Garanzie e co<strong>per</strong>ture assicurative..................................................................................... 14Articolo 11 Anticipazioni ....................................................................................................................... 18Articolo 12 Sicurezza ed ambiente........................................................................................................ 19CAPO IIIESECUZIONE DEI LAVORIArticolo 13 Il Direttore dei Lavori........................................................................................................ 19Articolo 14 Rappresentanti dell’Appaltatore ....................................................................................... 20Articolo 15 Consegna dei lavori ............................................................................................................ 212


Articolo 16 Adempimenti dell’Appaltatore.......................................................................................... 25Articolo 17 Custo<strong>di</strong>a dei Cantieri.......................................................................................................... 27Articolo 18 Programma del lavoro........................................................................................................ 27Articolo 19 Prescrizioni in tema <strong>di</strong> progettazione .............................................................................. 28Articolo 20 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori........................................................... 30Articolo 21 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali........................................................ 31Articolo 22 Coefficiente <strong>di</strong> qualità ........................................................................................................ 32Articolo 23 Lavori in economia e lavori urgenti ................................................................................. 33Articolo 24 Espropriazione <strong>per</strong> la sede stabile dell’o<strong>per</strong>a appaltata................................................. 33Articolo 25 Termine utile <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori e penalità. Proroghe dei termini ................ 34Articolo 26 Manutenzione a carico dell’Appaltatore.......................................................................... 35Articolo 27 Sospensione dei lavori........................................................................................................ 35Articolo 28 Sospensioni illegittime........................................................................................................ 37Articolo 29 Responsabilità dell’Appaltatore <strong>per</strong> danni ...................................................................... 38Articolo 30 Rinvenimento <strong>di</strong> cose <strong>di</strong> interesse storico, artistico, archeologico.............................. 39Articolo 31Obbligo dell’Appaltatore <strong>di</strong> coo<strong>per</strong>are <strong>per</strong> verifiche e controlli delCommittente........................................................................................................................ 39Articolo 32 Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro ............................................................... 40Articolo 33 Prescrizioni del Committente ........................................................................................... 40Articolo 34 Riserve dell’Appaltatore..................................................................................................... 40Articolo 35 Varianti................................................................................................................................. 42Articolo 36 Nuovi prezzi........................................................................................................................ 43Articolo 37 Aumento o <strong>di</strong>minuzione dei lavori appaltati .................................................................. 44Articolo 38 Subappalto ........................................................................................................................... 463


CAPO IVCONTABILITÀ DEI LAVORIArticolo 39 Documenti <strong>di</strong> contabilità................................................................................................... 47Articolo 40 Giornale dei lavori .............................................................................................................. 47Articolo 41 Libretti <strong>di</strong> misura dei lavori e delle provviste ................................................................. 48Articolo 42 Registro <strong>di</strong> contabilità ........................................................................................................ 49Articolo 43 Stati d’avanzamento del lavoro e pagamenti in acconto............................................... 50Articolo 44 Ritar<strong>di</strong> nei pagamenti ......................................................................................................... 51Articolo 45 Conto prefinale ................................................................................................................... 51Articolo 46 Conto finale dei lavori........................................................................................................ 52CAPO VCOLLAUDO E ACCETTAZIONEArticolo 47 Collaudo............................................................................................................................... 53Articolo 48 Collaudo in corso d’o<strong>per</strong>a ................................................................................................. 55Articolo 49 Oggetto delle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudo............................................................................... 55Articolo 50 Verbale della visita <strong>di</strong> collaudo ......................................................................................... 56Articolo 51 Relazione <strong>di</strong> collaudo ......................................................................................................... 56Articolo 52 Certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione dei lavori ........................................... 57Articolo 53Articolo 54Osservazioni dell’Appaltatore al certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolareesecuzione............................................................................................................................ 57Approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione edaccettazione dell’o<strong>per</strong>a ....................................................................................................... 58Articolo 55 Pagamento della rata <strong>di</strong> saldo............................................................................................ 58Articolo 56 Collaudo statico .................................................................................................................. 59Articolo 57 Difetti, vizi e <strong>di</strong>fformità riscontrate in sede <strong>di</strong> collaudo ............................................... 604


CAPO VIGARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTOArticolo 58 Garanzia <strong>per</strong> <strong>di</strong>fformità e vizi dell’o<strong>per</strong>a......................................................................... 61Articolo 59 Clausola risolutiva espressa ............................................................................................... 61Articolo 60 Effetti e <strong>di</strong>sciplina della risoluzione ................................................................................. 62Articolo 61 Recesso dal <strong>Contratto</strong> ........................................................................................................ 64CAPO VIIRISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIEArticolo 62 Transazione, accordo bonario e arbitrato ....................................................................... 65Articolo 63 Foro Competente ............................................................................................................... 665


CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1DefinizioniNelle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong> e nei documenti contrattuali alle seguentiespressioni verranno attribuiti i seguenti significati:a) COMMITTENTE: (anche in<strong>di</strong>cato soggetto appaltante): il soggetto <strong>per</strong> conto del quale l’o<strong>per</strong>aviene realizzata.b) APPALTATORE: la <strong>per</strong>sona fisica o giuri<strong>di</strong>ca, o le <strong>per</strong>sone fisiche o giuri<strong>di</strong>che anchetemporaneamente riunite, consorziate, ovvero raggruppate in gruppo europeo <strong>di</strong> interesseeconomico (G.E.I.E.), che si impegnano alla realizzazione delle o<strong>per</strong>e descritte nel <strong>Contratto</strong>d’appalto e delle forniture e dei servizi ad esse connesse.c) CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore <strong>per</strong> l’esecuzione <strong>di</strong> lavori descrittinel <strong>Contratto</strong> d’appalto.Il <strong>Contratto</strong>, salvo non sia <strong>di</strong>versamente specificato, comprenderà:c. 1) La convenzione nella quale sono specificati l’oggetto dell’appalto, l’importo dei lavori, leeventuali clausole particolari.c. 2) Le <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>: il presente documento che regola in via generale il<strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> appalto.c. 3) L’elenco prezzi: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini:a) della contabilizzazione dei lavori <strong>per</strong> i quali il corrispettivo venga determinato a misura;b) della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie incorso <strong>di</strong> esecuzione dei lavori;c) della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso <strong>di</strong> estinzione del rapportocontrattuale prima dell’ultimazione dei lavori.c. 4) Il capitolato speciale: il documento <strong>di</strong>viso in due parti: la prima, contenente la descrizione dellelavorazioni, con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tutti <strong>gli</strong> elementi necessari <strong>per</strong> una compiuta definizionetecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto; la seconda, contenente la specificazione dellenorme tecniche <strong>di</strong> progettazione (ove la progettazione sia onere dell’Appaltatore), <strong>di</strong>6


esecuzione, <strong>di</strong> misurazione, <strong>di</strong> controllo della qualità e <strong>di</strong> accettazione inerenti il <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong>appalto.c. 5) Il progetto: i documenti - articolati in <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>menti tecnici - contenenti lein<strong>di</strong>cazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto dell’appalto.c. 6) Il programma cronologico: il documento che stabilisce l’or<strong>di</strong>ne ed i tempi <strong>di</strong> esecuzione delleo<strong>per</strong>e appaltate.c. 7) Piano <strong>di</strong> sicurezza e coor<strong>di</strong>namento e fascicolo dell’o<strong>per</strong>a: elaborati progettuali allegati al<strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> appalto, redatti dal coor<strong>di</strong>natore <strong>per</strong> la progettazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.494/96 e s.m..c. 8) Piano sostitutivo <strong>di</strong> sicurezza: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del Piano <strong>di</strong>sicurezza e coor<strong>di</strong>namento, quando questo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m..d) IMPIANTI DI CANTIERE: tutti <strong>gli</strong> impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d’o<strong>per</strong>a, anchespeciali, <strong>di</strong> qualsiasi tipo e natura, richiesti <strong>per</strong> l’esecuzione e la manutenzione delle o<strong>per</strong>e finoall’approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione (ed accettazione dei lavori daparte del Committente).e) OPERE PROVVISIONALI: tutte le o<strong>per</strong>e accessorie, anche speciali, <strong>di</strong> qualsiasi tipo e natura,richieste <strong>per</strong> consentire l’esecuzione e la manutenzione delle o<strong>per</strong>e fino all’accettazione da partedel Committente.f) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: appalti <strong>di</strong> lavori, forniture e servizi affidati da Società delGruppo Ferrovie dello Stato o<strong>per</strong>anti nel settore del trasporto ferroviario ovvero ne<strong>gli</strong> altri settoriin<strong>di</strong>cati a<strong>gli</strong> articoli del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cui alla successiva lett. i): 208 (gas, energia termica ed elettrica);209 (acqua); 210 (servizi <strong>di</strong> trasporto); 211 (servizi postali); 212 (prospezione ed estrazione <strong>di</strong>petrolio, gas, carbone e altri combustibili soli<strong>di</strong>); 213 (porti e aeroporti);g) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO: il documento approvato daiConsi<strong>gli</strong> <strong>di</strong> Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, <strong>per</strong> enunciare echiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni edesterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. La convenzione contiene appositaclausola intitolata "Co<strong>di</strong>ce Etico", con la quale il fornitore: (i) attesta <strong>di</strong> aver preso visione delCo<strong>di</strong>ce Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, pubblicato all'in<strong>di</strong>rizzo, espressamente specificato,del sito internet del Committente, ovvero <strong>di</strong> Ferrovie dello Stato S.p.A.; (ii) <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> benconoscere il Co<strong>di</strong>ce Etico e si impegna a rispettarlo;7


h) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici relativi a2.1lavori, servizi e forniture in attuazione delle <strong>di</strong>rettive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”.Articolo 2Ambito <strong>di</strong> applicazione - Difformità tra documenti contrattualiLe presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> si applicano ai lavori nei settori speciali ovvero a quelli affidati daSocietà del Gruppo che non rientrano nell'ambito <strong>di</strong> applicazione della <strong>di</strong>sciplina comunitaria enazionale in materia <strong>di</strong> appalti.2.2In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali <strong>di</strong> cui all’art. 1, la prevalenza èdeterminata dall’or<strong>di</strong>ne in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo.3.1Articolo 3Osservanza <strong>di</strong> leggi, regolamenti e normeL’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottem<strong>per</strong>are a tutte le <strong>di</strong>sposizionilegislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia<strong>di</strong> progettazione dei lavori (qualora quest’ultima rientri tra le attività contrattualmente a caricodell’Appaltatore), <strong>di</strong> accettazione delle o<strong>per</strong>e e dei materiali, <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong>igiene del lavoro e tutela ambiente, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerentel’appalto e la sua esecuzione.3.2Per quanto non <strong>di</strong>sciplinato dal <strong>Contratto</strong>, trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni stabilite in materiadal co<strong>di</strong>ce civile e dalle altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> natura tecnica.3.3Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> debbono intendersi sostituite, mo<strong>di</strong>ficate oabrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute <strong>di</strong>sposizioniim<strong>per</strong>ative, legislative o regolamentari.8


4.1Articolo 4Domicilio delle parti e comunicazioni all’AppaltatoreA<strong>gli</strong> effetti contrattuali e giu<strong>di</strong>ziari, il domicilio legale delle parti, salva <strong>di</strong>versa elezione stabilita in<strong>Contratto</strong> o successivamente comunicata <strong>per</strong> iscritto, si intende elettivamente fissato <strong>per</strong> ilCommittente e <strong>per</strong> l’Appaltatore presso la loro sede legale.4.2Nel <strong>Contratto</strong>, l’Appaltatore <strong>di</strong>chiara il proprio domicilio fiscale, il co<strong>di</strong>ce fiscale, la partita I.V.A. e ico<strong>di</strong>ci contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati noncomunicati <strong>per</strong> iscritto al Direttore dei Lavori.4.3Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al momentodel loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore <strong>di</strong> cui al successivo art. 14 chedovrà controfirmarne una copia <strong>per</strong> ricevuta; ovvero dalla data <strong>di</strong> ricezione del documento stessoinviato <strong>per</strong> lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali <strong>di</strong>verse modalità stabilite in <strong>Contratto</strong>,in<strong>di</strong>rizzato al domicilio dell’Appaltatore <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo.4.4La lingua ufficiale del <strong>Contratto</strong> tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano; tutta ladocumentazione, compresa quella <strong>di</strong> carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua.Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, isuoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.5.1Articolo 5Proprietà industriale e commerciale. BrevettiL’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte <strong>di</strong>titolari o concessionari <strong>di</strong> brevetti, marchi, licenze, <strong>di</strong>segni, modelli e altre o<strong>per</strong>e dell’ingegnoconcernenti le forniture, i materiali, <strong>gli</strong> impianti, i proce<strong>di</strong>menti e i mezzi tutti utilizzatinell’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.5.2L’Appaltatore deve in<strong>di</strong>care nell’offerta o in un suo allegato anche <strong>gli</strong> organi, i mezzi, i <strong>di</strong>spositivi, iprocessi <strong>di</strong> lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente9


adottare segnalando <strong>per</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi <strong>gli</strong> estremi del brevetto e <strong>di</strong>mostrando, nel caso <strong>di</strong> brevetti<strong>di</strong> terzi, <strong>di</strong> essere in possesso delle relative licenze o quantomeno <strong>di</strong> un impegno irrevocabile deltitolare <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cedere i <strong>di</strong>ritti stessi all’Appaltatore in caso <strong>di</strong> conclusione del <strong>Contratto</strong> con ilCommittente.5.3In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti <strong>gli</strong> oneri comunque connessi con l’ottenimento dei<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> sfruttamento <strong>di</strong> tali brevetti, marchi, licenze, <strong>di</strong>segni, modelli e altre o<strong>per</strong>e dell’ingegno.5.4Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventualicontroversie tra <strong>di</strong> loro.5.5L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il<strong>di</strong>ritto a riparare o far riparare da terzi <strong>gli</strong> organi, i pezzi o i <strong>di</strong>spositivi forniti dall’Appaltatore e <strong>di</strong>procurarsi i pezzi necessari <strong>per</strong> le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso altitolare e/o licenziatario.5.6Il <strong>Contratto</strong> può prevedere il compenso da corrispondersi <strong>per</strong> <strong>di</strong>ritti o brevetti dell’Appaltatorequalora il Committente intendesse utilizzarli, sia <strong>di</strong>rettamente che <strong>per</strong> tramite <strong>di</strong> alte <strong>per</strong>sone, in altriappalti.6.1Articolo 6Impegno <strong>di</strong> riservatezzaL’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, <strong>per</strong> motivi che nonsiano attinenti alla esecuzione del <strong>Contratto</strong>, le informazioni tecniche relative a proce<strong>di</strong>menti,<strong>di</strong>segni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua <strong>di</strong>sposizione dalCommittente o <strong>di</strong> cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del<strong>Contratto</strong>.6.2L’obbligo <strong>di</strong> segretezza è vincolante <strong>per</strong> l’Appaltatore <strong>per</strong> tutta la durata dell’esecuzione del<strong>Contratto</strong> e <strong>per</strong> tutti <strong>gli</strong> anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazionidelle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano <strong>di</strong>venute <strong>di</strong> dominio pubblico.10


6.3L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente <strong>per</strong> l’esatta osservanza da parte deipropri <strong>di</strong>pendenti, dei propri subappaltatori e de<strong>gli</strong> ausiliari e <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> questi ultimi, de<strong>gli</strong>obblighi <strong>di</strong> segretezza <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.6.4In caso <strong>di</strong> inosservanza dell’obbligo <strong>di</strong> segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committentetutti i danni che ad esso dovessero derivare.6.5E’ fatto <strong>di</strong>vieto all’Appaltatore <strong>di</strong> fare o <strong>di</strong> autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle o<strong>per</strong>e chel’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.6.6E’, inoltre, fatto <strong>di</strong>vieto all’Appaltatore <strong>di</strong> pubblicare o <strong>di</strong> far pubblicare da terzi, <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> tipi,schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto ilbenestare scritto, nonché <strong>di</strong> comunicare o mostrare a terzi <strong>di</strong>segni e tipi del Committente stesso,fatta eccezione <strong>per</strong> le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti.7.1Articolo 7PubblicitàSono riservati al Committente i <strong>di</strong>ritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri <strong>di</strong> lavoro, dellerelative recinzioni e <strong>di</strong> qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l’Appaltatorecostruisca su aree <strong>di</strong> proprietà ferroviaria <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori, con assoluto <strong>di</strong>vietoall’Appaltatore <strong>di</strong> fare o <strong>di</strong> concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni e<strong>di</strong>mpianti.7.2L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitariesuddette che sono stabilite a giu<strong>di</strong>zio insindacabile del Committente; inoltre, l’Appaltatore stessonon potrà mai avanzare pretese <strong>di</strong> compensi od indennizzi <strong>di</strong> qualsiasi specie derivanti dai <strong>di</strong>ritti odalle facoltà, che il Committente sì è riservato.11


Articolo 7 bisInce<strong>di</strong>bilità dei cre<strong>di</strong>tiI cre<strong>di</strong>ti e i debiti derivati dai contratti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato non possonoformare oggetto <strong>di</strong> cessione o <strong>di</strong> delegazione o <strong>di</strong> mandato all’incasso se non previa autorizzazionescritta del Direttore Amministrativo della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato interessata,autorizzazione che potrà essere rifiutata solo <strong>per</strong> giustificati motivi.Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore della Fercre<strong>di</strong>t si intendono fin d’oraautorizzati.8.1CAPO IICONCLUSIONE DEL CONTRATTOArticolo 8Stipula del <strong>Contratto</strong>Il Committente comunica senza indugio all’Appaltatore l’aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva della procedura <strong>di</strong>affidamento. L'aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.L'aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva <strong>di</strong>viene efficace, fatto salvo l'esercizio dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> autotutela, nei casiconsentiti dalla <strong>di</strong>sciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possessoin capo all'aggiu<strong>di</strong>catario dei requisiti prescritti dalla <strong>di</strong>sciplina vigente ed, in particolare:a) l’inesistenza <strong>di</strong> cause ostative alla partecipazione alle procedure <strong>di</strong> affidamento ed alla stipula del<strong>Contratto</strong>, nonché l’effettiva titolarità dei requisiti <strong>di</strong> idoneità tecnico-organizzativa edeconomico-finanziaria previsti nel bando o nella lettera <strong>di</strong> invito;b) l’inesistenza <strong>di</strong> cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia <strong>di</strong> lotta alla8.2delinquenza <strong>di</strong> tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi <strong>di</strong> cui all'art. 11 del D.Lgs. n.252/98.A tal fine, entro <strong>di</strong>eci giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazionedefinitiva, l’Appaltatore, sempreché tale onere sia posto a suo carico ai sensi della normativa vigente,è tenuto a trasmettere al Committente:i) la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui alla lettera a) delprecedente comma;12


ii) la documentazione idonea a comprovare l’inesistenza delle situazioni <strong>di</strong> cui alla lett. b) delmedesimo comma.Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti in<strong>di</strong>cati al comma 1 del presentearticolo, ne dà comunicazione all'Appaltatore.L’Appaltatore deve presentare le garanzie secondo quanto previsto al successivo art. 10, entro iltermine fissato dal Committente nella comunicazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti <strong>di</strong>cui al citato comma 1 del presente articolo. Tale termine, <strong>di</strong> norma, non può essere inferiore aquin<strong>di</strong>ci giorni.Qualora l'aggiu<strong>di</strong>cazione sia stata effettuata a favore <strong>di</strong> un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine <strong>di</strong> cui alprecedente <strong>per</strong>iodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato conrappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..8.3Il Committente comunica <strong>per</strong> iscritto all’appaltatore con un preavviso <strong>di</strong> almeno cinque giorni,giorno, ora e luogo in cui deve presentarsi <strong>per</strong> la stipula del <strong>Contratto</strong>. La stipula avviene, <strong>di</strong> norma,entro sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte dell'aggiu<strong>di</strong>catario della comunicazionedell'esito positivo delle verifiche <strong>di</strong> cui al precedente comma 2, salva <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione nel bando <strong>di</strong>gara e/o nella lettera <strong>di</strong> invito ovvero salva l'ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento <strong>di</strong> tali termini concordato conl'aggiu<strong>di</strong>catario.Con la stipula del <strong>Contratto</strong>, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta èautomaticamente svincolata.8.4Ove l’Appaltatore non si presenti <strong>per</strong> la stipulazione del <strong>Contratto</strong> nel termine fissato o siainadempiente ad uno qualsiasi de<strong>gli</strong> adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente è infacoltà <strong>di</strong> revocare l’aggiu<strong>di</strong>cazione e <strong>di</strong> procedere all’incameramento della garanzia prestata acorredo dell’offerta.Qualora la stipula del <strong>Contratto</strong> non avvenga nei termini fissati ai sensi del comma 3 del presentearticolo, l’Appaltatore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente,senza avere <strong>di</strong>ritto ad alcun compenso o indennizzo.Il <strong>Contratto</strong> non è stipulato, <strong>di</strong> norma, prima che siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione aicontrointeressati del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione, salvo che non ricorrano motivate ragioni <strong>di</strong>particolare urgenza.13


Salva <strong>di</strong>versa previsione normativa, il <strong>Contratto</strong> può essere concluso, a scelta del Committente, conla forma <strong>di</strong> corrispondenza commerciale.8.5Nei casi consentiti dalla normativa in materia <strong>di</strong> lotta alla delinquenza mafiosa, il <strong>Contratto</strong> puòessere concluso, sotto con<strong>di</strong>zione risolutiva, anche in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> preventiva acquisizione delladocumentazione o delle informazioni in or<strong>di</strong>ne all’inesistenza <strong>di</strong> cause ostative alla stipula. In taleipotesi, il Committente può recedere dal <strong>Contratto</strong>, ai sensi e <strong>per</strong> <strong>gli</strong> effetti della normativa vigente,ove venga, successivamente, accertata l’esistenza <strong>di</strong> cause ostative alla stipulazione del <strong>Contratto</strong>.9.1Articolo 9Spese <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>, <strong>di</strong> registro ed accessorie a carico dell’AppaltatoreSono a carico dell’Appaltatore tutte le spese <strong>di</strong> bollo e registro della copia del <strong>Contratto</strong> e deidocumenti e <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto.9.2Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese <strong>di</strong> bollo inerenti <strong>gli</strong> atti eventualmenteoccorrenti <strong>per</strong> la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data <strong>di</strong> emissione delcollaudo provvisorio o del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.10.1Articolo 10Garanzie e co<strong>per</strong>ture assicurativeL’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine <strong>di</strong> cui all’art. 8.2,una garanzia definitiva nella misura del 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) dell’importo dei lavori, da prestarsi,salva <strong>di</strong>versa previsione, sotto forma <strong>di</strong> fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata daIstituti bancari o assicurativi o da interme<strong>di</strong>ari finanziari iscritti nell’elenco speciale <strong>di</strong> cui all’articolo107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività <strong>di</strong> rilascio<strong>di</strong> garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.Ove contrattualmente previsto, in caso <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione con ribasso <strong>per</strong>centuale su<strong>per</strong>iore al 10%(<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) dell’importo posto a base della procedura <strong>di</strong> affidamento, la garanzia <strong>di</strong> cui alpresente comma è incrementata <strong>di</strong> un punto <strong>per</strong>centuale <strong>per</strong> ogni punto <strong>per</strong>centuale <strong>di</strong> ribassosu<strong>per</strong>iore al 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento); in caso <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione con ribasso <strong>per</strong>centuale su<strong>per</strong>iore al20% (venti <strong>per</strong> cento) dell’importo posto a base della procedura <strong>di</strong> affidamento, la garanzia <strong>di</strong> cui al14


presente comma è incrementata <strong>di</strong> un punto <strong>per</strong>centuale <strong>per</strong> ogni punto <strong>per</strong>centuale <strong>di</strong> ribassosu<strong>per</strong>iore al 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) fino al 20% (venti <strong>per</strong> cento); e <strong>di</strong> due punti <strong>per</strong>centuali <strong>per</strong> ognipunto <strong>di</strong> ribasso su<strong>per</strong>iore al 20% (venti <strong>per</strong> cento).10.2Ove contrattualmente previsto, la misura della garanzia definitiva è ridotta del 50% (cinquanta <strong>per</strong>cento), nell'ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accre<strong>di</strong>tati ai sensi delle normeeuropee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione<strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la<strong>di</strong>chiarazione della presenza <strong>di</strong> elementi significativi e tra loro correlati <strong>di</strong> tale sistema.10.3La garanzia definitiva copre <strong>gli</strong> oneri <strong>per</strong> il mancato od inesatto adempimento del <strong>Contratto</strong> e <strong>per</strong>quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre,prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanzedella liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha,inoltre, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> valersi della garanzia <strong>per</strong> l’eventuale maggiore spesa sostenuta <strong>per</strong> ilcompletamento dei lavori nel caso <strong>di</strong> risoluzione del <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong>sposta in danno dell’Appaltatore,nonché <strong>per</strong> provvedere al pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto dall’Appaltatore <strong>per</strong> le inadempienzederivanti dalla inosservanza <strong>di</strong> norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e deiregolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,comunque presenti in cantiere.10.4Ove contrattualmente previsto, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misuradell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque <strong>per</strong> cento)dell’importo garantito.L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque <strong>per</strong> cento) dell’iniziale importo garantito, èsvincolato ai sensi del comma 5 del presente articolo.10.5La garanzia cessa <strong>di</strong> avere effetto a partire dalla data <strong>di</strong> approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo,ovvero alla data <strong>di</strong> approvazione del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.10.6In ogni caso, la fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da interme<strong>di</strong>ari finanziari, iscrittinell’elenco speciale <strong>di</strong> cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via15


esclusiva o prevalente attività <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia edelle Finanze, <strong>di</strong> cui ai precedenti commi, deve prevedere espressamente:- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;- la rinuncia alla possibilità del fideiussore <strong>di</strong> far valere il decorso del termine <strong>di</strong> sei mesi entro ilquale, nell’ipotesi <strong>di</strong> scadenza dell’obbligazione principale, il cre<strong>di</strong>tore è tenuto a proporre (aisensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;- la sua o<strong>per</strong>atività entro quin<strong>di</strong>ci giorni a semplice richiesta scritta del Committente.10.7La mancata costituzione della garanzia <strong>di</strong> cui ai precedenti commi, determina la revocadell’aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva e l’acquisizione, da parte del Committente della garanzia presentata acorredo dell’offerta.10.8L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa con i massimali stabiliti nel<strong>Contratto</strong>, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi <strong>di</strong> esecuzione da qualsiasi causadeterminati, ivi compresi quelli derivanti da errori o da insufficiente progettazione nella sola ipotesiin cui una qualsiasi delle fasi della progettazione sia stata affidata all’Appaltatore, con esclusione deidanni derivanti da azioni <strong>di</strong> terzi o cause <strong>di</strong> forza maggiore.10.9La polizza <strong>di</strong> cui al comma 8 del presente articolo deve prevedere, salve <strong>di</strong>verse previsionicontrattuali, anche una garanzia <strong>di</strong> responsabilità civile <strong>per</strong> danni a terzi nell’esecuzione dei lavori <strong>per</strong>massimali pari al 5% (cinque <strong>per</strong> cento) della somma assicurata <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>e ai sensi del menzionatocomma 8 del presente articolo, con un minimo <strong>di</strong> 500.000 (cinquecentomila) ed un massimo <strong>di</strong>5.000.000 (cinquemilioni) <strong>di</strong> Euro.La co<strong>per</strong>tura assicurativa decorre dalla data <strong>di</strong> consegna dei lavori e cessa alla data <strong>di</strong> approvazionedel certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione.L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, alle con<strong>di</strong>zioni e con i massimali previsti nel<strong>Contratto</strong>, copia della polizza almeno <strong>di</strong>eci giorni prima della consegna dei lavori, salvo il caso in cuiil Committente abbia dato comunicazione dell'avvio delle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> consegna con un preavvisopiù breve rispetto a tale temine ai sensi del successivo articolo 15.In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 cod. civ., l’omesso o il ritardato pagamento delle sommedovute dall’Appaltatore a titolo <strong>di</strong> premio non comporta l’inefficacia della garanzia.16


10.10L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare, <strong>per</strong> tutti i lavori <strong>di</strong> importo su<strong>per</strong>iore al controvalore inEuro <strong>di</strong> 10.000.000 (<strong>di</strong>ecimilioni) <strong>di</strong> DSP e salva ogni <strong>di</strong>versa previsione normativa, una polizzaindennitaria decennale, a co<strong>per</strong>tura dei rischi <strong>di</strong> rovina totale o parziale dell’o<strong>per</strong>a, ovvero dei rischiderivanti da gravi <strong>di</strong>fetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favoredel Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento dellaresponsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni <strong>di</strong> sorta. Il limite <strong>di</strong> indennizzo dellapolizza decennale non deve essere inferiore al 20% (venti <strong>per</strong> cento) del valore dell’o<strong>per</strong>a realizzatacon il limite massimo <strong>di</strong> 14.000.000 (quattor<strong>di</strong>cimilioni) <strong>di</strong> Euro.Per tutti i lavori <strong>di</strong> importo su<strong>per</strong>iore al controvalore in Euro <strong>di</strong> 10.000.000 (<strong>di</strong>ecimilioni) <strong>di</strong> DSP esalva ogni <strong>di</strong>versa previsione normativa, l’Appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizzaassicurativa decennale <strong>per</strong> responsabilità civile <strong>per</strong> danni cagionati a terzi, con un massimale stabilitonel <strong>Contratto</strong> non inferiore a 4.000.000 (quattromilioni) <strong>di</strong> Euro.Ambedue le polizze decorrono dalla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio o delcertificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.Fermo restando quanto previsto al successivo art. 55, comma 2, la liquidazione della rata <strong>di</strong> saldo è,in ogni caso, subor<strong>di</strong>nata alla stipula delle polizze <strong>di</strong> cui al presente comma.10.11L’erogazione dell’anticipazione ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 dellepresenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> generali, è subor<strong>di</strong>nata alla costituzione <strong>di</strong> una garanzia fideiussoria bancaria oassicurativa <strong>di</strong> importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso <strong>di</strong> interesse legale applicato al<strong>per</strong>iodo necessario al recu<strong>per</strong>o dell’anticipazione stessa secondo il programma dei lavori.10.12Per <strong>gli</strong> appalti <strong>di</strong> importo complessivo su<strong>per</strong>iore a 75.000.000 (settantacinquemilioni) <strong>di</strong> Euro aventiad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Committente richiede all’Appaltatore unagaranzia globale <strong>di</strong> esecuzione ai sensi dell’art. 129 del Co<strong>di</strong>ce.Per <strong>gli</strong> appalti <strong>di</strong> importo su<strong>per</strong>iore a 100.000.000 (centomilioni) <strong>di</strong> Euro, aventi ad oggetto la solaesecuzione dei lavori è, in ogni caso, facoltà del Committente richiedere all’Appaltatore una garanziaglobale <strong>di</strong> esecuzione come prevista dall’art. 129 del Co<strong>di</strong>ce.10.13E', comunque, facoltà del Committente derogare alle prescrizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo. Inparticolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle <strong>di</strong>mensioni ovvero alla17


complessità dei lavori, il Committente ha facoltà: a) <strong>di</strong> richiedere all’Appaltatore che la garanziadefinitiva, <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo, sia rilasciata, esclusivamente, da istituto bancario oassicurativo <strong>di</strong> primaria importanza; b) <strong>di</strong> richiedere all’Appaltatore la costituzione soltanto <strong>di</strong> alcunedelle garanzie e co<strong>per</strong>ture assicurative <strong>di</strong> cui al presente articolo; c) <strong>di</strong> richiedere all’Appaltatore lacostituzione delle cauzioni e co<strong>per</strong>ture assicurative, anche in misura inferiore rispetto a quantoprevisto nel presente articolo; d) <strong>di</strong> richiedere all’Appaltatore garanzie e co<strong>per</strong>ture assicurativeulteriori e/o maggiori <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> cui al presente articolo; e) <strong>di</strong> prevedere una maggiore durata dellegaranzie e co<strong>per</strong>ture assicurative <strong>di</strong> cui al presente articolo.10.14In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie e co<strong>per</strong>ture assicurative <strong>di</strong> cui ilCommittente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.In caso <strong>di</strong> mancata reintegrazione delle garanzie e delle co<strong>per</strong>ture assicurative previste dal presentearticolo, il Committente ha facoltà <strong>di</strong> trattenere i ratei <strong>di</strong> prezzi fino alla concorrenza <strong>di</strong> un importoche, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie e delle co<strong>per</strong>ture assicurative, neripristini l’ammontare.Articolo 11AnticipazioniÈ esclusa la facoltà del Committente <strong>di</strong> erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale, salva <strong>di</strong>versaprevisione normativa.Tuttavia, nei casi in cui i lavori oggetto <strong>di</strong> affidamento beneficino <strong>di</strong> un cofinanziamento da partedell'Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in <strong>Contratto</strong> l'erogazione <strong>di</strong>un'anticipazione sul prezzo contrattuale.In tale ipotesi, salva <strong>di</strong>versa previsione normativa, l'anticipazione è erogata nella misura del 5%(cinque <strong>per</strong> cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea, entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalladata <strong>di</strong> effettivo inizio dei lavori accertata dal Committente. L’anticipazione è revocata qualoral’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite spettano alCommittente <strong>gli</strong> interessi nella misura legale, applicati al <strong>per</strong>iodo necessario al recu<strong>per</strong>odell’anticipazione stessa, secondo il programma dei lavori.18


12.1Articolo 12Sicurezza ed ambienteL’Appaltatore, in relazione alla natura dell’appalto e alle con<strong>di</strong>zioni ambientali in cui si eseguono ilavori, deve ottem<strong>per</strong>are - in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute dei lavoratori, nonché <strong>di</strong> tutela ambientalee della pubblica incolumità - a tutte le vigenti norme <strong>di</strong> legge e regolamentari, alle relative<strong>di</strong>sposizioni ed istruzioni emanate dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria,nonché alle connesse prescrizioni impartite dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastrutturaferroviaria.12.2Fermi restando a carico del Committente <strong>gli</strong> obblighi <strong>di</strong> coo<strong>per</strong>azione e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> cui allavigente legislazione in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute dei lavoratori, l’Appaltatore - ai fini dellaredazione, dell’applicazione e dell’adeguamento del documento <strong>di</strong> valutazione dei rischi e dei propripiani <strong>di</strong> sicurezza - deve comunque attivarsi <strong>per</strong> acquisire dal Committente ogni informazione enotizia relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.12.3L’Appaltatore - ove rilevi che sia <strong>di</strong>venuta necessaria, ai fini <strong>di</strong> cui al presente articolo, l’effettuazione<strong>di</strong> eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature del Committente,eventualmente messi a <strong>di</strong>sposizione dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei lavoriappaltati - è in ogni caso tenuto a darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al Committente medesimo.13.1CAPO IIIESECUZIONE DEI LAVORIArticolo 13Il Direttore dei lavoriIl Committente, prima della consegna dei lavori, nomina il Direttore dei lavori, quale responsabiledell’esatto adempimento de<strong>gli</strong> obblighi <strong>di</strong> legge e dei regolamenti. Ferme restando le responsabilitàdell’Appaltatore e/o del/dei <strong>di</strong>rettore/i tecnico/i, il Direttore dei lavori con l’ausilio dei propricoa<strong>di</strong>utori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’o<strong>per</strong>a, provvede alla verifica deimateriali impiegati, a<strong>gli</strong> accertamenti in corso d’o<strong>per</strong>a, alla misurazione e contabilizzazione delle partid’o<strong>per</strong>a eseguite, alla emissione delle situazioni <strong>di</strong> acconto e <strong>di</strong> quella finale e impartisce tutte le19


<strong>di</strong>sposizioni che ritenga necessarie <strong>per</strong> il coor<strong>di</strong>namento del lavoro con eventuali altri appalti con iquali vi fosse inter<strong>di</strong>pendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dalCommittente <strong>per</strong> garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, curandonel’attuazione.13.2Il Direttore dei Lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione deilavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.13.3Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e ipropri coa<strong>di</strong>utori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con lafrequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna <strong>per</strong> lo svolgimento del proprio compito.13.4Il Direttore dei Lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia <strong>di</strong>sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>natore <strong>per</strong> l’esecuzione deilavori, svolgendone le relative funzioni. Ove invece in seno alla parte committente l’incarico <strong>di</strong>coor<strong>di</strong>natore <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto <strong>di</strong>verso, spettano aquest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; intal caso, <strong>gli</strong> atti del coor<strong>di</strong>natore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.14.1Articolo 14Rappresentanti dell’AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavori nomina, comunicandolo con lettera raccomandata alCommittente, un proprio <strong>di</strong>rettore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla <strong>di</strong>sciplina vigente.Il Direttore Tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzionedell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti me<strong>di</strong>ante apposita procura specialecon sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale alDirettore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottem<strong>per</strong>i adette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni<strong>di</strong> cui all’art. 15.5 delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>.14.2Il Direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento <strong>di</strong> quanto prescritto dalla20


<strong>di</strong>sciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle o<strong>per</strong>e, allo specificofine <strong>di</strong> evitare infortuni a<strong>gli</strong> addetti ai lavori, assicurare la <strong>per</strong>fetta stabilità e sicurezza delle struttureed evitare qualsiasi ipotesi <strong>di</strong> <strong>per</strong>icolo alla pubblica incolumità.A tale fine, il Direttore tecnico assume – in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute dei lavoratori, nonché <strong>di</strong>tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore,da questi delegate.Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore <strong>di</strong> svolgere attività <strong>di</strong> controllo sull’esercizio dellecompetenze delegate nonché l’esercizio <strong>di</strong>retto – da parte dell’Appaltatore – <strong>di</strong> quelle non delegabili<strong>per</strong> legge, ovvero non espressamente delegate.14.3L’Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato -può nominare, con le stesse modalità <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Direttori <strong>di</strong>cantiere, <strong>per</strong> lo svolgimento <strong>di</strong> tutte o <strong>di</strong> parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o piùcantieri determinati14.4Il Committente è in facoltà <strong>di</strong> rifiutare, <strong>per</strong> giustificati motivi, il <strong>di</strong>rettore tecnico ovvero il/iDirettore/i <strong>di</strong> cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero <strong>di</strong> esigerne la sostituzione.15.1Articolo 15Consegna dei lavoriLa consegna dei lavori deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data <strong>di</strong> stipulazione del<strong>Contratto</strong>.Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni <strong>di</strong> preavviso, il giorno,l’ora e il luogo in cui deve presentarsi <strong>per</strong> ricevere la consegna dei lavori, munito dei <strong>per</strong>sonaleidoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari <strong>per</strong> eseguire, ove occorra, il tracciamento deilavori secondo i piani, profili e <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto. Sono a carico dell’Appaltatore <strong>gli</strong> oneri <strong>per</strong> lespese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato giàeseguito a cura del Committente.21


15.2La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla basedelle planimetrie, dei tracciati fondamentali, de<strong>gli</strong> impianti da realizzare, del profilo del terreno, deibeni da occupare e <strong>di</strong> ogni altra documentazione risultante dal <strong>Contratto</strong>.15.3La consegna deve risultare da verbale redatto in contrad<strong>di</strong>ttorio tra il Direttore dei Lavori el’Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.15.4Dalla data in<strong>di</strong>cata in tale verbale, decorre il termine utile <strong>per</strong> il compimento dei lavori.15.5Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data.In tal caso, il termine utile <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori decorre dalla data in<strong>di</strong>cata nella primaconvocazione.Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, ilCommittente ha facoltà <strong>di</strong> risolvere il <strong>Contratto</strong> e <strong>di</strong> incamerare la garanzia prestata <strong>per</strong> la buonaesecuzione dei lavori.15.6Qualora la consegna non avvenga entro il termine <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo, <strong>per</strong> fatto o<strong>per</strong> colpa del Committente, l’Appaltatore con apposita istanza notificata al Committente medesimo,può chiedere <strong>di</strong> recedere dal <strong>Contratto</strong>.L’istanza <strong>di</strong> recesso non può <strong>per</strong>altro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicatola data <strong>di</strong> consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità <strong>di</strong> apporre riserve,formulare richieste <strong>di</strong> indennizzi, risarcimenti, compensi o mo<strong>di</strong>fiche dei patti contrattuali, <strong>per</strong> fatti ocircostanze comunque connessi o <strong>di</strong>pendenti dalla tardata consegna.Nel caso <strong>di</strong> acco<strong>gli</strong>mento dell’istanza <strong>di</strong> recesso, l’Appaltatore ha <strong>di</strong>ritto esclusivamente allarestituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre speseeffettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non su<strong>per</strong>iore alle seguenti<strong>per</strong>centuali calcolate sull’importo netto dell’appalto: 1% (uno <strong>per</strong> cento) <strong>per</strong> la parte dell’importosino a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro; 0,5% (zerovirgolacinque <strong>per</strong> cento) <strong>per</strong> la eccedenzafino a 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Euro; 0,2% (zerovirgoladue <strong>per</strong> cento) <strong>per</strong> la parteeccedente la somma <strong>di</strong> 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Euro.22


Nell’ipotesi in cui tra i compiti dell’Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l’Appaltatoreha <strong>di</strong>ritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti <strong>di</strong>gara, depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla <strong>di</strong>sciplina vigente); con il pagamento, laproprietà del progetto è acquisita dal Committente.Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tar<strong>di</strong>vamente alla consegna, l’Appaltatore ha<strong>di</strong>ritto ad un compenso <strong>per</strong> i maggiori oneri <strong>di</strong>pendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesselegale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione me<strong>di</strong>a giornaliera prevista dalprogramma <strong>di</strong> esecuzione dei lavori nel <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> ritardo, a decorrere dal giorno <strong>di</strong> notificadell’istanza <strong>di</strong> recesso sino alla data <strong>di</strong> effettiva consegna dei lavori.15.7Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l’Appaltatore, qualoraintenda far valere pretese derivanti da eventuali <strong>di</strong>fformità dello stato dei luoghi rispetto a quelloprevisto in progetto, deve, a pena <strong>di</strong> decadenza, formulare riserva in calce al verbale <strong>di</strong> consegna deilavori, in<strong>di</strong>cando analiticamente sia le ragioni <strong>di</strong> do<strong>gli</strong>anza sia, ove possibile, le somme o qualsiasicosa cui ritenga <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>ritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che nonsiano state formulate nei mo<strong>di</strong> e nei tempi innanzi in<strong>di</strong>cati o che, pure formulate, non siano stateriba<strong>di</strong>te nel registro <strong>di</strong> contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerateinammissibili.15.8Il <strong>Contratto</strong> può stabilire - quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’o<strong>per</strong>a lo richieda - che laconsegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali <strong>di</strong> consegna parziali, prevedendospecifici e <strong>di</strong>versificati termini utili <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori separatamente consegnati.Nei casi <strong>di</strong> urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea in<strong>di</strong>sponibilità delle aree e de<strong>gli</strong>immobili, è in ogni caso facoltà del Committente <strong>di</strong>sporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, ladata <strong>di</strong> decorrenza del termine utile generale è quella dell’ultimo verbale <strong>di</strong> consegna, salva <strong>di</strong>versaprevisione contrattuale.15.9In caso <strong>di</strong> consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma <strong>di</strong> esecuzione deilavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e su<strong>gli</strong> immobili <strong>di</strong>sponibili.Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora <strong>per</strong>mangano le cause <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità, si applicala <strong>di</strong>sciplina in tema <strong>di</strong> sospensione dei lavori <strong>di</strong> cui a<strong>gli</strong> artt. 27 e 28 delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong><strong>Generali</strong>.23


15.10Nei casi <strong>di</strong> urgenza, ove l’esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del <strong>Contratto</strong>, ilDirettore dei lavori tiene conto <strong>di</strong> quanto pre<strong>di</strong>sposto o somministrato dall’Appaltatore <strong>per</strong>rimborsare le relative spese, <strong>per</strong> il caso in cui il <strong>Contratto</strong> non venga stipulato.15.11L’occupazione temporanea non preor<strong>di</strong>nata all’esproprio delle aree, comunque interessatedall’esecuzione dei lavori, deve essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore.15.12Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alla <strong>di</strong>sciplina vigente, congiuntamenteall’esecuzione dei lavori, sia affidato all’Appaltatore anche l’incarico <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre uno o più livelli <strong>di</strong>progettazione, il Committente provvede alla consegna delle prestazioni relative alla progettazione,entro il termine previsto nel <strong>Contratto</strong>.Il Committente comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni <strong>di</strong> preavviso, giorno, ora e luogoin cui deve essere effettuata la consegna delle prestazioni relative alla progettazione. Delle o<strong>per</strong>azioni<strong>di</strong> consegna viene redatto apposito verbale.Il termine fissato nel <strong>Contratto</strong> <strong>per</strong> l’ultimazione delle attività <strong>di</strong> progettazione decorre dalla datain<strong>di</strong>cata nel verbale <strong>di</strong> cui al presente comma.Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito <strong>per</strong> ricevere la consegna delle prestazionirelative alla progettazione, il Committente fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile <strong>per</strong>l’esecuzione delle attività <strong>di</strong> progettazione decorre dalla data in<strong>di</strong>cata nella prima convocazione.Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Committente, questo hafacoltà <strong>di</strong> risolvere il <strong>Contratto</strong> e <strong>di</strong> incamerare la garanzia definitiva.Qualora la consegna delle prestazioni relative alla progettazione non abbia luogo entro il terminecontrattualmente stabilito, <strong>per</strong> fatto o colpa del Committente, l’Appaltatore, con apposita istanzanotificata al Committente medesimo, può chiedere <strong>di</strong> recedere dal <strong>Contratto</strong>.L’istanza <strong>di</strong> recesso non può <strong>per</strong>altro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicatola data <strong>di</strong> consegna delle prestazioni relative alla progettazione. In tal caso, è preclusa all’Appaltatorela possibilità <strong>di</strong> apporre riserve, formulare richieste <strong>di</strong> indennizzi, risarcimenti, compensi o mo<strong>di</strong>fichedei patti contrattuali, <strong>per</strong> fatti o circostanze comunque connessi o <strong>di</strong>pendenti dalla ritardataconsegna.Nel caso <strong>di</strong> acco<strong>gli</strong>mento dell’istanza <strong>di</strong> recesso, l’Appaltatore ha <strong>di</strong>ritto esclusivamente allarestituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese24


effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non su<strong>per</strong>iore alle seguenti<strong>per</strong>centuali calcolate sull’importo contrattuale relativo alle attività <strong>di</strong> progettazione: 1% (un <strong>per</strong>cento) <strong>per</strong> la parte dell’importo sino a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro; 0,5%(zerovirgolacinque <strong>per</strong> cento) <strong>per</strong> la eccedenza fino a 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Euro;0,2% (zerovirgoladue <strong>per</strong> cento) <strong>per</strong> la parte eccedente la somma <strong>di</strong> 1.500.000(unmilionecinquecentomila) Euro.Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tar<strong>di</strong>vamente alla consegna delle prestazioni,l’Appaltatore ha <strong>di</strong>ritto ad un compenso <strong>per</strong> i maggiori oneri <strong>di</strong>pendenti dal ritardo, nella misura pariall’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione me<strong>di</strong>a giornaliera nel<strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> ritardo, a decorrere dal giorno <strong>di</strong> notifica dell’istanza <strong>di</strong> recesso sino alla data <strong>di</strong> effettivaconsegna delle prestazioni relative all’attività <strong>di</strong> progettazione.Ai fini della presente <strong>di</strong>sposizione, la produzione me<strong>di</strong>a giornaliera coincide con l’importocontrattuale relativo alle attività <strong>di</strong> progettazione, <strong>di</strong>viso i giorni contrattualmente stabiliti <strong>per</strong>l’ultimazione <strong>di</strong> dette attività.Nell’ipotesi in cui la consegna delle prestazioni relative alla progettazione abbia inizio prima dellastipula del <strong>Contratto</strong>, il Committente tiene conto delle attività svolte <strong>per</strong> rimborsare le relative spese,nel caso in cui il <strong>Contratto</strong> non venga stipulato.16.1Articolo 16Adempimenti dell’AppaltatoreL’Appaltatore è tenuto ad osservare <strong>per</strong> l’assunzione della manodo<strong>per</strong>a occorrente <strong>per</strong>l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che <strong>di</strong>sciplinano la domanda e l’offerta <strong>di</strong> lavoro.16.2Per la manodo<strong>per</strong>a da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore, ovvero alcomplesso de<strong>gli</strong> atti facenti parte del <strong>Contratto</strong>, il possesso <strong>di</strong> specifica qualificazione o abilitazioneprofessionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati.16.3L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti occupati nei lavori oggettodell’appalto, e se Coo<strong>per</strong>ativa anche nei confronti dei soci, le con<strong>di</strong>zioni normative e retributiverisultanti dai contratti collettivi <strong>di</strong> lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono ilavori.25


16.4L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suin<strong>di</strong>cati contratti collettivi anche dopo lascadenza e fino alla loro sostituzione.16.5I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alleassociazioni stipulanti o receda da esse.16.6E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore <strong>di</strong> esibire in visione al Committente, ogni qualvolta <strong>gli</strong>vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestantile corresponsioni delle paghe e delle indennità varie a<strong>gli</strong> o<strong>per</strong>ai ed al pagamento dei contributiconnessi alla retribuzione.16.7Il Committente si riserva la facoltà <strong>di</strong> effettuare tutti <strong>gli</strong> accertamenti che riterrà opportuni, sia<strong>di</strong>rettamente che a mezzo de<strong>gli</strong> Ispettori del Lavoro e de<strong>gli</strong> Uffici Provinciali del lavoro e dellamassima occupazione, <strong>per</strong> assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate leprescrizioni suddette.16.8L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente a<strong>gli</strong> oneri assicurativi, assistenziali e <strong>di</strong>qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.16.9L’inosservanza <strong>di</strong> tali norme, ove segnalata da<strong>gli</strong> Enti assistenziali e previdenziali preposti, verràcontestata all’Appaltatore dal Committente.16.10Il Committente ha facoltà <strong>di</strong> non procedere al pagamento <strong>di</strong> quanto residuo o a saldo dovuto senzal’esplicita <strong>di</strong>chiarazione dell’Appaltatore <strong>di</strong> essere in regola con <strong>gli</strong> adempimenti <strong>di</strong> legge nei riguar<strong>di</strong>de<strong>gli</strong> Enti interessati.16.11Resta inteso che tale <strong>di</strong>chiarazione non esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.26


Articolo 17Custo<strong>di</strong>a dei CantieriL’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custo<strong>di</strong>a dei cantieri secondo le modalità stabilitenel <strong>Contratto</strong> o nel Capitolato tecnico.18.1Articolo 18Programma del lavoroL’Appaltatore, entro il termine stabilito in <strong>Contratto</strong>, è obbligato a sottoporre al benestare delCommittente un completo e detta<strong>gli</strong>ato programma <strong>di</strong> esecuzione del lavoro, articolato <strong>per</strong> fasio<strong>per</strong>ative e in funzione del termine utile generale e de<strong>gli</strong> eventuali termini utili parziali o interme<strong>di</strong>previsti dal <strong>Contratto</strong> stesso, nonché de<strong>gli</strong> altri vincoli che derivino, <strong>per</strong> lo sviluppo delle prestazioni,dalle pattuizioni <strong>di</strong> cui al <strong>Contratto</strong> e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza <strong>di</strong> altricantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito <strong>di</strong> altre o<strong>per</strong>e affidate adaltre imprese.18.2Tale programma deve essere pre<strong>di</strong>sposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, <strong>per</strong> tale motivo adalcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsicompatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari con<strong>di</strong>zioni locali e la<strong>di</strong>sponibilità delle aree interessate dalle o<strong>per</strong>e che il Committente consegna all’Appaltatore in mododa consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>.18.3Il programma del lavoro pre<strong>di</strong>sposto dall’Appaltatore può essere soggetto a mo<strong>di</strong>fiche da parte delCommittente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatoredeve provvedere ai necessari aggiornamenti in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> eventuali varianti progettuali e,comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità <strong>di</strong> attuarlo puntualmente. Qualoradall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavoririspetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal <strong>Contratto</strong>, l’Appaltatore, onde non incorrere nellepenalità stabilite in <strong>Contratto</strong> ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 25,dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause <strong>di</strong> forza maggiore o circostanze <strong>di</strong>fatto in<strong>di</strong>pendenti dalla sua volontà o dal suo o<strong>per</strong>ato, con adeguata giustificazione dei connessiprevisti <strong>di</strong>fferimenti dei tempi <strong>di</strong> esecuzione.27


18.4Nel caso <strong>di</strong> mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse nonsiano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato <strong>di</strong> avanzamento utilenella misura stabilita in <strong>Contratto</strong> e compresa tra lo 0,3‰ (zerovirgolatre <strong>per</strong> mille) e l’1‰ (uno <strong>per</strong>mille) dell’importo del singolo stato <strong>di</strong> avanzamento <strong>per</strong> ogni giorno <strong>di</strong> ritardo. In caso <strong>di</strong> mancatadeterminazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰(zerovirgolasette <strong>per</strong> mille) dell’importo <strong>di</strong> ogni singolo stato <strong>di</strong> avanzamento, <strong>per</strong> ogni giorno <strong>di</strong>ritardo.In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà su<strong>per</strong>are la misura del 10% (<strong>di</strong>eci<strong>per</strong> cento) del singolo stato <strong>di</strong> avanzamento.L’importo trattenuto a titolo <strong>di</strong> penale viene riaccre<strong>di</strong>tato all’Appaltatore, senza interessi ove, nelcorso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recu<strong>per</strong>are il ritardo ed a raggiungere il livello <strong>di</strong>produzione previsto nel programma.Nel caso <strong>di</strong> mancato recu<strong>per</strong>o de<strong>gli</strong> eventuali ritar<strong>di</strong> in cui l’Appaltatore incorra nel corsodell’esecuzione dei lavori, <strong>gli</strong> importi trattenuti in corso <strong>di</strong> esecuzione sono imputati a penale edefinitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong>cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 25.19.1Articolo 19Prescrizioni in tema <strong>di</strong> progettazioneNell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni <strong>di</strong> cui alla <strong>di</strong>sciplina vigente, sia affidatoall’Appaltatore anche l’incarico <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre un qualsiasi livello <strong>di</strong> progettazione dei lavori,quest’ultimo è obbligato, entro il termine previsto nel <strong>Contratto</strong>, a sottoporre in triplice copia <strong>gli</strong>elaborati progettuali all’approvazione del Committente.19.2Gli elaborati progettuali devono contenere calcoli <strong>di</strong> stabilità delle singole strutture e delle o<strong>per</strong>e nelloro complesso, nonché <strong>gli</strong> elaborati concernenti il progetto esecutivo e costruttivo de<strong>gli</strong> impianti(<strong>di</strong>segni, schemi, tabelle, ecc.) secondo quanto specificato nel <strong>Contratto</strong>.19.3Il progetto esecutivo pre<strong>di</strong>sposto dall’Appaltatore può prevedere, nei soli limiti ed alle con<strong>di</strong>zionistabilite in <strong>Contratto</strong>, variazioni alle quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto28


definitivo, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità <strong>di</strong> cui alsuccessivo art. 36.19.4Il progetto esecutivo pre<strong>di</strong>sposto dall’Appaltatore e inviato al Committente entro il termine stabilitoin <strong>Contratto</strong>, è da questo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del progettodefinitivo.Dalla data <strong>di</strong> approvazione del progetto esecutivo decorre il termine <strong>di</strong> centottanta giorni previsto<strong>per</strong> la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del Committente sui<strong>di</strong>segni e calcoli presentati dall’Appaltatore nonché sul progetto esecutivo, su<strong>gli</strong> schemi, tabelle,<strong>di</strong>segni e la introduzione in essi <strong>di</strong> qualsiasi variante richiesta dal Committente, non possonocostituire titolo alcuno <strong>per</strong> l’Appaltatore a giustificazione <strong>di</strong> eventuali ritar<strong>di</strong>, né possono, sotto alcunprofilo, determinare, a carico del Committente, responsabilità alcuna <strong>per</strong> i danni che ne possanoderivare, <strong>per</strong>manendo quest’ultima a carico esclusivo dell’Appaltatore.19.5Nel caso <strong>di</strong> ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura stabilitanel <strong>Contratto</strong> ovvero, in mancanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione pattizia, nella misura in<strong>di</strong>cata dal successivo art.25.1.19.6Qualora il progetto esecutivo pre<strong>di</strong>sposto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole <strong>di</strong>approvazione, è facoltà del Committente <strong>di</strong>sporre la risoluzione del <strong>Contratto</strong> <strong>per</strong> inadempimentodell’Appaltatore.A titolo meramente esemplificativo, non può essere ritenuto meritevole <strong>di</strong> approvazione, il progettoesecutivo: che sia stato pre<strong>di</strong>sposto sulla base <strong>di</strong> una inadeguata valutazione dello stato <strong>di</strong> fatto,ovvero in violazione delle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza in cui sia carente o erroneamente identificata lanormativa tecnica vincolante <strong>per</strong> la progettazione; in cui manchi il rispetto dei requisiti funzionali edeconomici prestabiliti, risultanti da prova scritta.In qualsiasi altra ipotesi <strong>di</strong> mancata approvazione del progetto esecutivo, il Committente recede dal<strong>Contratto</strong> ed all’Appaltatore sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute <strong>per</strong> laformalizzazione del <strong>Contratto</strong> e <strong>per</strong> la progettazione nell’importo quantificato nei documenti <strong>di</strong> garae depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla <strong>di</strong>sciplina vigente), senza che l’Appaltatore stessopossa avere nulla a che pretendere a titolo <strong>di</strong> risarcimento danni.Tutti i suddetti elaborati rimangono <strong>di</strong> proprietà del Committente.29


20.1Articolo 20Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavoriFerma restando l’autonomia e l’esclusiva responsabilità del Committente <strong>per</strong> la corretta esecuzionedelle procedure, finalizzate all’approvazione del progetto da parte de<strong>gli</strong> enti interessati,propedeutiche all’ottenimento della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità, l’Appaltatore deve procedere apropria cura e spese ad effettuare ogni attività <strong>di</strong>retta alla acquisizione <strong>di</strong> tutti i <strong>per</strong>messi occorrentiall’Appaltatore medesimo <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori.Restano del pari <strong>di</strong> competenza dell’Appaltatore <strong>gli</strong> accor<strong>di</strong> o<strong>per</strong>ativi con <strong>gli</strong> enti pubblici o privatititolari <strong>di</strong> pubblici servizi e con terzi in genere, <strong>per</strong> coor<strong>di</strong>nare i tempi e le modalità esecutivenecessarie <strong>per</strong> <strong>gli</strong> spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con le o<strong>per</strong>e oggettodell’appalto ed il conseguente eventuale adeguamento de<strong>gli</strong> elaborati del progetto esecutivo, neilimiti ed alle con<strong>di</strong>zioni stabiliti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, nell’espletamento <strong>di</strong> tutte lepratiche relative, deve tenere preventivamente e costantemente informato il Direttore dei lavori edattenersi alle <strong>di</strong>rettive che al riguardo sono impartite. Entro <strong>di</strong>eci giorni dalla consegna dei lavori,l’Appaltatore deve effettuare a propria cura e spesa e – in quanto già ricomprese nell’importocontrattuale - tutte le o<strong>per</strong>azioni ed attività finalizzate alla determinazione dell’esatta ubicazioneplanovolumetrica delle o<strong>per</strong>e oggetto dell’appalto sulle aree.20.2Lo stu<strong>di</strong>o e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente, senza checiò esima l’Appaltatore dalla piena esclusiva responsabilità dell’esattezza de<strong>gli</strong> stessi. Resta, <strong>per</strong>tanto,a carico dell’Appaltatore l’obbligo <strong>di</strong> eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che,a giu<strong>di</strong>zio dei Direttore dei lavori, si rendano necessarie in conseguenza <strong>di</strong> im<strong>per</strong>fezioni deltracciamento.20.3Al termine dei lavori l’Appaltatore deve consegnare a richiesta del Committente, tutto il materialerelativo ai tracciati, oltre ad una monografia delle o<strong>per</strong>azioni topografiche eseguite.30


21.1Articolo 21Qualità, provenienza ed accettazione dei materialiTutti i lavori devono essere eseguiti a <strong>per</strong>fetta regola d’arte, ed i materiali da impiegare devono esseredelle mi<strong>gli</strong>ori qualità ed esenti da ogni <strong>di</strong>fetto e sod<strong>di</strong>sfare tutti i requisiti in<strong>di</strong>cati in <strong>Contratto</strong>.21.2L’Appaltatore ha l’obbligo <strong>di</strong> giustificare con la presentazione dei necessari documenti, laprovenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che ilCommittente reputi opportune <strong>per</strong> accertarne la qualità e la resistenza.21.3Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettatodal Committente, il quale ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto <strong>per</strong> labuona riuscita dei lavori.21.4I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri <strong>di</strong> lavoro entro iltermine <strong>per</strong>entorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l’Appaltatore non si uniformi a tali<strong>di</strong>sposizioni, il Committente ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> provvedere <strong>di</strong>rettamente, addebitando all’Appaltatore larelativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.21.5L’accettazione dei materiali non può mai pregiu<strong>di</strong>care alcun <strong>di</strong>ritto del Committente, ivi compresoquello <strong>di</strong> rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in o<strong>per</strong>a, i materiali non corrispondenti allecon<strong>di</strong>zioni contrattuali.21.6Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie <strong>di</strong><strong>Contratto</strong> e <strong>di</strong> legge <strong>per</strong> <strong>di</strong>fformità, <strong>di</strong>fetti e vizi dell’o<strong>per</strong>a.21.7Salva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, l’Appaltatore è libero <strong>di</strong> approvvigionarsi dei materiali neiluoghi ritenuti opportuni.E’, tuttavia, facoltà dell’Appaltatore presentare domanda scritta, <strong>per</strong> essere autorizzato ad unamo<strong>di</strong>fica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in <strong>Contratto</strong>, allegando i relativicampioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelliin<strong>di</strong>cati in <strong>Contratto</strong>. L’utilizzo <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> provenienza e qualità <strong>di</strong>versi rispetto a quelli31


contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento <strong>di</strong> costo <strong>per</strong> ilCommittente.Il Committente ha facoltà <strong>di</strong> rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta <strong>di</strong> sostituzione deimateriali senza che l’eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore <strong>di</strong>ritto a reclami o pretese <strong>di</strong>qualsiasi genere.Qualora l’Appaltatore abbia <strong>di</strong> sua iniziativa e con l’acquiescenza del Committente impiegatomateriali <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni eccedenti quelle prescritte, oppure <strong>di</strong> qualità mi<strong>gli</strong>ore o <strong>di</strong> lavorazione piùaccurata, e<strong>gli</strong> non ha <strong>di</strong>ritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti in<strong>di</strong>pendenternente daivantaggi che eventualmente derivino all’o<strong>per</strong>a; in tal caso i lavori saranno <strong>per</strong>tanto contabilizzaticome se i materiali e la loro lavorazione avessero le <strong>di</strong>mensioni, le qualità e le modalità <strong>di</strong> lavorazioneprescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella<strong>di</strong>mensione dei materiali e delle o<strong>per</strong>e, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, etuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti inproporzione del minor valore dei materiali o delle o<strong>per</strong>e.21.8Tutte le prove sui materiali e sulle o<strong>per</strong>e finite richieste dal Committente, quando non è<strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all’Appaltatore, unitamente a tuttele eventuali spese <strong>per</strong> prelievo, confezionamento e spe<strong>di</strong>zione dei campioni.21.9Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti <strong>per</strong> i materiali occorrenti nell’esecuzione deilavori, l’Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinchépossa essere conosciuto, <strong>per</strong> ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l’impiego, l’esito delle provenecessarie.Articolo 22Coefficiente <strong>di</strong> qualitàIl <strong>Contratto</strong> può prevedere l’applicazione <strong>di</strong> coefficienti <strong>di</strong> qualità riferiti a caratteristiche, parametrio con<strong>di</strong>zioni oggettivamente rilevabili nella costruzione o montaggio delle o<strong>per</strong>e. Nell’ipotesi in cuitali coefficienti non siano raggiunti nella misura massima stabilita in <strong>Contratto</strong>, il Committente o<strong>per</strong>auna riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti <strong>per</strong> i prezzi e/o corrispettivi stessi, alfine <strong>di</strong> tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri <strong>per</strong> manutenzione a carico del Committentenonché <strong>per</strong> controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.32


23.1Articolo 23Lavori in economia e lavori urgentiIl Committente, nei limiti in<strong>di</strong>cati nel quadro economico ed alle con<strong>di</strong>zioni stabilite nel <strong>Contratto</strong>, hail <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> far eseguire, con mano d’o<strong>per</strong>a, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall’Appaltatore, aiprezzi e alle con<strong>di</strong>zioni contrattuali, oppure anche con o<strong>per</strong>ai e mezzi propri, tutte le o<strong>per</strong>e nonpreviste nel <strong>Contratto</strong>, ma che siano <strong>di</strong> complemento a quelle formanti oggetto dell’appalto.23.2In tale ipotesi l’Appaltatore non ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> reclamare indennizzi o compensi <strong>di</strong> sorta oltre quellistabiliti in <strong>Contratto</strong> e deve senz’altro procurare <strong>gli</strong> o<strong>per</strong>ai, i materiali ed i mezzi d’o<strong>per</strong>a che <strong>gli</strong> sianorichiesti dal Direttore dei lavori.23.3Nei prezzi della manodo<strong>per</strong>a, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d’o<strong>per</strong>a in<strong>di</strong>cati nella tariffa deiprezzi, è compreso e compensato anche l’obbligo dell’Appaltatore <strong>di</strong> mantenere in buono stato <strong>di</strong>servizio tutti <strong>gli</strong> attrezzi e mezzi d’o<strong>per</strong>a necessari.24.1Articolo 24Espropriazione <strong>per</strong> la sede stabile dell’o<strong>per</strong>a appaltataSalvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti <strong>per</strong> la sede stabile della ferrovia e sue <strong>di</strong>pendenzee <strong>per</strong> ogni altra o<strong>per</strong>a oggetto dell’appalto, sono eseguite <strong>di</strong>rettamente dal Committente, in base alpiano particellare <strong>di</strong> esproprio allegato a<strong>gli</strong> elaborati progettuali; il Committente esegue leoccupazioni temporanee <strong>di</strong> urgenza delle aree comprese nel predetto piano particellare in tempicoerenti con il programma dei lavori.In nessun caso, il Committente è tenuto a consegnare all’Appaltatore aree oltre quelle strettamenteinteressate dalle o<strong>per</strong>e stabili e quin<strong>di</strong> comprese nel predetto piano particellare <strong>di</strong> esproprio.24.2Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la <strong>di</strong>sponibilitàdelle aree occorrenti <strong>per</strong> l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori,purchè ciò consenta <strong>di</strong> garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.33


25.1Articolo 25Termine utile <strong>per</strong> l’esecuzione dei lavori e penalità.Proroghe dei terminiIl <strong>Contratto</strong> stabilisce il termine utile <strong>per</strong> il compimento dei lavori e la penale alla quale l’Appaltatore,salve le ulteriori conseguenze <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>, è soggetto in caso <strong>di</strong> ritardo. Detto termine,fatto salvo quanto previsto all’art. 15.8, delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, decorre dalla datain<strong>di</strong>cata nel verbale <strong>di</strong> consegna.Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto all’art. 18 <strong>per</strong> l’inosservanza dei termini parziali, la misuragiornaliera delle penali deve essere compresa tra lo 0,3‰ (zerovirgolatre <strong>per</strong> mille) e l’1‰ (uno <strong>per</strong>mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non su<strong>per</strong>iore al 10%(<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) dello stesso. In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione pattizia, la misura giornaliera della penale siintende fissata nella misura dello 0,7‰ (zerovirgolasette <strong>per</strong> mille). In ogni caso, l’applicazione dellapenale non esclude la facoltà del Committente <strong>di</strong> agire <strong>per</strong> ottenere in via giu<strong>di</strong>ziale il risarcimentodell’eventuale maggior danno sopportato dal Committente, che, comunque, non può esorbitarel’importo del <strong>Contratto</strong>.25.2Quando, secondo le modalità previste in <strong>Contratto</strong>, l’Appaltatore dà comunicazione scritta delcompimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede, in contrad<strong>di</strong>ttorio con l’Appaltatore, allenecessarie constatazioni, re<strong>di</strong>gendo il processo verbale <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.25.3Il <strong>Contratto</strong> può anche prevedere un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> tempo <strong>per</strong> il compimento delle o<strong>per</strong>e (da constatarecon apposito verbale redatto in contrad<strong>di</strong>ttorio) ed un ulteriore <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> tempo <strong>per</strong> effettuareprove e verifiche <strong>di</strong> funzionamento delle o<strong>per</strong>e, al termine del quale si dovrà provvedere averbalizzare in contrad<strong>di</strong>ttorio l’ultimazione dei lavori. Dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori, cosìaccertata, decorre il <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> manutenzione a carico dell’Appaltatore, previsto dal successivo art.26.25.4L’Appaltatore, qualora, <strong>per</strong> cause a lui non imputabili, non sia in grado <strong>di</strong> ultimare i lavori neltermine contrattualmente stabilito, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, sericonosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente a con<strong>di</strong>zione che le relativedomande siano <strong>per</strong>venute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia34


concessa, l’Appaltatore dovrà re<strong>di</strong>gere il nuovo programma lavori da sottoporre all’approvazione delDirettore Lavori.26.1Articolo 26Manutenzione a carico dell’AppaltatoreA partire dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 25 e sino alla data <strong>di</strong>approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a svolgerea propria cura e spesa ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle o<strong>per</strong>e eseguite e adeffettuare la manutenzione.27.1Articolo 27Sospensione dei lavoriQualora cause <strong>di</strong> forza maggiore, con<strong>di</strong>zioni climatologiche ed altre circostanze speciali,impe<strong>di</strong>scano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore deilavori ne or<strong>di</strong>na la sospensione, <strong>di</strong>sponendone la ripresa quando siano cessate le cause <strong>di</strong>sospensione de<strong>gli</strong> stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha <strong>di</strong>ritto ad alcun compenso o indennizzo<strong>per</strong> i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che,nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni della <strong>di</strong>sciplina vigente, determinano la necessità <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere varianti incorso d’o<strong>per</strong>a riconducibili: ad esigenze derivanti da sopravvenute <strong>di</strong>sposizioni legislative eregolamentari; a cause impreviste e impreve<strong>di</strong>bili ovvero all’intervenuta possibilità <strong>di</strong> utilizzaremateriali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possonoderivare significativi mi<strong>gli</strong>oramenti nella qualità dell’o<strong>per</strong>a; alla presenza <strong>di</strong> eventi inerenti la natura especificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’o<strong>per</strong>a o a rinvenimenti imprevisti onon preve<strong>di</strong>bili nella fase progettuale, sempreché si tratti <strong>di</strong> situazioni non preve<strong>di</strong>bili al momentodella consegna dei lavori; ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non preve<strong>di</strong>bili almomento della consegna dei lavori.27.2In caso <strong>di</strong> pubblico interesse o necessità, il Direttore dei lavori or<strong>di</strong>na la sospensione dei lavori. Intale ipotesi, qualora la sospensione sia <strong>di</strong>sposta <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> tempo che, in una sola volta, o nelcomplesso, se a più riprese, su<strong>per</strong>i un quarto della durata complessiva prevista <strong>per</strong> l’esecuzione deilavori stessi, e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo35


scio<strong>gli</strong>mento del <strong>Contratto</strong> senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga alloscio<strong>gli</strong>mento, l’Appaltatore ha <strong>di</strong>ritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamentodella sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cuiè <strong>per</strong>venuta al Committente la suddetta richiesta <strong>di</strong> scio<strong>gli</strong>mento del <strong>Contratto</strong>.27.3La sospensione dei lavori, <strong>di</strong>sposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, comporta il<strong>di</strong>fferimento del termine fissato nel <strong>Contratto</strong> <strong>per</strong> l’ultimazione dei lavori <strong>per</strong> un numero <strong>di</strong> giornipari a quello del <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> sospensione.27.4La sospensione, <strong>di</strong>sposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, <strong>per</strong>mane <strong>per</strong> il temponecessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione <strong>di</strong>sposta aisensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che i lavori siano ripresi, può <strong>di</strong>ffidare <strong>per</strong> iscrittoil Committente affinché ne <strong>di</strong>sponga la ripresa. La <strong>di</strong>ffida, ai sensi del presente comma, costituiscecon<strong>di</strong>zione necessaria <strong>per</strong>ché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.27.5Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impe<strong>di</strong>to solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto aproseguire le parti <strong>di</strong> lavoro eseguibili, mentre viene <strong>di</strong>sposta - dandone atto in apposito verbale - lasospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza <strong>di</strong> detti impe<strong>di</strong>menti. Per quantoconcerne <strong>gli</strong> effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui aiprecedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.27.6Nel caso <strong>di</strong> sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel <strong>Contratto</strong> <strong>per</strong>l’ultimazione dei lavori verrà concordata in contrad<strong>di</strong>ttorio tra le parti. In caso <strong>di</strong> mancato accordo,la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il <strong>di</strong>ritto dell’Appaltatore <strong>di</strong>apporre, limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini <strong>di</strong> cuiall’art. 34 delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>.36


28.1Articolo 28Sospensioni illegittimeLe sospensioni totali o parziali dei lavori <strong>di</strong>sposte dal Committente <strong>per</strong> cause <strong>di</strong>verse da quellestabilite dal precedente art. 27, sono considerate illegittime e danno <strong>di</strong>ritto all’Appaltatore adottenere il riconoscimento dei danni subiti.28.2Ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., il danno derivante da sospensione illegittimamente <strong>di</strong>sposta èquantificato, salva <strong>di</strong>versa pattuizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (seivirgolacinque <strong>per</strong> cento)dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile <strong>di</strong> commessa, rapportataalla durata dell’illegittima sospensione;b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata <strong>per</strong>cezione dell’utile <strong>di</strong> impresa,nella misura pari a<strong>gli</strong> interessi computati, <strong>per</strong> tutta la durata della illegittima sospensione, sulla<strong>per</strong>centuale del 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile <strong>di</strong> commessa ecommisurati al saggio legale maggiorato <strong>di</strong> due punti <strong>per</strong>centuali;c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente aimacchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’o<strong>per</strong>a accertati dal Direttore deilavori;d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dallevigenti norme fiscali.Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del13% (tre<strong>di</strong>ci <strong>per</strong> cento) dell’importo <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>; l’utile <strong>di</strong> commessa è presuntivamentedeterminato nella misura del 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali.28.3Al <strong>di</strong> fuori delle voci elencate al comma 2 del presente articolo, sono ammesse, a titolo <strong>di</strong>risarcimento, ulteriori voci <strong>di</strong> danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensionedei lavori.37


29.1Articolo 29Responsabilità dell’Appaltatore <strong>per</strong> danniIl Committente non assume alcuna responsabilità <strong>per</strong> danni che dovessero derivare all’Appaltatore eai suoi <strong>di</strong>pendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del <strong>Contratto</strong>.29.2Quando, comunque in connessione con l’esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante,<strong>di</strong>pendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, l’Appaltatore assume ogniresponsabilità qualora non <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver adottato ogni provve<strong>di</strong>mento prescritto dalle presenti<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> generali, dal Capitolato Speciale e dal <strong>Contratto</strong> o previsto da leggi, regolamenti,istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale <strong>di</strong>ligenza in relazione alle circostanze, teso a<strong>di</strong>mpe<strong>di</strong>re l’evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo dalui evitato.29.3L’Appaltatore assume ogni responsabilità <strong>per</strong> danni che possano derivare al <strong>per</strong>sonale ed alle cosedel Committente od a terzi (cose e <strong>per</strong>sone), <strong>per</strong> fatto proprio o dei suoi <strong>di</strong>pendenti,nell’espletamento delle prestazioni oggetto del <strong>Contratto</strong>, senza che eventuali clausole o accor<strong>di</strong>previsti in contratti <strong>di</strong> assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi atenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venissemossa da terzi.29.4L’Appaltatore è inoltre <strong>di</strong>rettamente responsabile della conservazione delle preesistenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>stabilità <strong>di</strong> fabbricati e altri manufatti (ferroviari o <strong>di</strong> terzi) interessati dai lavori, <strong>per</strong> cui tutte le o<strong>per</strong>enecessarie <strong>per</strong> riparare eventuali danni verificatisi in <strong>di</strong>pendenza dei lavori eseguiti fanno caricoall’Appaltatore stesso.29.5A tal fine, prima dell’inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasialtro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, l’Appaltatore è tenuto aprovvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti i fabbricati o manufatti <strong>di</strong> cui sopra, incontrad<strong>di</strong>ttorio con <strong>per</strong>sonale incaricato dal Committente.38


29.6Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle <strong>per</strong> <strong>gli</strong> accertamenti catastali o<strong>per</strong> i relativi estratti, <strong>per</strong> <strong>di</strong>segni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché <strong>per</strong> <strong>gli</strong> avvisi ai proprietari.30.1Articolo 30Rinvenimento <strong>di</strong> cose <strong>di</strong> interesse storico, artistico, archeologicoFatta salva ogni <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i <strong>di</strong>ritti su<strong>gli</strong>oggetti <strong>di</strong> valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmenterinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.30.2Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti <strong>gli</strong> oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizionidelle competenti Autorità <strong>per</strong> la custo<strong>di</strong>a e la conservazione dei beni <strong>di</strong> cui al precedente comma.30.3L’Appaltatore dà imme<strong>di</strong>ato avviso al Committente, che, a sua volta, ne dà comunicazione allaSovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento <strong>di</strong> tali o<strong>per</strong>e ed oggetti, attenendosialle <strong>di</strong>sposizioni da quest’ultima impartite tramite la Direzione Lavori.31.1Articolo 31Obbligo dell’Appaltatore <strong>di</strong> coo<strong>per</strong>are <strong>per</strong> verifiche e controllidel CommittenteIn corso <strong>di</strong> esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle o<strong>per</strong>e ai sensi dell’art. 54, l’Appaltatore,deve provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale, le installazioni, leapparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) <strong>per</strong> consentire al Committentel’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contrad<strong>di</strong>ttorio, dei rilievi contabili, delle verifiche edelle prove contrattualmente previsti.31.2L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la documentazionerelativa all’utilizzazione dei propri <strong>di</strong>pendenti nell’esecuzione dell’appalto e ogni altradocumentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi <strong>per</strong> forniture o subappalti econtratti similari autorizzati dal Committente.39


31.3L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale copia dei versamenticontributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché <strong>di</strong> quelli dovuti a<strong>gli</strong> organismi paritetici dellacontrattazione collettiva, relativa al <strong>per</strong>sonale impiegato nella realizzazione dell’o<strong>per</strong>a oggettodell’appalto.32.1Articolo 32Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoroI controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la responsabilitàdell’Appaltatore <strong>per</strong> vizi, <strong>di</strong>fetti e <strong>di</strong>fformità dell’o<strong>per</strong>a, <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> essa e dei materiali impiegati, né lagaranzia dell’Appaltatore <strong>per</strong> le parti e i materiali già controllati e verificati.32.2Il Committente, qualora riscontri che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e lecon<strong>di</strong>zioni convenute e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore sideve conformare a tali tempi e con<strong>di</strong>zioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il <strong>Contratto</strong>può essere risolto ai sensi dell’art. 59.Articolo 33Prescrizioni del CommittenteIl Committente impartisce <strong>per</strong> iscritto all’Appaltatore ogni prescrizione necessaria <strong>per</strong> l’esecuzionedei lavori e or<strong>di</strong>na o autorizza <strong>per</strong> iscritto, ai sensi dei successivo art. 35, varianti o ad<strong>di</strong>zioni alprogetto.34.1Articolo 34Riserve dell’AppaltatoreL’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste <strong>di</strong> qualsiasi natura e contenutoha l’onere <strong>di</strong> iscrivere, a pena <strong>di</strong> decadenza, ogni volta una detta<strong>gli</strong>ata riserva nel primo atto contabilesuccessivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiu<strong>di</strong>zio.L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle <strong>di</strong>sposizioni del Direttore dei lavori, senza potersospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva cheesso iscriva ne<strong>gli</strong> atti contabili.40


34.6Qualora <strong>per</strong> qualsiasi legittimo impe<strong>di</strong>mento, non sia possibile una precisa e completacontabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e <strong>di</strong> conseguenzasu<strong>gli</strong> ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere <strong>per</strong>l’Appaltatore <strong>di</strong> iscrivere imme<strong>di</strong>ata riserva <strong>di</strong>viene o<strong>per</strong>ante dalla data della predetta registrazione.35.1Articolo 35VariantiIl Committente è in facoltà <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare <strong>per</strong> iscritto varianti al progetto originario, che l’Appaltatoreha l’obbligo <strong>di</strong> eseguire nei limiti del successivo art. 37. Il Committente può limitarecontrattualmente le ipotesi in costanza delle quali è in facoltà <strong>di</strong> introdurre varianti.E’ in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 37, <strong>di</strong>sporre che l’Appaltatore,esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel <strong>Contratto</strong> d’appalto, senza che nulla spettiall’Appaltatore a titolo <strong>di</strong> indennizzo.35.2L’or<strong>di</strong>ne, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere <strong>gli</strong> estremi dell’approvazione delCommittente, la descrizione della variante, l’eventuale programma dei lavori e il prezzo calcolatosecondo i criteri <strong>di</strong> cui al successivo art. 36. L’Appaltatore è tenuto a dare imme<strong>di</strong>ata esecuzioneall’or<strong>di</strong>ne, salva l’iscrizione <strong>di</strong> riserva nei mo<strong>di</strong> e nei tempi stabiliti all’art. 34 delle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong><strong>Generali</strong> <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>.35.3Nessuna variante al progetto dei lavori, <strong>per</strong> qualsivo<strong>gli</strong>a motivo, può essere eseguita dall’Appaltatoresenza il preventivo or<strong>di</strong>ne scritto del Committente.35.4Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o ad<strong>di</strong>zioni senza preventivoor<strong>di</strong>ne scritto, il Direttore dei lavori può or<strong>di</strong>nare all’Appaltatore la rimessa in pristino a sua cura espese.Qualora le o<strong>per</strong>e variate dall’Appaltatore risultino in sede <strong>di</strong> collaudo in<strong>di</strong>spensabili <strong>per</strong> l’esecuzionea regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia <strong>di</strong>sporne la conservazione pagandonel’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 36.42


35.5Non costituiscono varianti <strong>gli</strong> interventi <strong>di</strong>sposti dal Direttore dei lavori <strong>per</strong> risolvere aspetti <strong>di</strong>detta<strong>gli</strong>o, che siano contenuti entro il 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) delle categorie <strong>di</strong> lavoro dell’appalto <strong>per</strong>i lavori <strong>di</strong> recu<strong>per</strong>o, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque <strong>per</strong> cento) <strong>per</strong>tutti <strong>gli</strong> altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del <strong>Contratto</strong>stipulato.36.1Articolo 36Nuovi prezziQualora <strong>per</strong> mo<strong>di</strong>fiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie <strong>di</strong> lavorazione nonprevista dal <strong>Contratto</strong> o ado<strong>per</strong>are materiali <strong>di</strong> specie <strong>di</strong>versa da quelli previsti dal medesimo, i nuoviprezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> priorità:a) raggua<strong>gli</strong>andoli a quelli <strong>di</strong> lavorazioni consimili compresi nei <strong>Contratto</strong>;b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel <strong>Contratto</strong>;c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione.Nel caso <strong>di</strong> cui alla lettera a), <strong>gli</strong> oneri della sicurezza vengono stimati, convenzionalmente, come<strong>per</strong>centuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta <strong>per</strong>centuale si otterràdal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto de<strong>gli</strong> oneridella sicurezza.I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti <strong>gli</strong> eventuali oneri dellasicurezza, sono soggetti al ribasso o aumento d’asta.Nei casi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c), la <strong>per</strong>centuale del prezzo della singola voce, da considerareconvenzionalmente quale importo de<strong>gli</strong> oneri della sicurezza, si ottiene dal rapporto fra i “costi dellasicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore.36.2I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, ilDirettore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il <strong>di</strong>ritto <strong>per</strong> l’Appaltatore <strong>di</strong>iscrivere riserva nei mo<strong>di</strong> e nei termini stabiliti al precedente art. 34.43


37.1Articolo 37Aumento o <strong>di</strong>minuzione dei lavori appaltatiL’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e con<strong>di</strong>zioni stabiliti nel<strong>Contratto</strong> e, senza aver <strong>di</strong>ritto ad alcuna indennità, le varianti or<strong>di</strong>nate ai sensi del precedente art. 35purché non comportino un aumento o una <strong>di</strong>minuzione delle o<strong>per</strong>e in misura su<strong>per</strong>iore a un quintodell’importo del <strong>Contratto</strong> ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in<strong>Contratto</strong>.37.2Oltre tale limite, l’Appaltatore può recedere dal <strong>Contratto</strong> con il solo <strong>di</strong>ritto al pagamento dei lavorieseguiti valutati ai prezzi contrattuali.37.3Nel caso <strong>di</strong> aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine <strong>per</strong> l’ultimazione deilavori.37.4Il <strong>Contratto</strong> può prevedere che, ove le varianti siano riconducibili ad errori od omissioni progettualie comportino un aumento <strong>di</strong> oltre un quinto dell’importo contrattuale, il Committente <strong>di</strong>sponga larisoluzione del <strong>Contratto</strong> e indìca una nuova gara alla quale viene invitato l’Appaltatore.In tutti <strong>gli</strong> altri casi, raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale, o anche prima ove sia possibileprevedere il su<strong>per</strong>amento <strong>di</strong> tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore, ilquale, nel termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni, deve <strong>di</strong>chiarare <strong>per</strong> iscritto alla Direzione dei lavori se intenderecedere dal <strong>Contratto</strong> oppure proseguire i lavori e a quali eventuali <strong>di</strong>versi prezzi, patti e con<strong>di</strong>zioni.37.5In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro isuccessivi quarantacinque giorni.37.6Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 4 del presente articolo,prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove con<strong>di</strong>zioni, le maggiori o<strong>per</strong>e si intendonoassunte a<strong>gli</strong> stessi prezzi patti e con<strong>di</strong>zioni del <strong>Contratto</strong>. Qualora il Committente non comunichi leproprie determinazioni, entro il termine <strong>di</strong> cui al comma 5 del presente articolo, si intendonoaccettate le con<strong>di</strong>zioni avanzate dall’Appaltatore.44


37.7Ai fini del presente articolo, l’importo dell’appalto è formato dal corrispettivo contrattuale,aumentato <strong>di</strong> quello relativo a varianti già intervenute nonché dei compensi eventualmentericonosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione <strong>di</strong> quelliriconosciuti a titolo <strong>di</strong> risarcimento danni.37.8Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto de<strong>gli</strong> aumenti rispetto alle previsionicontrattuali delle o<strong>per</strong>e relative alle fondazioni.Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste su<strong>per</strong>ino il quinto dell’importo totale del<strong>Contratto</strong>, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso <strong>per</strong> la parte eccedente, ma le o<strong>per</strong>e stessenon sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto a<strong>gli</strong> effetti del comma 1del presente articolo.37.9Ferma l'impossibilità <strong>di</strong> introdurre mo<strong>di</strong>fiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi <strong>di</strong> lavorazioni compresenell'intervento ritenute omogenee secondo le in<strong>di</strong>cazioni del Capitolato Speciale, mo<strong>di</strong>fiche tali daprodurre un notevole pregiu<strong>di</strong>zio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso,comunque non su<strong>per</strong>iore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si consideranotevolmente pregiu<strong>di</strong>zievole la variazione della quantità del singolo gruppo che su<strong>per</strong>a il quintodella corrispondente quantità originaria e solo <strong>per</strong> la parte che su<strong>per</strong>a tale limite.37.10In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssenso sulla misura del compenso, è accre<strong>di</strong>tata in contabilità la somma riconosciuta dalCommittente, salvo il <strong>di</strong>ritto dell’Appaltatore <strong>di</strong> iscrivere riserva nei mo<strong>di</strong> e nei termini previsti dalprecedente art. 34.37.11Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori odomissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuovaprogettazione, le maggiori spese, le penali <strong>per</strong> mancato rispetto dei termini <strong>di</strong> ultimazionecontrattualmente previsti e <strong>gli</strong> ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.45


38.1Articolo 38SubappaltoFermo restando il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione del <strong>Contratto</strong> d’appalto a pena <strong>di</strong> nullità, l’Appaltatore puòavvalersi <strong>di</strong> soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione oggetto del <strong>Contratto</strong>, previaautorizzazione del Committente, nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni previste dalla normativa che regola lamateria.38.2Salvo <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione contenuta nel bando <strong>di</strong> gara, l’Appaltatore deve trasmettere, entro ventigiorni dalla data <strong>di</strong> ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenticorrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’in<strong>di</strong>cazione delle ritenute <strong>di</strong> garanzia eventualmenteeffettuate; in <strong>di</strong>fetto, il Committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali finoal rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda isessanta giorni dalla data in cui i suin<strong>di</strong>cati documenti dovevano essere prodotti, il Committente puòrisolvere il <strong>Contratto</strong> <strong>per</strong> fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.38.3L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delleritenute fiscali sui red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente e del versamento dei contributi previdenziali e deicontributi assicurativi obbligatori <strong>per</strong> <strong>gli</strong> infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei <strong>di</strong>pendentia cui è tenuto il subappaltatore.38.4Il regime <strong>di</strong> responsabilità solidale è escluso in tutti i casi in cui l’Appaltatore verifichi, acquisendo larelativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che <strong>gli</strong> adempimenti <strong>di</strong> cui alprecedente comma 3, connessi con le prestazioni <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente concernenti l'o<strong>per</strong>a affidata,sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.38.5Fermo restando il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione del contratto <strong>di</strong> appalto <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo,le o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> cessione, affitto <strong>di</strong> azienda o <strong>di</strong> ramo <strong>di</strong> azienda, <strong>gli</strong> atti <strong>di</strong> trasformazione, fusione escissione relativi a soggetti affidatari <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong>sciplinati dalle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong> hannoeffetto nei riguar<strong>di</strong> del Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggettorisultante dalle avvenute o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto allacomunicazione del possesso dei requisiti <strong>di</strong> idoneità morale (compresa l’inesistenza <strong>di</strong> cause ostative46


alla stipula, ai sensi della <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> prevenzione della delinquenza <strong>di</strong> tipo mafioso) e <strong>di</strong>quelli <strong>di</strong> natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.Entro sessanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro delnuovo soggetto nella titolarità del <strong>Contratto</strong>, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualoraaccerti la inesistenza dei requisiti <strong>di</strong> cui al presente comma.CAPO IVCONTABILITÀ DEI LAVORIArticolo 39Documenti <strong>di</strong> contabilitàI documenti <strong>di</strong> contabilità <strong>per</strong> l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, salvoche il <strong>Contratto</strong> non ne <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> ulteriori, sono i seguenti:- il giornale dei lavori;- i libretti <strong>di</strong> misura dei lavori e delle provviste;- il registro <strong>di</strong> contabilità;- <strong>gli</strong> stati de<strong>gli</strong> avanzamenti dei lavori e i relativi certificati <strong>per</strong> il pagamento delle rate d’acconto;- il conto finale.40.1Articolo 40Giornale dei lavoriIl Direttore dei lavori ovvero <strong>per</strong>sona dallo stesso formalmente incaricata tengono il giornale deilavori su cui annota giornalmente, o almeno ogni settimana, l’or<strong>di</strong>ne, il modo e l’attività con cuiprogre<strong>di</strong>scono i lavori, la specie e il numero de<strong>gli</strong> o<strong>per</strong>ai nonché i mezzi d’o<strong>per</strong>a impiegatidall’impresa.40.2Inoltre, si fa menzione delle circostanze e de<strong>gli</strong> avvenimenti relativi ai lavori o che possono influiresui medesimi inserendovi le osservazioni metereologiche e idrometriche, le in<strong>di</strong>cazioni sulla naturadei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.40.3Nel giornale sono, inoltre, annotati <strong>gli</strong> or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio e le prescrizioni del <strong>di</strong>rettore dei lavori, i47


processi verbali <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> fatti o <strong>di</strong> es<strong>per</strong>imento <strong>di</strong> prove, le contestazioni, le sospensioni ele riprese dei lavori, le variazioni o ad<strong>di</strong>zioni ritualmente <strong>di</strong>sposte, le mo<strong>di</strong>fiche o aggiunte ai prezzi.40.4Il Direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmenteapposte da <strong>per</strong>sona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenzeche ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, <strong>di</strong> seguito all’ultima annotazione.41.1Articolo 41Libretti <strong>di</strong> misura dei lavori e delle provvisteLa misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti dellemisure.41.2Nella colonna “in<strong>di</strong>cazione dei lavori” si enuncia succintamente:- il genere <strong>di</strong> lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta scritta nel <strong>Contratto</strong>;- la parte <strong>di</strong> lavoro eseguita e il posto.41.3La colonna delle annotazioni contiene:- le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;- le altre memorie, <strong>di</strong>segni, note o schizzi atti a <strong>di</strong>mostrare chiaramente la forma e il modo <strong>di</strong>41.4esecuzione.I libretti delle misure devono essere firmati, pagina <strong>per</strong> pagina, dal Direttore o dai suoi assistenti edall’Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza almenoquin<strong>di</strong>cinale.41.5Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti <strong>di</strong> intervenire alle constatazioni suddette o <strong>di</strong> firmare le relativeregistrazioni sui libretti, dopo regolare invito <strong>per</strong> iscritto del Direttore dei lavori, quest’ultimo o isuoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza <strong>di</strong> due testimoni, che possonoessere anche due o<strong>per</strong>ai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancatointervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto <strong>di</strong> firmare. I due testimoni firmano nel libretto leconstatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l’Appaltatore.48


41.6Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a misura ovvero nell’ipotesi in cui siadeterminato parte a corpo e parte a misura, <strong>per</strong> la sola parte a misura, l’Appaltatore devetempestivamente invitare il Direttore dei lavori a procedere alla misurazione dei lavori che,continuando l’esecuzione, non potrebbero più essere oggetto <strong>di</strong> quantificazione.41.7Qualora, <strong>per</strong> mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate,l’Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dal Committente.41.8Per l’accertamento delle prestazioni fatte dall’Appaltatore <strong>per</strong> i lavori in economia <strong>di</strong> cui alprecedente art. 23 sono tenuti speciali libretti <strong>di</strong> constatazione. Nel caso in cui l’Appaltatore nonintervenga alle constatazioni o si rifiuti <strong>di</strong> firmare tali libretti, si procede nel modo stabilito <strong>per</strong> ilibretti <strong>di</strong> misura dei lavori.41.9Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte amisura <strong>per</strong> la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono annotati in apposito libretto delle misure, sulquale, in occasione <strong>di</strong> ogni stato <strong>di</strong> avanzamento e <strong>per</strong> ogni categoria <strong>di</strong> lavorazione in cui il lavoro èstato sud<strong>di</strong>viso, viene registrata la quota <strong>per</strong>centuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria,rilevabile dal Capitolato speciale d’appalto, che sia stata eseguita.In occasione <strong>di</strong> ogni stato <strong>di</strong> avanzamento, la quota <strong>per</strong>centuale eseguita dell’aliquota <strong>di</strong> ognicategoria <strong>di</strong> lavorazione è riportata <strong>di</strong>stintamente nel registro <strong>di</strong> contabilità.42.1Articolo 42Registro <strong>di</strong> contabilitàIl registro <strong>di</strong> contabilità è il documento in cui vengono riportate, in or<strong>di</strong>ne cronologico, tutte lelavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure.Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore deilavori.In base alle registrazioni contenute nei libretti <strong>di</strong> misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscriveil registro <strong>di</strong> contabilità.Il registro <strong>di</strong> contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore.49


42.2All’atto della firma, l’Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità <strong>di</strong> cui all’art.34.43.1Articolo 43Stati d’avanzamento del lavoro e pagamenti in accontoNel corso <strong>di</strong> esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con lemodalità stabilite nel <strong>Contratto</strong> e a misura dell’avanzamento del lavoro.43.2Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nel <strong>Contratto</strong>, viene compilato un appositostato <strong>di</strong> avanzamento in contrad<strong>di</strong>ttorio con l’Appaltatore ed emesso il documento <strong>di</strong> “entratamerci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore.43.3Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura <strong>per</strong>la sola parte a corpo, i lavori sono valutati ne<strong>gli</strong> stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote<strong>per</strong>centuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’interventosecondo quanto stabilito nel <strong>Contratto</strong>; <strong>per</strong>centuali ed importi possono essere in<strong>di</strong>cati <strong>per</strong> gruppi <strong>di</strong>lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche <strong>di</strong>saggregati nelle loro componentiprincipali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale siadeterminato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura <strong>per</strong> la parte a misura, i lavori sonovalutati ai prezzi <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>, tenuto conto del ribasso o dell’aumento contrattuale.43.4Gli stati <strong>di</strong> avanzamento sono compilati al solo scopo <strong>di</strong> servire <strong>di</strong> base ai certificati <strong>di</strong> pagamento inacconto senza che le relative in<strong>di</strong>cazioni possano essere contrapposte alle risultanze dellaliquidazione finale.43.5Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia de<strong>gli</strong> stati <strong>di</strong> avanzamento.43.6Il Committente può ritenere le rate <strong>di</strong> pagamento in acconto o compensarle con le penali maturatequando, a seguito <strong>di</strong> verifica in corso d’o<strong>per</strong>a, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più dellesue obbligazioni.50


44.1Articolo 44Ritar<strong>di</strong> nei pagamentiQualora lo stato <strong>di</strong> avanzamento non sia emesso entro i termini <strong>di</strong> cui all’articolo precedente, <strong>per</strong>mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o <strong>per</strong> qualsiasi altro motivo interamente imputabileal Committente, a partire dalla scadenza del predetto termine, e <strong>per</strong> i primi trenta giorni successivi,spettano all’Appaltatore <strong>gli</strong> interessi legali sulle somme ad esso dovute <strong>per</strong> i lavori eseguiti.44.2Qualora tale emissione ritar<strong>di</strong> oltre trenta giorni, dal trentunesimo giorno, sulle somme dovute <strong>per</strong> ilavori eseguiti, spettano all’Appaltatore <strong>gli</strong> interessi commisurati al saggio legale maggiorato <strong>di</strong> duepunti <strong>per</strong>centuali.44.3Una volta emesso lo stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura, alla qualedeve allegare copia del documento <strong>di</strong> “entrata merci” <strong>di</strong> cui al precedente art. 43.2. Il pagamentodelle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data emissione fattura.44.4Qualora il pagamento a favore dell’Appaltatore avvenga oltre il termine stabilito al comma 3 delpresente articolo, a partire da tale data e sino alla data del sod<strong>di</strong>sfo, <strong>per</strong> i primi novanta giorni,spettano all’Appaltatore <strong>gli</strong> interessi legali sulla somma dovuta <strong>per</strong> i lavori eseguiti.44.5Qualora il pagamento ritar<strong>di</strong> oltre novanta giorni, dal novantunesimo giorno, sulle somme dovute<strong>per</strong> i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore <strong>gli</strong> interessi commisurati al saggio legale maggiorato <strong>di</strong>due punti <strong>per</strong>centuali.44.6Tutti <strong>gli</strong> interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..Articolo 45Conto prefinaleFerma restando l’osservanza dei termini <strong>di</strong> cui al successivo art. 47, entro il termine massimo <strong>di</strong>centoventi giorni dalla data del verbale <strong>di</strong> ultimazione dei lavori, e comunque non oltre novantagiorni dalla data <strong>di</strong> emissione dello stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori in cui sono state contabilizzate leultime partite <strong>di</strong> lavoro, verrà, se necessario, redatta una situazione prefinale avente natura <strong>di</strong> ultimo51


stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori, con il quale verranno liquidate partite <strong>di</strong> lavoro eventualmenteomesse o rettificate.46.1Articolo 46Conto finale dei lavoriFerma restando l’osservanza dei termini <strong>di</strong> cui al successivo art. 47, entro il termine massimo <strong>di</strong>centottanta giorni dalla data del verbale <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimogiorno precedente il termine fissato in <strong>Contratto</strong> <strong>per</strong> l’effettuazione del collaudo o <strong>per</strong> la verificadella regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invital’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni.46.2Il conto finale si intende definitivamente accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non losottoscriva entro il termine <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senzariserve.Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre, nei mo<strong>di</strong> e nei termini <strong>di</strong> cui all’art. 34,soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed ètenuto a confermare, a pena <strong>di</strong> decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte ne<strong>gli</strong> atticontabili, che non siano state oggetto <strong>di</strong> composizione tra le parti.46.3In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti <strong>gli</strong>oneri derivanti all’Appaltatore dalla stretta vicinanza dell’esercizio ferroviario, dalle limitazioniimposte dalle con<strong>di</strong>zioni ambientali, dalle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> transito lungo le strade urbane e dallelimitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti <strong>gli</strong> oneri dall’esecuzioneeventuale in ore notturne in talune o<strong>per</strong>azioni inerenti ai lavori.52


47.1CAPO VCOLLAUDO E ACCETTAZIONEArticolo 47CollaudoSalva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine <strong>di</strong> un anno dalla data <strong>di</strong>ultimazione dei lavori.E’ facoltà del Committente, <strong>per</strong> i lavori <strong>di</strong> importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione) <strong>di</strong> Euro, inluogo del collaudo, prevedere nel <strong>Contratto</strong>, la sostituzione del certificato <strong>di</strong> collaudo con quello <strong>di</strong>regolare esecuzione, da emettersi, salva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, entro sei mesi dalla data <strong>di</strong>ultimazione dei lavori.E’, inoltre, facoltà del Committente prevedere nel <strong>Contratto</strong> che il collaudo sia effettuato tenendoconto, altresì, della certificazione <strong>di</strong> qualità dei materiali o componenti impiegati che hannoincidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque <strong>per</strong> cento).Qualora l’importo <strong>di</strong> lavori oggetto delle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudo sia su<strong>per</strong>iore a 25.000.000(venticinquemilioni) <strong>di</strong> Euro ovvero si tratti <strong>di</strong> o<strong>per</strong>e ed impianti <strong>di</strong> speciale complessità o <strong>di</strong>particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, il collaudo è effettuato tenendo conto, altresì, dellacertificazione <strong>di</strong> qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costocomplessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque <strong>per</strong> cento).47.2Il certificato <strong>di</strong> collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopol’approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi due anni e due mesi dalla emissionedel certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.Qualora l’emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo abbia luogo successivamente ai termini <strong>di</strong> cui aicommi 1 e 2 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi dueanni e due mesi dalla scadenza <strong>di</strong> tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificatomedesimo da parte del Committente.Nelle more dell’approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia <strong>per</strong> la<strong>di</strong>fformità e i vizi dell’o<strong>per</strong>a, in<strong>di</strong>pendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata <strong>di</strong> saldo.Analoga <strong>di</strong>sciplina si applica nell’ipotesi in cui sia stato emesso un certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione.53


47.3L’organo <strong>di</strong> collaudo ovvero il Direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolareesecuzione devono comunicare in tempo utile all’Appaltatore la data d’inizio delle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong>collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.47.4Alle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all’Appaltatore o a suoirappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri <strong>di</strong>pendenti del Committenteinvitati dal collaudatore.47.5L’assenza dell’Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> verifica dellaregolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.47.6Il <strong>Contratto</strong> può prevedere che, qualora si ravvisi la necessità <strong>di</strong> occupare od utilizzare anche in partel’o<strong>per</strong>a o il lavoro realizzato dall’Appaltatore, anteriormente alle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudo, ilCommittente proceda alla presa in consegna anticipata a con<strong>di</strong>zione che:a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;b) sia stato tempestivamente richiesto, da parte del Committente, il certificato <strong>di</strong> abitabilità o ilcertificato <strong>di</strong> agibilità <strong>di</strong> impianti od o<strong>per</strong>e a rete;c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alla rete dei pubblici servizi;d) siano state eseguite le prove previste dal <strong>Contratto</strong>;e) sia stato redatto apposito stato <strong>di</strong> consistenza detta<strong>gli</strong>ato, da allegare al verbale <strong>di</strong> presa inconsegna dell’o<strong>per</strong>a o del lavoro.A richiesta del Committente, l’organo <strong>di</strong> collaudo procede a verificare l’esistenza delle con<strong>di</strong>zionisopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni <strong>per</strong> accertare che l’occupazione el’uso dell’o<strong>per</strong>a o lavoro siano possibili nei limiti <strong>di</strong> sicurezza e senza inconvenienti nei riguar<strong>di</strong> delCommittente e senza ledere i patti contrattuali; re<strong>di</strong>ge <strong>per</strong>tanto un verbale, sottoscritto anche dalDirettore dei lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui <strong>per</strong>viene inor<strong>di</strong>ne alla agibilità delle o<strong>per</strong>e anticipatamente prese in consegna. Rimane fermo che la presa inconsegna anticipata non incide sul giu<strong>di</strong>zio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possanosorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.54


Articolo 48Collaudo in corso d’o<strong>per</strong>aE’ facoltà del Committente nominare il collaudatore o la commissione <strong>di</strong> collaudo in corso d’o<strong>per</strong>a<strong>per</strong> lavori <strong>di</strong> particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle o<strong>per</strong>e sianoeffettuate durante la loro realizzazione.49.1Articolo 49Oggetto delle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudoIl collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono <strong>di</strong>retti ad accertare che il lavoroappaltato è stato eseguito a regola d’arte, in conformità al <strong>Contratto</strong> e secondo le prescrizionitecniche stabilite dal Committente. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo <strong>di</strong> verificare che i dati risultantidalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze <strong>di</strong> fatto nonsolo <strong>per</strong> <strong>di</strong>mensioni forma e quantità, ma anche <strong>per</strong> qualità dei materiali, dei componenti e delleprovviste e che le procedure espropriative poste a carico dell’Appaltatore siano state espletatetempestivamente e <strong>di</strong>ligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previstedalle leggi <strong>di</strong> settore, compresi i collau<strong>di</strong> statici <strong>di</strong> cui al successivo art. 56.49.2Nel corso del collaudo:a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo <strong>per</strong> determinare:- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con lerisultanze <strong>di</strong> fatto, anche <strong>per</strong> quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;- se il compenso determinato nella liquidazione finale sia conforme al <strong>Contratto</strong>;- se i collau<strong>di</strong> tecnici siano stati eseguiti ed abbiano dato esito positivo;b) verranno esaminate le riserve formulate dall’Appaltatore in conformità a quanto prescritto dalprecedente art. 34.Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e<strong>per</strong>izie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal <strong>Contratto</strong> o comunquerichiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori <strong>per</strong> l’adempimento del suo mandato.55


50.1Articolo 50Verbale della visita <strong>di</strong> collaudoDelle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> collaudo si compila processo verbale che deve enunciare la provincia e la località;il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte; la datadel <strong>Contratto</strong> e de<strong>gli</strong> atti supplementari e integrativi; l’importo della spesa; le generalitàdell’Appaltatore; le date dei processi verbali <strong>di</strong> consegna e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori; il tempoprescritto <strong>per</strong> l’esecuzione con l’in<strong>di</strong>cazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data el’importo della situazione finale; <strong>gli</strong> estremi <strong>di</strong> nomina del collaudatore o della commissione <strong>di</strong>collaudo; i giorni della visita <strong>di</strong> collaudo; le generalità de<strong>gli</strong> intervenuti e <strong>di</strong> quelli che, sebbeneinvitati, non intervennero.50.2Nel processo verbale vengono descritte le o<strong>per</strong>azioni eseguite e i risultati de<strong>gli</strong> accertamenti es<strong>per</strong>iti.50.3Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo <strong>di</strong> collaudo, dall’Appaltatore o dalsuo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre <strong>per</strong>sone eventualmenteintervenute.50.4Il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione deve contenere la in<strong>di</strong>cazione de<strong>gli</strong> elementi <strong>di</strong> cui al comma 1del presente articolo.51.1Articolo 51Relazione <strong>di</strong> collaudoIl collaudatore ovvero la Commissione <strong>di</strong> Collaudo pongono a confronto i dati <strong>di</strong> fatto risultanti dalprocesso verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) <strong>di</strong> cui al precedente articolo conquanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e re<strong>di</strong>gono apposita relazione contenente lededuzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:a) se l’o<strong>per</strong>a sia o meno collaudabile o certificabile;b) sotto quali con<strong>di</strong>zioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;c) i provve<strong>di</strong>menti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;d) le mo<strong>di</strong>ficazioni da introdursi nel conto finale;56


e) la liquidazione delle penali e de<strong>gli</strong> addebiti;f) le sue proposte in or<strong>di</strong>ne ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;g) il cre<strong>di</strong>to liquido dell’Appaltatore.51.2In una relazione separata il collaudatore o, <strong>per</strong> il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, il Direttore deilavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state oggetto <strong>di</strong>composizione tra le parti.52.1Articolo 52Certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione dei lavoriQualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione deilavori sono sottoposti <strong>per</strong> l’approvazione al Committente ai sensi e <strong>per</strong> <strong>gli</strong> effetti <strong>di</strong> cui al successivoart. 54.52.2In tale certificato, premesse le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 51 e le date del processo verbale edella relazione:a) vengono riassunti <strong>per</strong> sommi capi <strong>gli</strong> elementi che hanno concorso alla formazione del costodell’o<strong>per</strong>a, specificando le mo<strong>di</strong>ficazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;b) sono determinati, la somma da porsi a carico dell’Appaltatore <strong>per</strong> i danni, le indennità o le speseche eventualmente dovesse risarcire al Committente a qualsiasi titolo; l’importo delle penalitàstabilite dal <strong>Contratto</strong> evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenzadell’esecuzione dell’appalto;c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche del Committente, il conto liquidato53.1all’Appaltatore e la collaudabilità o la certificabilità dell’o<strong>per</strong>a e delle forniture connesse all’o<strong>per</strong>arealizzata.Articolo 53Osservazioni dell’Appaltatore al certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzioneIl certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione è comunicato, <strong>per</strong> la sua accettazione,all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine <strong>di</strong> venti giorni.57


53.2All’atto della firma e<strong>gli</strong> può aggiungere esclusivamente le riserve che siano <strong>di</strong>rettamente <strong>di</strong>pendentidalle risultanze del certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione.53.3Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, ilcertificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.54.1Articolo 54Approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione edaccettazione dell’o<strong>per</strong>aFermo restando quanto <strong>di</strong>sposto all’art. 47.2, il collaudo o la verifica <strong>di</strong> regolare esecuzione dei lavorisi intendono <strong>per</strong>fezionati ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato daparte del Committente.54.2L’approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell’o<strong>per</strong>a; l’eventuale presa inconsegna dell’o<strong>per</strong>a, o <strong>di</strong> una parte <strong>di</strong> essa, e l’eventuale messa in esercizio della stessa noncostituisce accettazione dell’o<strong>per</strong>a.54.3Dalla data <strong>di</strong> approvazione del certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione decorrono le garanziepreviste dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong> e <strong>di</strong> legge.55.1Articolo 55Pagamento della rata <strong>di</strong> saldoIl pagamento della rata <strong>di</strong> saldo, è <strong>di</strong>sposto entro novanta giorni dalla data <strong>di</strong> emissione delcertificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione previa:- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione;- presentazione <strong>di</strong> garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;- emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza deldetto termine.Il pagamento della rata <strong>di</strong> saldo non costituisce presunzione <strong>di</strong> accettazione dell’o<strong>per</strong>a ai sensidell’art. 1666, comma 2, cod. civ..58


55.2La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata <strong>di</strong> saldo, è costituita <strong>per</strong>un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso <strong>di</strong> interesse legale applicato al <strong>per</strong>iodointercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.La garanzia <strong>per</strong>mane fino alla data in cui il certificato <strong>di</strong> collaudo assuma carattere definitivo.55.3Qualora il pagamento della rata <strong>di</strong> saldo sia ritardato <strong>per</strong> più <strong>di</strong> novanta giorni dalla data <strong>di</strong> emissionedel certificato <strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> regolare esecuzione dei lavori <strong>per</strong> motivi attribuibili al Committente,spettano all’Appaltatore <strong>gli</strong> interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine.Qualora il pagamento ritar<strong>di</strong> ancora <strong>per</strong> oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza,su<strong>gli</strong> importi dovuti spettano all’Appaltatore <strong>gli</strong> interessi commisurati al saggio legale maggiorato <strong>di</strong>due punti <strong>per</strong>centuali.55.4Tutti <strong>gli</strong> interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..56.1Articolo 56Collaudo staticoOltre al collaudo, l’o<strong>per</strong>a potrà essere soggetta ai collau<strong>di</strong> tecnici particolari, anche in corso d’o<strong>per</strong>a,prescritti dalla legge o dal <strong>Contratto</strong> i cui oneri, ivi compresi i compensi <strong>per</strong> i collaudatori a caricodell’Appaltatore debbano intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.56.2Tutte le o<strong>per</strong>e in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a curae spese dell’Appaltatore, ove non sia <strong>di</strong>versamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove<strong>di</strong> carico <strong>di</strong>sposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissatedal Committente, a cura e spese dell’Appaltatore, ove non sia <strong>di</strong>versamente stabilito dalle pattuizionicontrattuali.In ogni caso, il collaudatore statico è nominato dal Committente ed il relativo compenso vieneaddebitato all’Appaltatore.59


57.1Articolo 57Difetti, vizi e <strong>di</strong>fformità riscontrate in sede <strong>di</strong> collaudoNonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collau<strong>di</strong> interme<strong>di</strong> e parziali nonchél’eventuale già avvenuto acquisto della proprietà, il Committente, nell’ipotesi in cui riscontri in sede<strong>di</strong> collaudo o <strong>di</strong> verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, <strong>di</strong>fetti o <strong>di</strong>fformità dei materiali e/odei lavori:a) ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere che l’Appaltatore, entro il termine fissato dal Committente stesso, eliminitutti i vizi e <strong>di</strong>fformità, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiu<strong>di</strong>zio <strong>per</strong>l’esercizio delle o<strong>per</strong>e e/o de<strong>gli</strong> impianti;b) alternativamente a propria scelta oppure ove l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fare eseguire ad altra impresa quanto necessario o opportuno <strong>per</strong> eliminare i vizi, <strong>di</strong>fettie <strong>di</strong>fformità, addebitandone il relativo importo all’Appaltatore;c) alternativamente, a propria scelta, ha <strong>di</strong>ritto alla riduzione proporzionale del prezzo.57.2In tutti i casi sopra in<strong>di</strong>cati, il Committente ha <strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno.57.3Qualora i lavori <strong>per</strong> eliminare i vizi, <strong>di</strong>fetti e <strong>di</strong>fformità comportino un danno ad altre o<strong>per</strong>e giàeseguite o in corso <strong>di</strong> esecuzione, l’Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a <strong>per</strong>fetta regolad’arte, <strong>di</strong> tutte le o<strong>per</strong>e danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione <strong>di</strong> tutte le spese incontrate dalCommittente nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto eseguire le o<strong>per</strong>e <strong>di</strong> ripristino da altra impresa.57.4In caso <strong>di</strong> vizi, <strong>di</strong>fetti o <strong>di</strong>fformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l’o<strong>per</strong>a inadattaalla sua destinazione, il Committente ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere la risoluzione del <strong>Contratto</strong>, salvo ilrisarcimento del danno.60


58.1CAPO VIGARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTOArticolo 58Garanzia <strong>per</strong> <strong>di</strong>fformità e vizi dell’o<strong>per</strong>aIn caso <strong>di</strong> vizi, <strong>di</strong>fetti o <strong>di</strong>fformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase <strong>di</strong> lavoro o tempocontrattuale riscontrati, il Committente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell’Appaltatore,ha tutti i <strong>di</strong>ritti previsti nell’art. 57 che si intendono qui integralmente riportati.58.2Quale che sia l’esito delle verifiche de<strong>gli</strong> eventuali collau<strong>di</strong> interme<strong>di</strong> e del collaudo generale,l’Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, <strong>di</strong>fetti o <strong>di</strong>fformità e che il lavoroappaltato è in ogni sua parte esente da qualsiasi vizio, <strong>di</strong>fetto o <strong>di</strong>fformità.58.3La durata della garanzia, prevista in <strong>Contratto</strong> o dalla legge, decorre dalla data <strong>di</strong> approvazioneespressa o tacita del certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero <strong>di</strong> regolare esecuzione da parte del Committentedel lavoro appaltato. Per le parti riparate o sostituite il <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> garanzia decorre dall’avvenutariparazione o sostituzione.58.4In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 cod. civ., la denuncia dei vizi, <strong>di</strong>fetti o <strong>di</strong>fformità deveessere effettuata dal Committente entro un anno dall’avvenuto loro accertamento; l’azione control’Appaltatore, si prescrive in due anni dalla data <strong>di</strong> accettazione dell’o<strong>per</strong>a.59.1Articolo 59Clausola risolutiva espressaFerme le ulteriori ipotesi <strong>di</strong> risoluzione <strong>di</strong> cui alle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, nonché quelleeventualmente previste in <strong>Contratto</strong>, il Committente ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> risolvere il <strong>Contratto</strong> - ancorchésussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’o<strong>per</strong>a - anche in presenza <strong>di</strong> uno solo deiseguenti inadempimenti dell’Appaltatore:a) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore;b) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Committente, in subappalto o a cottimo, intutto o in parte, del lavoro appaltato;61


c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione <strong>per</strong> la presa in consegna dei lavorida parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente;d) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, <strong>di</strong> tutto o <strong>di</strong> parte dei lavori appaltati entro iltermine o i termini (anche parziali o interme<strong>di</strong>) previsti in <strong>Contratto</strong> e/o nel programma dellavoro;e) violazione <strong>di</strong> una qualsiasi delle norme contenute nel Co<strong>di</strong>ce Etico del Gruppo Ferrovie dello59.2Stato.Il Committente ha facoltà, inoltre, <strong>di</strong> procedere alla risoluzione del <strong>Contratto</strong>, qualora nei confrontidell’Appaltatore:a) sia intervenuta l’emanazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento definitivo che <strong>di</strong>spone l’applicazione <strong>di</strong> una opiù misure <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong> cui all’art. 3 della legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423;b) sia intervenuta sentenza <strong>di</strong> condanna passata in giu<strong>di</strong>cato <strong>per</strong> fro<strong>di</strong> nei riguar<strong>di</strong> delle stazioniappaltanti, <strong>di</strong> subappaltatori, <strong>di</strong> fornitori, <strong>di</strong> lavoratori o <strong>di</strong> altri soggetti comunque interessati ailavori;c) <strong>per</strong> grave inosservanza dei piani <strong>di</strong> sicurezza, ovvero de<strong>gli</strong> obblighi in qualità <strong>di</strong> datore <strong>di</strong> lavoro,ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali <strong>di</strong> tutela,previste dalle vigenti normative in materia <strong>di</strong> sicurezza e salute dei lavoratori, <strong>di</strong> sicurezzadell’esercizio ferroviario e <strong>di</strong> tutela ambientale;d) sia stata emessa una misura inter<strong>di</strong>ttiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 859.3giugno 2001, n. 231.Nelle ipotesi <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto me<strong>di</strong>ante<strong>di</strong>chiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r..60.1Articolo 60Effetti e <strong>di</strong>sciplina della risoluzioneLa risoluzione del <strong>Contratto</strong> obbliga l’Appaltatore ad effettuare, imme<strong>di</strong>atamente ed in ogni caso alladata specificata con apposita lettera raccomandata a.r. inviata all’Appaltatore, la riconsegna dei lavorie la immissione in possesso dei cantieri nello stato <strong>di</strong> fatto o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in cui si trovano senza poteropporre alcunché.62


In caso <strong>di</strong> ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente <strong>per</strong> la riconsegna e <strong>per</strong>la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornalieraprevista in <strong>Contratto</strong>, salvo risarcimento del maggior danno.Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale saràraddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.60.2Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione <strong>di</strong> risolvere il <strong>Contratto</strong>,stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quin<strong>di</strong>ci giorni, il giorno <strong>per</strong> losvolgimento delle o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> redazione dello stato <strong>di</strong> consistenza dei lavori già oggetto <strong>di</strong>esecuzione, nonché l’inventario <strong>di</strong> materiali, macchine e mezzi d’o<strong>per</strong>a che verranno presi inconsegna dal Committente.La verifica dello stato <strong>di</strong> consistenza delle o<strong>per</strong>e realizzate, l’inventario dei materiali, macchine emezzi <strong>di</strong> o<strong>per</strong>a che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hannoluogo in contrad<strong>di</strong>ttorio con l’Appaltatore.Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong>cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza <strong>di</strong> due tecnici scelti tra i professionisti iscrittiall’albo dei consulenti del Tribunale del luogo <strong>di</strong> esecuzione dei Lavori, i cui onorari sono a caricodell’Appaltatore medesimo.60.3Il Committente ha facoltà <strong>di</strong> rilevare, totalmente o parzialmente, <strong>gli</strong> impianti <strong>di</strong> cantiere, le o<strong>per</strong>eprovvisionali e i materiali a piè d’o<strong>per</strong>a.L’Appaltatore ha l’obbligo <strong>di</strong> ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’o<strong>per</strong>a <strong>di</strong> sua proprietàche il Committente non intende utilizzare.Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese,secondo le <strong>di</strong>sposizioni impartite dal Committente <strong>di</strong> volta in volta, previa comunicazione scritta daeseguirsi con anticipo <strong>di</strong> almeno sessanta giorni.Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> ripiegamento saranno eseguite a cura delCommittente e con onere a carico dell’Appaltatore.Il Committente <strong>per</strong> tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscereall’Appaltatore un compenso calcolato <strong>per</strong> quanto possibile sulla base dei corrispettivicontrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad unavalutazione <strong>di</strong> comune accordo, sulla base dei prezzi <strong>di</strong> mercato <strong>per</strong> beni uguali o simili.63


60.4Dal momento in cui il <strong>Contratto</strong> viene risolto l’Appaltatore non ha <strong>di</strong>ritto a <strong>per</strong>cepire alcuncompenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.60.5Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, <strong>per</strong>l’ultimazione dei lavori da parte <strong>di</strong> altra impresa.61.1Articolo 61Recesso dal <strong>Contratto</strong>Il Committente ha <strong>di</strong>ritto, a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, e senza necessità <strong>di</strong> giustificazioni, <strong>di</strong> recederedal <strong>Contratto</strong> in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato <strong>di</strong> avanzamento dei lavori.61.2Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’appaltatore con letteraraccomandata a.r..61.3L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso deicantieri alla data specificata dal Committente nella lettera <strong>di</strong> comunicazione del recesso, senza ritardoalcuno e nello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in cui si trovano.61.4L’Appaltatore ha <strong>di</strong>ritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo icorrispettivi e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>Contratto</strong>.61.5A titolo <strong>di</strong> mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto e pretesadell’Appaltatore, il Committente corrisponde all’Appaltatore medesimo il 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento)dell’ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell’importo contrattuale, nonché ilvalore dei materiali utili presenti in cantiere.61.6Il Committente ha facoltà <strong>di</strong> acquisire le o<strong>per</strong>e provvisionali, <strong>gli</strong> impianti <strong>di</strong> cantiere in tutto o inparte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all’Appaltatore, <strong>per</strong> ilvalore delle o<strong>per</strong>e e de<strong>gli</strong> impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da64


determinare nella minor somma tra il costo <strong>di</strong> costruzione e il valore delle o<strong>per</strong>e e de<strong>gli</strong> impianti almomento dello scio<strong>gli</strong>mento del <strong>Contratto</strong>.62.1CAPO VIIRISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIEArticolo 62Transazione, accordo bonario ed arbitratoFermo quanto stabilito dalla <strong>di</strong>sciplina vigente in tema <strong>di</strong> contratti pubblici, tutte le controversierelative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, vali<strong>di</strong>tà, esistenza del <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> appalto o,comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a <strong>di</strong>ritti soggettividerivanti dall'esecuzione del <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> appalto, possono essere risolte in via transattiva nelrispetto delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel co<strong>di</strong>ce civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scrittaa pena <strong>di</strong> nullità.62.2Qualora, a seguito dell'iscrizione <strong>di</strong> riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'o<strong>per</strong>apossa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (<strong>di</strong>eci <strong>per</strong> cento) dell'importocontrattuale, il Committente applica il proce<strong>di</strong>mento <strong>per</strong> il raggiungimento <strong>di</strong> un accordo bonario,secondo le modalità previste dalla <strong>di</strong>sciplina vigente eventualmente integrate dalle prescrizionicontrattuali.62.3Tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione,risoluzione, vali<strong>di</strong>tà ed esistenza del <strong>Contratto</strong> d’appalto o comunque a questo connesse, e, più ingenerale, tutte le controversie su <strong>di</strong>ritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> appalto,salva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, sono deferite ad un Collegio arbitrale.62.4Salva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, il Collegio arbitrale è istituito presso la Camera arbitrale <strong>per</strong> icontratti pubblici, che provvede a<strong>gli</strong> adempimenti necessari alla sua costituzione ed al suofunzionamento, ivi compresa la definizione del compenso <strong>per</strong> l’incarico arbitrale.62.5Ciascuna parte nomina il proprio arbitro. Qualora una delle parti ometta <strong>di</strong> nominare il proprioarbitro nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine <strong>di</strong> cui al comma 8 del presente articolo,65


ovvero nei trenta giorni successivi alla notifica del nome dell’arbitro <strong>di</strong> controparte nell’ipotesi in cuidetta notifica sia successiva al termine <strong>di</strong> cui al comma 8 del presente articolo, provvede alla nominail Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Roma, ai sensi dell’art. 810, comma 2, cod. proc. civ., ovvero, in caso <strong>di</strong>espressa previsione contrattuale, il Presidente della Camera arbitrale <strong>per</strong> i contratti pubblici.62.6Il terzo arbitro, con funzioni <strong>di</strong> Presidente, salva <strong>di</strong>versa previsione normativa e salvo <strong>di</strong>versoaccordo tra le parti, è scelto dalle parti o su loro mandato dai due arbitri nominati ai sensi delprecedente comma, tra soggetti <strong>di</strong> particolare es<strong>per</strong>ienza nella materia oggetto del <strong>Contratto</strong> cuil'arbitrato si riferisce. In caso <strong>di</strong> mancato accordo tra i due arbitri, alla nomina del terzo, con funzioni<strong>di</strong> Presidente, provvede, <strong>di</strong> norma, salva <strong>di</strong>versa previsione normativa e salvo <strong>di</strong>verso accordo tra leparti ed ad iniziativa <strong>di</strong> una <strong>di</strong> esse, il Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Roma, ovvero, in caso <strong>di</strong> espressaprevisione contrattuale, il Presidente della Camera arbitrale <strong>per</strong> i contratti pubblici. Non possono, inalcun caso, essere nominati arbitri coloro che abbiano:a) compilato il progetto o dato parere su <strong>di</strong> esso;b) <strong>di</strong>retto, sorve<strong>gli</strong>ato o collaudato i lavori;c) che, in qualsiasi modo, abbiano espresso un giu<strong>di</strong>zio o un parere sull'oggetto delle controversie62.7stesse.Il Collegio arbitrale ha sede in Roma e giu<strong>di</strong>ca secondo <strong>di</strong>ritto.62.8La parte attrice ha facoltà <strong>di</strong> escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi algiu<strong>di</strong>ce competente. La parte convenuta nel giu<strong>di</strong>zio arbitrale ai sensi del presente articolo ha facoltà,a sua volta, <strong>di</strong> escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena <strong>di</strong> decadenzaentro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda <strong>di</strong> arbitrato, atto <strong>di</strong> declinatoria.Articolo 63Foro CompetentePer le controversie non compromettibili o non compromesse in arbitri secondo quanto stabilitonell’articolo precedente, è competente, in via esclusiva e salva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, il Forodel luogo ove ha sede il Committente.66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!